INDICE
1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023
1.1 Riapertura del servizio di presentazione delle domande per l’accesso all’indennità una tantum per l’anno 2022
2. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico
2.1 Presentazione della domanda
2.2 Finanziamento e monitoraggio
3. Strumenti di tutela
4. Istruzioni contabili
1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 2-bis ha previsto, per l’anno 2022, il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici requisiti legislativamente previsti. Con la circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l’Istituto ha fornito istruzioni amministrative per il riconoscimento della menzionata indennità.
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nel fornire l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto Aiuti, ha chiarito che: “La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa”.
Attraverso tale norma di interpretazione autentica, il legislatore ha, pertanto, chiarito che la previsione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
In attuazione della richiamata norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del decreto Aiuti.
Al riguardo, il citato articolo 2-bis prevede quali requisiti di accesso che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico – non sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e, infine, che non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Con specifico riferimento alla sussistenza dei suddetti requisiti, si evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nell’anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella citata circolare n. 115/2022.
Per tutti gli aspetti di dettaglio dell’indennità una tantum per l’anno 2022 di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti, si rinvia alla medesima circolare n. 115/2022.
1.1 Riapertura del servizio di presentazione delle domande per l’accesso all’indennità una tantum per l’anno 2022
In considerazione della citata norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, e del conseguente ampliamento della platea dei beneficiari della misura, per i lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum per l’anno 2022, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre 2023 è stato comunicato il rilascio del servizio per la presentazione della relativa domanda e le necessarie istruzioni operative. In particolare, le domande potevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
2. Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico
Il decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto altresì il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.
La disposizione di cui al citato comma 2 dell’articolo 18 ha previsto che l’indennità in argomento è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
Pertanto, ai fini dell’accesso a tale indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell’anno 2022 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).
Inoltre, il richiamato articolo 18, comma 2, prevede - quale ulteriore requisito di accesso all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico - né percettore della NASpI.
Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.
Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli Enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’indennità una tantum per l’anno 2023 può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda.
L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.
2.1 Presentazione della domanda
Con il citato messaggio n. 3977/2023, l’Istituto ha comunicato le modalità e i tempi per la presentazione della domanda di accesso all’indennità una tantum di cui al precedente paragrafo. In particolare, in base a quanto ivi indicato, le domande potevano essere presentate dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023.
2.2 Finanziamento e monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, l'indennità una tantum per l’anno 2023 è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
Agli oneri derivanti dal medesimo articolo 18, comma 3, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, relativi sia all’anno 2022 che all’anno 2023, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
4. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’indennità una tantum per l’anno 2023 corrisposta direttamente a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, ai sensi dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, si confermano i seguenti conti in uso, istituiti con messaggio n. 3867 del 26 ottobre 2022, cui si rinvia per le istruzioni contabili, per la medesima indennità prevista per l’anno 2022 dall’articolo 2-bis del decreto-legge n. 50/2022:
- GAU30278 per la rilevazione dell’onere;
- GAU10278 per il debito verso i beneficiari per il pagamento dell’indennità;
- GPA10278 per il debito per la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate;
- GAU24278 per il reintroito/recupero della prestazione.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi