Circolare INPS n. 109 del 11.06.2002

Convenzione INPS-SIAE - Legge 23 dicembre 2000, n.388, art.79, comma 2
Circolare INPS n. 109 del 11.06.2002

SOMMARIO: Convenzione tra l’INPS e la SIAE per lo scambio dei dati e per l’attività di lotta al sommerso

Con delibera n. 172 del 21 maggio 2002 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione INPS-SIAE prevista dall’art. 79 comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In data 24 maggio 2002 si è proceduto alla firma della convenzione il cui testo si trasmette in allegato.
In generale la convenzione prevede sia lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi, sia lo svolgimento da parte della SIAE di accessi presso aziende finalizzati all’acquisizione di informazioni e di documentazione utili all’accertamento e alla riscossione dei contributi INPS.
Per quanto riguarda il primo aspetto, saranno predisposte specifiche procedure di interrogazione per accedere on line ai dati residenti negli archivi SIAE. Altre procedure riguarderanno invece l’incrocio di dati residenti nei rispettivi archivi al fine di produrre liste selettive di aziende a rischio di evasione.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 79, comma 2, della legge 388/2000, la convenzione prevede che gli agenti della SIAE, nel corso della loro attività istituzionale, svolgano in orario di effettuazione degli intrattenimenti, anche controlli su aziende e lavoratori appartenenti a settori diversi dallo spettacolo e, come tali, iscrivibili all’Istituto.
La convenzione prevede per il primo anno un numero di accessi pari a 5.000, così ripartiti:
a) il 10%, per attività di grandi dimensioni ( es. grandi discoteche, villaggi turistici, etc.);
b) il 40%, per attività di medie dimensioni ( es. discoteche e luoghi di spettacolo di medie dimensioni, etc.);
c) il 50%, per pubblici esercizi in genere.
Per gli anni successivi il numero di accessi è programmato in 10.000 annui previa valutazione dei risultati conseguiti.
I compiti degli agenti SIAE sono limitati all’acquisizione di dichiarazioni da parte dei lavoratori e di verifica di dati, informazioni e documentazione in materia di lavoro riguardanti le aziende e i lavoratori ispezionati.
La verifica si concluderà con la redazione di apposito verbale di constatazione da notificare al datore di lavoro in cui saranno rappresentate le informazioni acquisite e i risultati degli accertamenti effettuati.
I verbali di constatazione, unitamente a tutta la documentazione, verranno successivamente trasmessi alle competenti Sedi dell’INPS per il completamento degli accertamenti da parte degli ispettori di vigilanza dell’Istituto che provvederanno alla notifica dei verbali di ispezione.
Al fine di fornire agli agenti della SIAE tutti gli elementi conoscitivi per espletare tale attività, sono in corso di predisposizione specifici corsi formativi che saranno svolti da personale dell’Istituto a livello periferico.
Per quanto riguarda tutti gli aspetti più specificatamente operativi gli stessi saranno trattati con una successiva circolare.

Allegato

CONVENZIONE

Tra
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito indicato come I.N.P.S.) con sede in Roma via Ciro il Grande, n.21 – codice fiscale 8007875587 legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Massimo Paci, nato a Napoli il 27 luglio 1936
e
La Società Italiana Autori ed Editori ( di seguito indicata come S.I.A.E.) con sede in Roma, viale della Letteratura, 30- codice fiscale 01336610587 – legalmente rappresentata dal Prof. Mauro Masi, nato a Civitavecchia (RM) il 26 agosto 1952, nella sua qualità di Commissario Straordinario,

PREMESSA

- Visto quanto disposto dal comma 2 dell’art. 79 della legge 23/12/2000, n. 388, che prevede che al fine di porre in essere un’azione di vigilanza integrata per la lotta al lavoro sommerso ed all’evasione contributiva con riferimento alle attività che sviluppano forme di spettacolo, l’I.N.P.S. stipula con la S.I.A.E. apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l’acquisizione di informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi.
- Considerato che la S.I.A.E., ente pubblico a norma della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, oltre ad esercitare le funzioni istituzionali in materia di diritto di autore e le altre attribuitele dalla legge, può effettuare altresì la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici e privati.
- Considerato altresì che la S.I.A.E. dispone di una organizzazione articolata sul territorio che può essere validamente utilizzata nell’azione di contrasto dei fenomeni della evasione ed elusione contributiva nel settore delle attività dello spettacolo, dello sport e dell'intrattenimento.
- Considerato che l’I.N.P.S. e la S.I.A.E. dispongono di sistemi informativi organizzati per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali e che tali sistemi, collegati tra loro, possono essere utilizzati per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi nelle attività dello spettacolo, dello sport e dell'intrattenimento.
- Vista la nota n.766/4/122/10 del 12 aprile 2002 dal Ministro del Lavoro circa la validità degli atti accertativi posti in essere dagli agenti SIAE;

Quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 1 (Oggetto della convenzione)
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 79 della legge 23/12/2000, n. 388, la S.I.A.E. si impegna a svolgere funzioni di cooperazione e attività propedeutiche ai successivi accertamenti da effettuare da parte dell’I.N.P.S, volte a:
a) scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi
b) acquisizione di informazioni utili all'accertamento e alla riscossione dei contributi.

