Circolare INPS n. 111 del 02.08.2007

Versamenti volontari nel “Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas“ - Convenzione INPS-ENI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 111 del 02.08.2007

SOMMARIO: Istruzioni operative e contabili per l’attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed ENI

Con circolare n. 6 del 27 gennaio 2005 sono state fornite le disposizioni operative per l’applicazione del DM 16 giugno 2003, che disciplina la prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo a favore del personale dipendente da aziende private del gas, introdotta dall’articolo 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le richiamate norme riguardano il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, nei cui confronti è venuta meno l’iscrizione al Fondo per effetto di separazioni societarie conseguenti agli obblighi di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità.
Il processo di riorganizzazione settoriale verificatosi nel periodo 2002/2004 - che ha determinato la costituzione di nuove società per l’espletamento dell’attività di vendita - ha fra l’altro comportato il trasferimento a dette società di parte del personale prima dipendente da aziende di distribuzione (come tale iscritto obbligatoriamente al Fondo integrativo), con contestuale perdita del titolo alla predetta iscrizione.
In tale contesto si colloca la fusione per incorporazione della società ITALGAS PIÙ in ENI, con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Si è conseguentemente posta l’esigenza di garantire a tutti i lavoratori interessati a tale operazione il mantenimento delle posizioni contributive in essere, per non pregiudicarne i correlati diritti.
Le condizioni per consentire ai lavoratori confluiti in ENI il mantenimento dell’iscrizione al Fondo integrativo attraverso lo strumento della prosecuzione volontaria, come prevista dall’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002 e come disciplinata dal DM 16 giugno 2003, sono state oggetto di una specifica convenzione con ENI SpA, entrata in vigore il 23 febbraio 2007, data della relativa sottoscrizione.
Si descrivono di seguito i contenuti.

Soggetti interessati

Possono chiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel Fondo integrativo i lavoratori confluiti in ENI ed iscritti al Fondo Gas alla data del 31 dicembre 2005.
La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, che dovrà fare esplicito riferimento all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata alla Sede INPS competente per territorio, unitamente ad una dichiarazione di ENI ad assumere l’onere del pagamento della contribuzione volontaria al Fondo. Tutte le domande verranno accentrate alla Direzione Provinciale di Torino alla quale ogni Sede le trasferirà per competenza. Di conseguenza, oltre che alla sede INPS competente per territorio, la domanda di autorizzazione potrà anche essere presentata direttamente alla Direzione Provinciale di Torino.
La domanda deve, inoltre, contenere la delega al datore di lavoro per il versamento dei contributi. La convenzione sopra richiamata prevede infatti a carico di ENI SpA l’onere degli adempimenti contributivi. Peraltro, trattandosi di azienda che si avvale dell'accentramento contributivo per gli adempimenti relativi al personale in attività di servizio, la convenzione prevede analogo accentramento per il versamento dei contributi volontari al Fondo integrativo.
A tal fine, è stato predisposto uno specifico modulo di domanda che costituisce parte integrante della presente circolare (cfr. allegato n.2).

Termini di presentazione della domanda

I termini per l’esercizio della facoltà in argomento sono fissati dall’articolo 1 della Convenzione :
a) entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, per coloro che a tale data già rientravano nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 5, della legge n. 289/2002, a seguito degli obblighi derivanti dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 164/2000 o per messa in mobilità dovuta a ristrutturazione aziendale. Tenuto conto peraltro che il termine scadrebbe il 23 agosto, ovvero in un periodo in cui notoriamente le attività aziendali sono sospese, il termine viene fissato al 15 ottobre 2007.
b) entro 6 mesi dalla data di cambio di area contrattuale, per coloro il cui transito intervenga in epoca successiva.
Per evitare soluzione di continuità nel rapporto assicurativo con il Fondo, la richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari deve essere presentata nei termini sopra indicati.

