Circolare INPS n. 108 del 07.10.2005

Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1- ter. Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 108 del 07.10.2005

SOMMARIO: Disciplina delle prestazioni del Fondo speciale a favore del personale dipendente del settore del trasporto aereo. Modalità per la codifica delle aziende

Il quadro normativo
L’art. 1- ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291 (allegato 1), a completamento degli interventi normativi finalizzati a fronteggiare la situazione di crisi del settore del trasporto aereo, ha istituito presso l’Inps, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Si conferma in proposito l’estraneità dell’Istituto rispetto al finanziamento, anche in forma di anticipazione, del Fondo stesso.
Gli operatori del settore e le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative, ai sensi del successivo comma 3 del citato art. 1- ter, sono chiamati a definire i criteri e le modalità di gestione del Fondo stesso.
L’accordo è stato sottoscritto da Assaereo e Assaeroporti con le Organizzazioni sindacali/ Associazioni professionali dei lavoratori il giorno 28 luglio 2005.

Ambito di applicazione della normativa del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del trasporto aereo.
Si tratta delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, ovvero delle imprese che svolgono il complesso delle attività ausiliarie al trasporto aereo tra le quali rientrano le attività di gestione delle aerostazioni, la gestione delle attività di terra quali, ad esempio, la movimentazione dei bagagli, delle merci etc..

Finalità
Il Fondo, attraverso il suo intervento, ha la finalità di fornire alle aziende del settore del trasporto aereo in crisi uno strumento idoneo a supportare sia il mutamento o il rinnovamento delle professionalità ovvero la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Amministrazione
Il Fondo ha un’autonomia di gestione finanziaria e patrimoniale e, come previsto nell’accordo citato, la sua amministrazione sarà assicurata da un Comitato Amministratore del Fondo, composto dai rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Organizzazioni sindacali/Associazioni professionali dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie dell’accordo stesso.

Prestazioni
Nell’ambito delle finalità sopra riportate il Fondo provvede in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) all’erogazione di specifici trattamenti, a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà concessi ai sensi della legge n.236/1993, o da sospensione temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità.
In particolare, tali ultimi trattamenti saranno erogati:
b.1) a favore dei lavoratori dipendenti dai vettori aerei o dalle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie alle quali è stato esteso, con effetto dal 1 gennaio 2005, ai sensi dell’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, il trattamento di cassa integrazione straordinaria e di mobilità (cfr. circolare n. 28 del 14 febbraio 2005);
b.2) a favore dei lavoratori dipendenti dalle altre imprese del settore del trasporto aereo non rientranti, in quanto prive di un collegamento societario con il vettore aereo, nel campo di applicazione del provvedimento di estensione di cui al citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291.
Per l’erogazione dei trattamenti, il Fondo si avvale delle strutture INPS. Per l’erogazione degli interventi le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro presso la sede di Roma – Eur.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere presentate dai datori di lavoro esclusivamente con modalità telematiche e saranno prese in esame dal Comitato Amministratore del Fondo su base trimestrale.
Le domande dovranno essere definite entro il mese successivo alla scadenza del trimestre. I trimestri di riferimento sono: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre.
Qualora le disponibilità economiche del Fondo non risultino sufficienti per il soddisfacimento di tutte le istanze,le stesse verranno definite secondo la seguente priorità:
- trattamenti specifici di cui alle lettera b), con precedenza:
° ai lavoratori in mobilità
° ai lavoratori in cassa integrazione
° ai lavoratori con contratti di solidarietà
- programmi formativi
Nell’ambito dello stesso istituto sarà data prevalenza alla data di presentazione della domanda.
Ad esempio, ad esaurimento delle richieste relative ai lavoratori in mobilità, saranno prese in esame, sempre secondo l’ordine di presentazione della domanda, le domande dei lavoratori in cassa integrazione.
Le domande saranno definite dalle Sedi sulla base del programma approvato dal Comitato Amministratore del Fondo.

4.1 Gli assegni di sostegno al reddito

4.1.1. Misura della prestazione
I trattamenti di cui alla lettera b.1) debbono garantire ai lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà ex lege 236/1993 o sospensioni temporanee dell’attività con intervento della CIGS o da processi di mobilità, una integrazione dei trattamenti.
A tal fine, la retribuzione da assumere a base di calcolo è quella risultante dalla media delle voci retributive fisse, delle mensilità aggiuntive e delle voci retributive contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
Per i lavoratori di cui alla lettera b.2), i quali non beneficiano di interventi di sostegno economico della cassa integrazione guadagni straordinaria, dei contratti di solidarietà o dell’indennità di mobilità, il trattamento del Fondo non può comunque superare il 50% della retribuzione, come sopra definita, in godimento all’atto dell’accesso al Fondo.
Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno erogato dal Fondo viene determinato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa.