ARTICOLO 2 (Collegamenti telematici)
1. L’I.N.P.S. rende disponibili alla S.I.A.E., per interrogazione, i dati e le notizie individuali necessari ai fini della verifica dell’esatto e completo adempimento dei propri obblighi collegati alle funzioni istituzionali derivanti da norme e regolamenti, attraverso l’accesso ai dati e alle notizie contenuti nei propri archivi.
2. La S.I.A.E rende disponibili all’I.N.P.S., per interrogazione, i dati e le notizie individuali contenuti nel proprio sistema informativo, necessari ai fini della verifica dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contributivi con riferimento alle attività che sviluppano forme di spettacolo.
3. Le parti conservano la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e delle relative informazioni gestite, così come realizzati per i propri fini istituzionali, nonché l’esclusiva competenza a gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, di rappresentazione ed organizzazione dei dati. Nessuna divulgazione a terzi delle informazioni individuali cui si ha accesso potrà essere effettuata.
4. Le parti mettono a disposizione i dati così come risultano al momento dell’interrogazione non assumendo responsabilità per le variazioni che potranno successivamente intervenire.
5. L’accesso alle singole posizioni individuali è effettuato dove possibile mediante l’uso del codice fiscale, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente.
6. Ciascuna parte potrà accedere alle banche dati dell’altra:
a- mediante attivazione di transazioni on-line;
b- mediante richieste di dati selettivi ed aggregati.
7. Le modalità tecniche dei collegamenti e dello scambio dei dati verranno definite dalle parti con apposito protocollo tecnico.

ARTICOLO 3 (Acquisizione delle informazioni)
La S.I.A.E. si impegna ad acquisire tramite propri agenti informazioni utili all'I.N.P.S. nell'accertamento e riscossione dei contributi mediante:
a) lo svolgimento di accessi in orario di effettuazione degli intrattenimenti e degli spettacoli presso aziende e lavoratori operanti nel mondo dello spettacolo, dello sport e degli intrattenimenti e in settori affini mediante l’utilizzo di proprio personale. La verifica riguarda tutti i soggetti e le aziende ivi operanti, anche se appartenenti a settori diversi dallo spettacolo.
b) l’acquisizione e la verifica, durante gli accessi, di dati, informazioni, dichiarazioni e documentazione in materia di lavoro riguardante le aziende e i lavoratori ispezionati.
Le informazioni acquisite e i risultati degli accertamenti effettuati risulteranno da apposito verbale di constatazione.

ARTICOLO 4 (Incaricati degli accertamenti)
1. Sono incaricati di svolgere gli accertamenti di cui all'art.79, II comma della Legge 23.12.2000 n.388, gli agenti della S.I.A.E. con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
2. La S.I.A.E. trasmette all’ I.N.P.S. un elenco completo dei comuni in cui ha un'unità operativa con il relativo indirizzo e con l’indicazione del nome e cognome del responsabile
Gli elenchi stessi sono aggiornati dalla S.I.A.E. con cadenza annuale.
3. L’ I.N.P.S. provvederà, con proprio personale esperto, alla organizzazione e svolgimento di corsi di addestramento e formazione del personale S.I.A.E . I corsi sono assicurati dall' I.N.P.S. in forma gratuita mentre sono a carico della S.I.A.E le spese di partecipazione del proprio personale.
L'espletamento dei corsi di formazione verrà effettuato per un numero di partecipanti non inferiore a 10.
4. Al personale di cui al comma precedente verrà rilasciato dalla S.I.A.E. un documento di riconoscimento attestante l’autorizzazione a svolgere controlli per conto dell’ I.N.P.S., secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 79 della legge 23/12/2000, n. 388 e dalla presente convenzione. L'elenco di tale personale verrà comunicato all' I.N.P.S. e aggiornato con cadenza annuale.

ARTICOLO 5 (Trasmissione della documentazione all’I.N.P.S.)
1. I verbali di constatazione e la documentazione di cui all’art. 3 vengono trasmessi dalla S.I.A.E. alle competenti Sedi dell’ I.N.P.S. entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello dell’accesso .
2. La S.I.A.E. è responsabile verso l' I.N.P.S. nel caso in cui lo smarrimento o mancato o ritardato conferimento della documentazione acquisita nel corso degli accessi effettuati dai propri incaricati determini l'impossibilità dell'azione di accertamento e recupero dei contributi.

