Circolare INPS n. 109 del 05.08.2011

Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 15 luglio (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 109 del 05.08.2011

Premessa
L’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011 , n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011 ), ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Ai fini del prelievo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta viene applicata in via preventiva e conguagliata a conclusione dell’anno di riferimento.
L'Istituto, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni) è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
Si forniscono di seguito le prime indicazioni operative.

1. Importo del contributo e decorrenze
Il contributo di perequazione è pari al 5 per cento della parte eccedente l’importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro, ed al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

Decorrenza

Importi dei trattamenti

contributo

Dal 1°agosto 2011

> 0 < 90.000,00

zero

> 90.000,00 < 150.000,00

(totale pens - 90.000,00)* 0,05

> 150.000,00

((150.000,00 - 90.000,00)* 0,05 + (totale pens – 150.000,00) * 0,10))

L’applicazione del contributo di perequazione è stabilita a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.
Nel caso di più pensioni, il contributo annuo deve essere trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati.
Il Casellario dovrà fornire a tutti gli Enti le informazioni relative alla trattenuta da effettuare, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

2. Prestazioni soggette al contributo
Ai fini dell’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali opera il contributo devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti integrativi e complementari, sia erogati da INPS che dagli Enti diversi dall’INPS.
Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui:
- al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563;
- al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, nonché per:
- le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS;
- il personale addetto alle imposte di consumo;
- il personale dipendente dalle aziende private del gas;
- il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
Sono escluse dal computo le prestazioni di tipo assistenziale, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite INAIL.

3. Trattamento fiscale del contributo
In analogia a quanto operato per l’applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l’applicazione dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’importo del contributo diminuisce l’imponibile da assoggettare all’ IRPEF.

4. Modalità di effettuazione della trattenuta
La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo di pensione a decorrere dal 1° agosto 2011 e viene rideterminata a consuntivo.
L’importo minimo del contributo annuo da trattenere, calcolato su tutte le pensioni del soggetto, è pari a 12,00 euro annui.
Relativamente ai trattamenti pensionistici erogati dall’ex IPOST la trattenuta sarà effettuata sul rateo di pensione del mese di agosto 2011.
Per quanto riguarda gli altri trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto la predetta trattenuta sarà effettuata a decorrere dal mese di settembre 2011, sulla quale sarà operato il conguaglio relativo al mese di agosto 2011.

5. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle somme trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di perequazione, tenuto conto che lo stesso deve essere riversato allo Stato, è stato istituito, nell'ambito delle "Entrate per partite di giro" il conto GPA 25/280 (riportato nell’allegato n.2) con la seguente descrizione: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici - art. 18, comma 22 bis della legge di 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
L'imputazione al suddetto conto viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni.
Allo stesso conto dovranno essere imputati anche eventuali conguagli a credito e a debito del pensionato.
I rapporti con lo Stato, per il riversamento del contributo, saranno tenuti dalla Direzione generale.

Allegato N. 1
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 25 luglio 2011)
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011), recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.». (11A10000)

omissis

Art. 18 Interventi in materia previdenziale
((22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

omissis

Allegato N. 2
Variazioni al piano dei conti
(omesso)

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