Circolare INPS n. 108 del 09.08.2010

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Circolare INPS n. 108 del 09.08.2010

SOMMARIO: Premessa 1.Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS. .Art. 30 comma 10. Abrogazione dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 3. Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza

Premessa
A decorrere dal 31 maggio 2010, è entrato in vigore il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività' economica”.
Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Con la presente circolare si provvede a riassumere le disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali di competenza dell’Istituto e a dettare le prime istruzioni applicative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili a decorrere dal 31 maggio 2010.

1. Art. 30. Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS
La disposizione si inquadra nella logica dell’intera manovra ed è finalizzata ad indirizzare l’attività dell’Istituto verso una più efficace azione di contrasto dell’omissione contributiva con immediate ricadute sulla correttezza delle prestazioni erogate.
La semplificazione del processo di gestione del recupero dei crediti contributivi denunciati o accertati d’ufficio, attuato attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con natura di titolo esecutivo, associata alla previsione di nuove e più intense forme di cooperazione tra l’Istituto e gli Agenti stessi, assicura una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria.
Il nuovo sistema di riscossione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011 e interesserà le modalità di recupero di tutti crediti accertati a partire dalla predetta data, anche di competenza di periodi antecedenti al 2011.

2. Art. 30 comma 10. Abrogazione dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Diversamente da quanto previsto al punto 1, la previsione di cui al comma 10, dello stesso articolo 30, con la quale è stata disposta l’abrogazione dell’art. 25, comma 2 (1), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è immediatamente applicabile.
L’intervento abrogativo ridefinisce gli effetti della presentazione del ricorso con riferimento ai tempi di affidamento per il recupero dei crediti agli Agenti della Riscossione e alle attività da essi poste in essere.
Tali aspetti, sono stati disciplinati, nell’ambito del predetto DLgs n.46/99, dall’art. 24, co. 4 (2) e dalla norma in esame.
L’art. 24, co. 4, nel regolare il caso del ricorso amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, proposto prima dell’iscrizione a ruolo, ha stabilito che l’iscrizione stessa può essere effettuata solo dopo la decisione dell’organo amministrativo adito (comitati regionali o centrali), fatta salva la necessità di garantire il rispetto dei termini di decadenza fissati al comma 1, del successivo art. 25.
L’art. 25, comma 2, in pendenza di gravame amministrativo proposto dopo l’iscrizione a ruolo, prevedeva una mera “facoltà” discrezionale degli Enti previdenziali (3) in ordine alla possibilità di sospendere l’attività di recupero dell’A.d.R. subordinatamente alla notifica, a quest’ultimo ed al contribuente, della motivazione posta a base del provvedimento stesso.
L’abrogazione dell’art. 25, co. 2, comporta che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti.
Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità (4), le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.).
Alla luce del nuovo sistema delineato, si sottolinea la necessità che vengano rispettate le disposizioni impartite dall’Istituto per la tempestività dell’istruttoria e gestione dei ricorsi agli organi centrali e periferici (5). Ciò al fine di evitare che il provvedimento eventualmente modificato a seguito di decisione del ricorso possa essere posto in esecuzione nelle more della decisione stessa e si possa creare un disservizio al contribuente e un danno all’immagine dell’Istituto.
Il regolare svolgimento delle fasi procedurali, attraverso una più rapida definizione del ricorso, è tesa a garantire, da una parte il diritto del contribuente ad avere certezza della propria esposizione debitoria e, dall’altra, in caso di decisione sfavorevole al contribuente, una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa creditoria dell’Istituto.

3. Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza.
L’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 prevede che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori.
Il comma 12, dell’art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Tale previsione che sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In relazione a ciò, le sedi dovranno avviare un’immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali, ricorrendo le condizioni sopra descritte, si procederà all’immediata iscrizione a ruolo.
Con successivo messaggio, verranno fornite le indicazioni operative propedeutiche alla gestione centralizzata dei crediti che, a seguito delle predette verifiche, verranno affidati agli A.d.R. per l’avvio delle procedure di recupero coattivo.

Note
1 DLgs. N.46/99 Art. 25 co.1 omissis; co.2 Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2 DLgs. N.46/99 Art. 24 co. 1., 2., 3. omissis.; co.4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.
3 Circolare n. 159 del 21 settembre 2000
4 messaggio n. 17282 del 31 luglio 2009; n. 019995 del 07/09/2009; n. 028400 del 04/12/2009
5 Circolare n. 13 del 2 febbraio 2006

Allegato 1)

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 30 (Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra' altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto.

3. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
5. L'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
6. All'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l'Inps fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l'efficacia dell'azione di recupero.
7. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122).
8. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122).
9. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122).
10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' abrogato.
11. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122).
12. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122).
13. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
14. Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo , alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione.
15. I rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria)
Omissis
12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

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