Circolare INPS n. 113 del 17.10.2006

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2006, contenente disposizioni applicative dei commi 8,10 e 11 dell’art. 1 bis della Legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa. Ampliamento attività ammesse alla sospensione contributiva
Circolare INPS n. 113 del 17.10.2006

SOMMARIO: Il DM del 2 maggio 2006 ha ampliato i soggetti beneficiari della sospensione contributiva stabilita dall’art. 1 bis della L. 81/2006, per l’emergenza sanitaria denominata” influenza aviaria”

L’art. 1 del DM 2 maggio 2006 (cfr. all. 2) ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari della sospensione contributiva, includendo anche le imprese di allevamento avicolo della filiera avicola rurale, biologica e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi ed i centri di imballaggio delle uova e le imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola.
Nel confermare la validità delle disposizioni dettate con circolare n. 72 del 19 maggio 2006 e con messaggi n. 017672 del 20 giugno 2006 e n. 020947 del 25 luglio 2006, si forniscono i nuovi Codici Statistico-Contributivi nell’ambito dei quali devono essere individuate le ulteriori attività previste al comma 1, lett. a).

CSC

ATECO 1991

ATECO 2002

Descrizione attività Ateco 2002

1.04.21 – 4.04.21

15.89.3

15.89.0

Produzione di altri prodotti alimentari
uova in polvere o ricostituite, sgusciate eccetera

7.07.08 – 4.16.01

74.82.1

74.82.1

Confezionamento di generi alimentari
- attività di imballaggio, comprendenti o meno un processo automatizzato: confezionamento di carne per conto terzi, imballaggio di sostanze solide (imballaggio blister, rivestimento con carta metallizzata eccetera), etichettatura, marcatura e stampigliatura,

Per semplicità di consultazione si allega l’elenco dei CSC aggiornato con i nuovi codici.

Allegato 1

CSC

ATECO 91

ATECO 2002

1.01.06

01.24.1

01.24.0

1.01.06

01.24.2

01.24.0

1.01.06

01.41.3

01.41.2

1.04.08

15.12.1

15.12.0

1.04.08

15.13.0

15.13.0

1.04.08

15.12.2

15.12.0

1.04.11

15.88.0

15.88.0

1.04.20

15.71.0

15.71.0

1.04.21

15.89.3

15.89.0

4.01.05

01.24.2

01.24.0

4.04.08

15.12.1

15.12.0

4.04.08

15.13.0

15.13.0

4.04.08

15.12.2

15.12.0

4.04.11

15.88.0

15.88.0

4.04.20

15.71.0

15.71.0

4.04.21

15.89.3

15.89.0

4.16.01

01.41.3

01.41.2

4.16.01

74.82.1

74.82.1

5.01.02

01.24.1

01.24.0

5.01.02

01.41.3

01.41.2

5.01.02

01.24.2

01.24.0

7.01.01

51.21.2

51.21.2

7.01.02

51.32.1

51.32.1

7.01.02

51.32.2

51.32.1

7.01.01

51.23.1

51.23.0

7.07.08

01.24.2

01.24.0

7.07.08

01.41.3

01.41.2

7.07.08

74.82.1

74.82.1

Allegato 2

L’art.1 del DM 2 maggio 2006,:
“1. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, è concessa la sospensione dei termini relativi a adempimenti e versamenti tributari nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, a favore di:
a) imprese di allevamento avicolo anche della filiera avicola rurale, biologica, e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e i centri di imballaggio delle uova;
b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;
c) imprese mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.
2. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
3. Le imprese di cui al comma 1, possono accedere ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione sviluppata dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi erogati ai sensi del presente decreto. Il prestito agevolato consente di accedere alle garanzie previste al comma 2 dell'art. 2”.

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