ARTICOLO 6 (Remunerazione dei servizi)
1. Per l’espletamento delle attività di scambio dati di cui all'art.1, lett. a) della presente convenzione, la parte che accede alle banche dati dell'altra riconosce un compenso alla parte fornitrice nella seguente misura:
a) Euro 0.25 per singola transazione on- line in applicazione dell'art. 2, comma 6, lett. a).
b) Euro 0.025 per singolo elemento estratto in applicazione dell'art. 2, comma 6, lett. b).
La regolazione del debito derivante dal flusso reciproco della fornitura dei dati avviene con cadenza semestrale (31 luglio e 31 gennaio), entro trenta giorni dalla scadenza del semestre solare, previa fatturazione.
A tal fine le parti predispongono d'intesa, con la stessa periodicità semestrale, un documento riepilogativo del flusso dei dati reciprocamente richiesti e forniti.
2. Per l’espletamento delle funzioni di cui all'art.1, lett. b) della presente convenzione la S.I.A.E. ha diritto ad un compenso da calcolare come segue:
a) Euro 350 per ciascun accesso del quale sia stato redatto e trasmesso all' I.N.P.S. il previsto verbale di constatazione;
b) Euro 50 per ciascun lavoratore per il quale sia accertata la mancanza della posizione contributiva obbligatoria presso l' I.N.P.S., a seguito dell'attività di controllo della S.I.A.E;
c) Euro 150 per ciascuna impresa tenuta ad avere una posizione presso l' I.N.P.S e non censita all’atto dell’accesso, individuata a seguito dell'attività di controllo della S.I.A.E;
d) Una percentuale del 5% sull'ammontare dei contributi e delle relative sanzioni civili ed amministrative, calcolate dall’INPS a seguito delle constatazioni effettuate dalla S.I.A.E. La quantificazione dei compensi è effettuata sull’intero ammontare di cui sopra, in caso di mancata contestazione da parte dell’azienda, ovvero, in caso di contestazione, sull’importo definitivamente accertato.
La quantità complessiva degli accessi è programmata per il primo anno in 5.000 accessi, di cui:
- il 10%, per attività di grandi dimensioni (es: grandi discoteche, villaggi turistici, ecc.);
- il 40%, per attività di medie dimensioni (es: discoteche e luoghi di spettacolo di medie dimensioni, ecc.);
- il 50%, per pubblici esercizi in genere.
Per gli anni successivi il numero di accessi è programmato in 10.000 annui, previa la valutazione dei risultati di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 8 della presente convenzione.
La corresponsione dei compensi di cui alla lett. a) è effettuata alle date del 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio dall' I.N.P.S. sulla base dell'invio da parte della S.I.A.E. all' I.N.P.S. della documentazione di cui all'art.5, trasmessa nel trimestre solare precedente.
La corresponsione dei compensi di cui alle lett. b) e c) è effettuata dall' I.N.P.S. mediante versamenti con cadenza trimestrale da effettuare entro la fine del secondo mese successivo alla redazione del verbale di accertamento da parte dell' I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione delle posizioni contributive irregolari accertate dall' I.N.P.S. in base ai controlli S.I.A.E., in considerazione dei lavoratori e delle imprese individuate.
La corresponsione dei compensi di cui alla lett. d) è effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello della definizione degli importi accertati (mancata contestazione o accertamento definitivo).
Nei casi di ritardato pagamento dei compensi rispetto alle scadenze previste è dovuto alla S.I.A.E. l'interesse in ragione d'anno nella misura del tasso legale.
Gli accessi svolti dalla S.I.A.E. che per qualsiasi ragione non diano luogo al successivo accertamento da parte dell’I.N.P.S. di posizioni contributive irregolari o mancanti, né a maggiori imponibili contributivi, saranno comunque compresi nella rendicontazione dell' I.N.P.S. con l'indicazione che l'esito di essi è negativo; per essi non è dovuto alcun compenso di cui alle lettere b), c) e d) .
Tutti i compensi sono soggetti ad I.V.A..

ARTICOLO 7 (Trattamento dati)
Nello svolgimento delle attività contemplate nella presente convenzione la S.I.A.E. e l’I.N.P.S. sono tenute alla protezione dei dati personali e sensibili e all’osservanza delle modalità di trattamento degli stessi in conformità a quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n.675, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 , dal DPR 28 luglio 1999 n.318, dall' art. 3 della legge 24 novembre 2000 n.340 e dalle altre disposizioni in materia.
Le parti una volta in possesso dei dati personali e sensibili acquisiti per effetto della presente convenzione- in qualità di titolari del trattamento –ne sono responsabili ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 675/96.
Le parti stesse si obbligano a far svolgere i relativi trattamenti dei dati al proprio personale incaricato, adottando tutte quelle misure organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 8 (Durata e oneri finanziari)
1. La presente convenzione entra in vigore dal momento della sottoscrizione per la S.I.A.E. e per l’I.N.P.S. e scade il 31 dicembre 2004 e si rinnova tacitamente per un altro biennio, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicare sei mesi prima della scadenza.
2. Durante la vigenza della convenzione potranno essere concordate modifiche e/o integrazioni della convenzione stessa, anche sulla base della valutazione dei risultati.
3. Ai fini di cui al comma precedente una prima verifica sarà effettuata dalle parti al 31.12.2002.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Roma, 24 maggio 2002

I.N.P.S. S.I.A.E.
Il Presidente IL Commissario Straordinario
Firmato prof. Massimo Paci Firmato prof. Mauro Masi

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
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