Rilascio dell’autorizzazione e relativa decorrenza

L’autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo integrativo:
- viene concessa a coloro che possono far valere nel Fondo Gas i requisiti di effettiva contribuzione previsti dall’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 184/1997 (3 anni – pari a 1.080 giorni - nel quinquennio antecedente la domanda);
- decorre dal 1° giorno successivo alla cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo, purché la relativa domanda risulti presentata entro i termini indicati ai punti a e b del precedente paragrafo.(1)
Qualora l’istanza venisse presentata oltre i termini l’autorizzazione alla prosecuzione dei contributi volontari al Fondo Gas avrà decorrenza dal giorno di presentazione della domanda, salva la facoltà di versare anche per i 180 giorni precedenti, individuati procedendo a ritroso dalla suddetta data.
In tale circostanza resterà in ogni caso privo di copertura contributiva nel Fondo integrativo il periodo compreso fra la cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo e quella del primo contributo volontario.

Calcolo della contribuzione volontaria al Fondo integrativo
I contributi volontari devono essere calcolati applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo, attualmente pari a 1,7 punti percentuali (v. DM del 25 luglio 2000 in G.U. n. 204 del 1/9/2000) all’ammontare della retribuzione imponibile (costituita dalla retribuzione globale mensile – in cui rientrano tutte le voci di carattere fisso e continuativo, escluse le quote delle doppie mensilità e le somme liquidate a titolo di rimborso spese, anche forfettizzate - e della 13^ mensilità) percepita nell’ultimo anno di contribuzione nel Fondo.
Pertanto, una volta individuato l’ultimo anno contributivo (360 giorni) fatto valere nel Fondo anteriormente alla domanda e l’ammontare delle relative retribuzioni (rilevabili dalla sezione 2 – retribuzioni particolari della certificazione annuale e contrassegnate dal codice F, ovvero nell’elemento Fondo GAS della denuncia EMens), si procederà alla determinazione dei contributi, sulla base dell’aliquota sopra richiamata.
Il valore così ottenuto rappresenta l’ammontare annuo (pari a 360 contributi giornalieri) della contribuzione volontaria dovuta al Fondo integrativo.
In applicazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’imponibile del Fondo su cui è stata calcolata la contribuzione volontaria dovrà essere rivalutato con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sulla base dell’indice di incremento del costo della vita calcolato dall’ISTAT nell’anno precedente.
Sull’importo aggiornato della predetta retribuzione e con effetto dalla medesima decorrenza dovrà essere poi calcolato il nuovo ammontare del contributo volontario dovuto.

Notifica del provvedimento di autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificato all’interessato e ad ENI con lettera raccomandata.

Versamento della contribuzione volontaria
L’articolo 4 della Convenzione, definendo criteri e modalità di versamento della contribuzione volontaria dovuta al Fondo, conferma la medesima periodicità e gli stessi termini previsti per la generalità dei prosecutori volontari dall’articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997, che si applica integralmente.
I versamenti dovranno perciò avvenire:
- entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data di notifica del provvedimento stesso;
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui è riferita la contribuzione per ciascun ulteriore versamento.
I versamenti eseguiti in ritardo dovranno essere rimborsati ad ENI senza maggiorazione di interessi.
L’onere dei versamenti volontari è, come detto, a carico dell’ENI, che lo effettuerà con pagamento cumulativo, fornendo i dati necessari per il versamento in via telematica alla Banca con funzioni di tesoreria. Questa, a sua volta, effettuerà il versamento cumulativo alla Sede provinciale dell’INPS di Torino, trasmettendo i dati secondo la normale procedura TEF.


Istruzioni contabili
Fermo restando che la rilevazione contabile dei versamenti volontari in argomento va effettuata al conto GPA 52/084, all’atto della ripartizione la procedura provvede ad imputare le somme riscosse ai seguenti conti di nuova istituzione:
GSR 22/120
per contributi volontari di competenza degli anni precedenti;
GSR 22/170
per contributi volontari di competenza dell’anno in corso.
Eventuali rimborsi dei contributi in questione devono essere imputati al conto esistente GSR 34/000.
I sopracitati conti di nuova istituzione sono riportati nell’allegato n.1.
______________________________________
(1)Nel caso in cui nel suddetto periodo siano stati versati contributi al Fondo a titolo obbligatorio, le parti interessate potranno chiedere che siano considerati versati a titolo volontario ai sensi della Convenzione INPS –ENI

Allegati in formato pdf dal sito INPS:

Allegato N. 1
Allegato N. 2

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