Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158. Legge 27 novembre 2001, n. 417 di conversione del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo. Chiarimenti
Circolare INPS n. 108 del 07.06.2002
SOMMARIO: Criteri di determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995 nei confronti degli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative e dei lavoratori parasubordinati
PREMESSA
Con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 e messaggio n. 318 del 5 dicembre 2001 (allegato 1) sono state fornite le prime istruzioni in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo.
In tale contesto sono state formulate riserve, confermate con il messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002 (allegato 2), con riguardo alla situazione di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative nonché dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell’assicurazione generale obbligatoria o in una gestione dei lavoratori autonomi. E’ stata, altresì, formulata riserva in ordine all’accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.
Le richiamate problematiche sono state sottoposte all’esame del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con nota n.7/60786/opz-contr. del 10 maggio 2002 ha fornito i chiarimenti richiesti.
1 - ASSICURATI CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE IN PIÙ GESTIONI ASSICURATIVE
Per quanto riguarda gli assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, il predetto Dicastero ha espresso l’avviso, “in accordo con il parere del Ministero dell'Economia, che il montante contributivo individuale debba essere determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve ritenersi operante, per evidenti esigenze di armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive, laddove non sia stata effettuata alcuna ricongiunzione e sempre che la normativa vigente consenta il cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, articolo 16 della legge 233/90, totalizzazione ai sensi dell'art. 71 della legge n. 388/2000)”
In coerenza con il parere ministeriale di cui sopra si forniscono le seguenti istruzioni.
Per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possano far valere contribuzione accreditata nell’AGO e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi trovano applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Il predetto montante è costituito dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione all’anzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni previdenziali. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante dei periodi maturati nelle predette gestioni fino al 31 dicembre 1995 da rivalutare fino alla data di liquidazione della pensione.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui al punto 2.2 della circolare n. 181 del 2001.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva acquisita al 31 dicembre 1995 nel caso di lavoratori che possano far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, occorre avere riguardo all’anzianità complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi non sovrapposti temporalmente (circolare n. 180, punto 6, del 14 settembre 1996).
Si ricorda che le domande presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte.
Per quanto riguarda il richiamato contenuto nella nota ministeriale alla totalizzazione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i relativi criteri operativi saranno forniti non appena saranno stati emanati i previsti decreti di attuazione (allegato 3).
2 - LAVORATORI PARASUBORDINATI, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INTRODOTTA DALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, CHE POSSONO FAR VALERE CONTRIBUZIONE ANCHE NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA OVVERO IN ALTRO FONDO O IN UNA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.
Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l’avviso “che abbiano facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/96, (allegato 4) a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95,così come interpretato dall' articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il quale ha espunto .dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi”.
Il predetto Dicastero ha ritenuto “altresì che, onde evitare ingiuste penalizzazioni a carico dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbano trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza”.
Per i lavoratori in questione trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, ed al precedente punto 2 della presente circolare per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.
Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla menzionata circolare n. 181 del 2001, punto 2.2.
Va tenuto presente che nei confronti dei lavoratori in parola per i periodi di contribuzione accreditata nella gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 10 per cento (circolare n. 112 del 25 maggio 1996). Dal 1° gennaio 1998 nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie per i periodi di contribuzione accreditata nella predetta gestione separata l’aliquota di computo è stabilita nella misura del 12,50 per cento nel biennio 1998/1999, del 14,50% per cento nel biennio 2000/2001 e del 15,50 per cento dal 1° gennaio 2002 (circolare n.186 dell’11 agosto 1998, circolare n. 47 del 23 febbraio 2000 e circolare n. 26 del 28 gennaio 2002).
Anche per gli iscritti alla gestione separata le domande di opzione presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono invece ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
3 - ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE SUCCESSIVAMENTE AL 1° OTTOBRE 2001
E’ stato chiesto al Ministero del Lavoro se per gli assicurati con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che abbiano esercitato il diritto di opzione successivamente al 1° ottobre 2001 il possesso di un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, sia condizione sufficiente per essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ricorrendo le altre condizioni di legge, ovvero se debbano trascorrere ulteriori 5 anni di permanenza nel sistema contributivo dalla data di esercizio dell’opzione.
In proposito il Ministero del Lavoro con la nota del 10 maggio 2002, ha affermato che “condizione sufficiente per fruire della predetta prestazione è il possesso di un’anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995”.
Pertanto gli assicurati che si trovino nelle condizioni di cui sopra possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ove ricorrano i requisiti di legge illustrati al punto 3 della predetta circolare n. 181 del 2001.
In tal senso deve intendersi sciolta la riserva contenuta nel punto 5 della citata circolare n. 181 del 2001.
Analogo criterio è operante anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata di cui al precedente punto 2.
4 - MEDIA DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE RELATIVA AL PERIODO 1992 - 2001 ASSICURATI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI OPZIONE NELL’ANNO 2002
Come è noto, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato per ciascun anno o frazione di anno mediante il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in detto anno e l’aliquota contributiva media vigente nei dieci anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione.
L’aliquota contributiva media relativa al decennio 1992/2001, da utilizzare nei confronti degli assicurati che esercitano l’opzione nel corso dell’anno 2002, per il FPLD risulta pari al 30,37% e per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD-CM) risulta pari rispettivamente al 15,22%, al 15, 41% ed al 17,30%.
Per i Fondi Trasporti, Elettrici, Telefonici, Volo e Dazio risulta pari rispettivamente al 30,37%, al 30,18%, al 26,40%, al 30,37%, e al 27,22%.
5 - MASSIMALE CONTRIBUTIVO IN VIGORE NELL’ANNO 2002
Si ricorda che per gli assicurati che esercitano la facoltà di opzione, sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa opera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).
L’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT, nell’anno 2002 è pari 78.507,00 euro. Il valore mensile e settimanale è pari rispettivamente a 6.542,25 euro e a 1509,75 euro.
6 - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE MATURATO AL 31 DICEMBRE 2000.
Le pensioni da liquidare nel sistema contributivo con decorrenza nel corso dell’ anno 2002 devono essere calcolate in applicazione dell’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 rivalutando il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre 2000 per il coefficiente previsto per l’anno 2001, pari a 1,047781 (circolare n. 77 del 12 aprile 2002, p. 9).
7 - IRREVOCABILITÀ DELLA DOMANDA DI OPZIONE
A norma dell’articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
Tale richiesta è finalizzata ad acquisire gli elementi di cognizione necessari per esercitare il diritto di opzione.
Le Sedi sono pertanto interessate a rilasciare detti schemi con immediatezza.
La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
8 - RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE INDIVIDUALE PER PERIODI OGGETTO DI RISCATTO COLLOCATI TEMPORALMENTE DOPO IL 31 DICEMBRE 1995
Con circolare n. 162 del 19 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
In tale contesto è stato precisato che relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.
La retribuzione, presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, “la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”. (articolo 2, comma 5, del decreto n.184 del 1997)
A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”
Consegue che la rivalutazione del montante in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
I criteri sopra delineati trovano applicazione per i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 4 decreto n.184 del 1997).
9 - AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE
La procedura di liquidazione e di ricostituzione delle pensioni e la procedura CARPE sono in corso di aggiornamento per consentire l’acquisizione dei dati per il calcolo contributivo delle pensioni da liquidare a favore degli assicurati con contribuzione versata in diverse gestioni. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei programmi aggiornati.
Le Sedi, in attesa del rilascio delle procedure aggiornate, possono corrispondere acconti ai richiedenti, determinando gli importi di pensione spettanti con l’opzione 3 - CALCOLO PER GLI ASSICURATI CHE OPTANO PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO della procedura CARPE (PGM5940) acquisendo singolarmente le contribuzioni delle gestioni nelle quali risulta contribuzione versata.
Si ricorda che nel caso in cui gli interessati non abbiamo compiuto il 65mo anno di età per avere diritto alla pensione contributiva è necessario che l’importo calcolato sia almeno pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
In allegato 5 sono riportati alcuni esempi di calcolo dell’importo della pensione spettante nel caso di opzione per il sistema contributivo per lavoratori con contribuzione versata in diverse gestioni.
Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Messaggio n. 318 del 5 dicembre 2001
OGGETTO: Legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.
La legge 27 novembre 2001, n. 417, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2001, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 28 settembre 2001, n. 355.
Peraltro l’articolo 2 del predetto decreto legge concernente l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico nel sistema contributivo non è stato modificato.
Pertanto nulla è innovato per quanto riguarda le istruzioni fornite con circolare n.181 dell’11 ottobre 2001 avente ad oggetto “Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n.158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355. Opzione per il sistema contributivo”.
Le istruzioni concernenti le riserve formulate nella predetta circolare n. 181 saranno fornite non appena saranno stati acquisiti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Allegato 2
DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Messaggio n. 51 del 6 febbraio 2002
OGGETTO: Legge 2 luglio 2001, n. 248, di conversione del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158. Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito in legge 27 novembre 2001, n. 417. Opzione per il sistema contributivo.
Con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 è stata formulata riserva di istruzioni per l’applicazione della disciplina in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo nei confronti di assicurati che fanno valere contribuzione in più gestioni assicurative, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali.
1. - Da parte di alcune Strutture periferiche sono state prospettate situazioni di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione utilmente entro il 1° ottobre 2001 e possono far valere esclusivamente contribuzione nell’AGO fino al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione accreditata nell’A.G.O e/o nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Al riguardo si precisa che per tali soggetti si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, sempreché ovviamente possano far valere i relativi requisiti.
Per il periodo di contribuzione accreditata fino al 31 dicembre 1995 si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.1 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001; per i periodi successivi alla predetta data si dovrà tenere conto dei criteri di calcolo illustrati al punto 2.2 della predetta circolare.
Del pari si potrà far luogo alla liquidazione provvisoria della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo i criteri sopra illustrati per i soggetti che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 possono far valere esclusivamente contribuzione in una sola Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi e successivamente alla predetta data periodi di contribuzione accreditata nella stessa Gestione e/o nell’A.G.O, o in altre Gestioni dei lavoratori autonomi.
Si conferma invece la riserva per gli assicurati che nel periodo sino al 31 dicembre 1995 facciano valere contribuzione in più gestioni assicurative.
Si conferma altresì la riserva relativa alla liquidazione della pensione con il sistema contributivo nei confronti dei lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione Separata introdotta dall’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione anche nell’assicurazione generale obbligatoria o in altra gestione dei lavoratori autonomi.
2. – Da parte di alcune strutture periferiche è stato altresì chiesto se soggetti che hanno esercitato utilmente entro il 1° ottobre 2001 la facoltà di opzione in costanza di attività lavorativa, possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo le istruzioni fornite con circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.
La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che gli interessati di cui sopra possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
Pertanto detta facoltà poteva essere utilmente esercitata sia dai lavoratori in attività di servizio o in prosecuzione volontaria sia da coloro che avevano già risolto il rapporto di lavoro, sussistendo le condizioni di cui sopra.
Con la menzionata circolare n. 181 al punto 3 sono state illustrate le condizioni di legge per essere ammessi al pensionamento di vecchiaia da liquidare con il sistema contributivo.
Pertanto gli interessati che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono essere ammessi a fruire della pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo, dal 1° giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ove ricorrano le richiamate condizioni di legge.
Permane la riserva contenuta nel punto 5 della circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001 in ordine all’accertamento del diritto a pensione di vecchiaia per gli assicurati che potevano far valere meno di 18 anni al 31dicembre 1995 e che hanno esercitato utilmente la facoltà di opzione per il sistema contributivo successivamente al 1° ottobre 2001.
Allegato 3
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388
ARTICOLO 71 (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
Allegato 4
DECRETO MINISTERIALE 2 MAGGIO 1996, N. 282,
Articolo 3
“Gli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima,le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335”.
Allegato 5
L'allegato 5 contiene alcuni esempi di calcolo dell’importo della pensione spettante nel caso di opzione per il sistema contributivo per lavoratori con contribuzione versata in diverse gestioni.
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