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Circolare INPS n. 110 del 01.08.2007

Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende pubbliche e private che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione e vendita del gas ed al ciclo integrale dell’acqua. Corresponsione “una tantum”. Ricalcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale
Circolare INPS n. 110 del 01.08.2007

SOMMARIO: Gli arretrati retributivi previsti dall’accordo del 9 marzo 2007 per il rinnovo dei C.c.n.l. per il settore gas-acqua (periodo 1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale a carico dell’INPS, anticipate e poste a conguaglio con i contributi

L’accordo 9 marzo 2007, per il rinnovo del C.C.N.L. GAS ACQUA 1° marzo 2002 ha previsto, tra l’altro, la corresponsione a titolo di arretrati retributivi, ai lavoratori del settore in forza alla data di stipulazione del presente accordo, di una somma “una tantum” pari a 662,00 euro, suddivisibili in quote mensili (quattordicesimi) in relazione ai mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell’azienda nel periodo 1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007 (v. testo contrattuale, all. n.1).
La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata, ai predetti effetti, come mese intero.
L’importo dell’una tantum - comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale - verrà erogato con la prima retribuzione utile successiva alla stipulazione del presente accordo.
Si precisa, altresì, che detto importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
Come per il passato, l’erogazione non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione ( ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, ecc.); sono invece utili ai fini della maturazione dell’una tantum le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo di riferimento (1° gennaio 2006-28 febbraio 2007), che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi oraripost- partum, sulle “retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, si ribadiscono, in quanto applicabili, le disposizioni fornite, secondo le quali detti emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole previste per le mensilità aggiuntive o premi (v. circolare n. 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, a cui si deve aver riguardo anche per le modalità di conguaglio).
Ovviamente, in relazione al sistema vigente per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia e di maternità, la particolare applicazione potrà interessare, nel caso in esame, i soli eventi iniziati tra i mesi di febbraio 2006 e marzo 2007 (salvo, per la malattia, il caso di ricaduta).
Per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° gennaio 2006 - 28 febbraio 2007), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni in argomento con la circolare n.58 del 5 marzo 1991.
Resta fermo che le quote di “una tantum” relative ai periodi integrati nell’arco di tempo sopraindicato potranno essere poste in pagamento entro la capienza del limite stabilito dai massimali mensili che, come è noto, attualmente (cfr. circolare n.25 del 27.1.96) riguardano anche le integrazioni salariali ordinarie.
In merito, infine, ai riflessi sull’ammontare delle integrazioni salariali straordinarie per solidarietà –il cui importo, si rammenta, è pari al 60 per cento della retribuzione di riferimento per i contratti stipulati a decorrere dal 14 giugno 1995- e dell’assegno per congedo matrimoniale si richiamano le disposizioni contenute nella INPS - Intranet.
Resta fermo che le riliquidazioni (e i conguagli) in questione possono essere effettuati con riguardo ai soli aventi diritto alle prestazioni di cui trattasi.

All.1

ACCORDO 9 MARZO 2007 PER IL RINNOVO CCNL SETTORE GAS-ACQUA

PARTE ECONOMICA

1. Una tantum
Le Parti riconoscono ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente accordo ed ancora in servizio alla data di erogazione una somma una tantum pari a 662 euro lordi sul parametro medio 153, per l’anno 2006 e per i primi due mesi del 2007.
L’importo è stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti di origine legale o contrattuale; inoltre in attuazione del comma 2 dell’art. 2120 del Codice Civile, l’importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
L’importo è al lordo dell’I.V.C. erogata fino a tutto il febbraio 2007: dall’importo spettante dovranno essere detratti sino a concorrenza gli importi mensili a titolo di indennità di vacanza contrattuale corrisposti dalle aziende con riferimento al periodo aprile 2006-febbraio 2007.
L’erogazione sarà effettuata con la prima retribuzione utile successiva alla stipulazione del presente accordo.
In caso di assunzione nel corso del periodo di riferimento e con riguardo ai lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita nel corso dello stesso, l’importo va erogato per quattordicesimi in base ai mesi interi di servizio prestato, intendendosi per tali anche le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
In caso di passaggio di livello in corso d’anno, gli importi vanno riferiti pro-quota al livello di appartenenza.
Per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l’una tantum viene corrisposta con la medesima percentuale di riduzione.
Nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso dell’anno, l’una tantum viene corrisposta in misura proporzionale all’entità della prestazione.

Tabella A

Una Tantum

LIVELLI

par.

EURO

Q

254

1099,01

8

224

969,20

7

203

878,34

6

182

787,48

5

161

696,61

4

148

640,37

3

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584,12

2

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