4.1.2. Incompatibilità
Il trattamento di cui alla lettera b) viene erogato dal Fondo a condizione che il lavoratore beneficiario non svolga alcun tipo di attività lavorativa in concomitanza con la fruizione del trattamento medesimo.
In caso di svolgimento di attività di lavoro subordinata o autonoma, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al Fondo e alla sede Inps che eroga i trattamenti, anche ai fini dell’applicazione delle conseguenti disposizioni in merito alla sospensione totale o parziale, definitiva o temporanea del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità.
Nel caso di lavoratori non ammessi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di solidarietà o di mobilità, la sospensione o la cessazione dell’intervento del Fondo segue il verificarsi di eventi che, sulla base della legislazione vigente, avrebbero impedito in tutto o in parte la fruizione dei suddetti interventi di sostegno dei redditi.

4.1.3. Durata della prestazione
La durata massima delle prestazioni di cui alla lettera b) della presente circolare è stabilita in 24 mesi per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro e, per i lavoratori interessati dalle procedure di cui agli artt 4 e 24 della legge 223/1991, per i periodi indicati all’art. 7 della medesima legge.

4.2. I programmi formativi. Misura dell’intervento
Per le prestazioni di cui alla lettera a) (programmi formativi), gli interventi sono deliberati in misura complessivamente non superiore al 50% dell’ammontare dei contributi versati nel periodo di riferimento dall’azienda richiedente, e calcolati in base allo 0,50% delle retribuzioni.
In ordine alle prestazioni di cui ai precedenti punti si fa riserva di istruzioni operative.

Finanziamento
Ai sensi dell’art. 1-ter, comma 2, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, a decorrere dal 1 gennaio 2005 le prestazioni del Fondosono finanziate dal contributo dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore) calcolato sulle voci retributive fisse, sulle mensilità aggiuntive e sulle voci contrattuali aventi carattere di continuità con esclusione dei compensi per lavoro straordinario di tutti i lavoratori dell’azienda.
Il Fondo è altresì alimentato, come previsto dal citato 2 comma dell’art. 1-ter, dal contributo del sistema aeroportuale nonché da quello individuato dall’art. 6-quater del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Adempimenti procedurali

6.1. Codifica aziende
Si ritiene opportuno precisare che le aziende che possono richiedere i trattamenti di cui al precedente punto 4. b.1) sono quelle classificate ai fini previdenziali con c.s.c. 1.15.04 - Istat 62.10 o 62.20 - con c.a. “2X” e con c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 – Istat 63.11.1 e 63.23.0 - con c.a. “1D” e “2X”, mentre quelle di cui al punto 4. b.2) sono quelle classificate ai fini previdenziali con c.s.c. 1.15.05 e 1.15.06 – Istat 63.11.1 e 63.23.0 - con c.a. “1D” (cfr. circolare n. 28 del 14 febbraio 2005).
Le posizioni contributive delle predette aziende, rientranti nel campo di applicazione della normativa in esame, dovranno essere contraddistinte anche dal c.a. “4P” che, a partire dal 1 gennaio 2005 , assume il nuovo significato di “azienda tenuta al versamento del contributo dello 0,50% di cui al comma 2, dell’art. 1-ter della L. n. 291/2004”.

6.2. Modalità di versamento della contribuzione dello 0,50%
La contribuzione in esame dovrà essere versata a decorrere dal 1 gennaio 2005. A tal fine, le aziende calcoleranno l’ammontare del contributo dovuto secondo le modalità illustrate al punto 5., e lo esporranno sul modello F24 sezione Inps – preceduto dal codice causale contributo “TAFS “. L’importo della contribuzione dovuta per i periodi di paga già scaduti, in sede di prima applicazione, dovrà essere sommato con il primo versamento da effettuare successivamente alla emanazione della presente circolare.

Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo speciale in argomento, si istituisce la seguente Gestione:
GV - Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo – Art. 1-ter della legge 3 dicembre 2004, n. 291
in seno alla quale viene istituita la contabilità separata:
GVR -Gestione assicurativa a ripartizione.
Ai fini della rilevazione del contributo dello 0,50%, versato dalle aziende con le modalità di cui al precedente punto 6.2. (mod. F24 con codice causale contributo “TAFS”), è stato istituito il conto GVR 21/101 che viene riportato nell’allegato n. 2.
Per quanto concerne i contributi di cui al citato art. 6-quater della legge n. 43/2005, le Sedi non devono effettuare alcun adempimento di natura contabile in quanto gli stessi vengono rilevati direttamente dalla Direzione Generale.
Le modalità di rilevazione contabile delle prestazioni di cui al precedente punto 4. saranno previste nel momento in cui verranno fornite le relative istruzioni operative.

Allegato 1

Legge 03.12.2004, n. 291 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2004, n. 285)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

omissis

Art. 1 ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS