Art. 18 legge 23 luglio 1991, n. 223: convenzione con la Federazione Lavoratori Temporanei Padani (FELTEP) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 11 del 12.01.2007
SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della FELTEP sulle prestazioni temporanee
In data 30 giugno 2006 il Presidente dell’INPS Avv. Gian Paolo Sassi e il Segretario Generale della Feltep, Esposito Rossana, hanno sottoscritto l'allegata convenzione per la riscossione da parte dell'INPS dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Per l'applicazione della predetta convenzione, che si allega, si illustrano di seguito i punti salienti:
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi sindacali a favore della FELTEP mediante trattenuta sulle indennità predette.
La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante della stessa a ciò espressamente autorizzato.
Il codice identificativo della FELTEP è 2401.
Per consentire all'Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all'atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo della Associazione sindacale destinataria del contributo associativo, nonché la misura percentuale dello stesso.
Le deleghe stesse dovranno essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Le Strutture territoriali INPS provvederanno a dare alle aziende le opportune istruzioni.
La delega, deve essere contestuale alla domanda di prestazione. Essa esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti alla Organizzazione.
A tal proposito la FELTEP ha comunicato la misura di dette percentuali, valevoli per le associazioni aderenti, come di seguito riportate:
- 3% sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.
L'Organizzazione sindacale si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all'espletamento del servizio, come previsto dall'art.6 della convenzione allegata.
Le Strutture territoriali INPS invieranno alla FELTEP gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, si precisa che l’Organizzazione aderente ha sede legale in Via degli Scipioni, n. 132- 00192, Roma. Il c/c bancario, sul quale verranno accreditati i contributi sindacali, verrà comunicato con successivo messaggio.
La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni darà comunicazione, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, della disponibilità dei nuovi programmi e delle modalità operative da seguire per il loro utilizzo.
ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della FELTEP, sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/176 – per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/176 – per l'accreditamento alla FELTEP dei contributi sindacali sopra citati;
- GPA 11/176 - per la rilevazione del debito verso la FELTEP.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/176, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla FELTEP, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti la rilevazione dei contributi sindacali in argomento e la definizione dei rapporti finanziari con la citata Organizzazione, si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11/176, GPA 25/176 e GPA 35/176 sopra indicati.
Allegati in formato pdf dal sito INPS
Allegato N. 1
Allegato N. 2
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