Circolare INPS n. 113 del 20.06.2002

Cassa integrazione guadagni straordinaria. Lavoratori portuali. Art. 8 del D.I del 6.6.01, n. 30012. Istruzioni procedurali e contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 113 del 20.06.2002

SOMMARIO: Lavoratori portuali. Art. 8 del D.I del 6.6.01, n. 30012. Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Istruzioni procedurali e contabili. Variazione al piano dei conti

Art. 8 del D.I del 6.6.01, n. 30012
L’art. 8 del D.I n. 30012 del 6.6.01 ha concesso ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all’art. 21, co. 1, lett. b) della legge 28.1.94, n. 84, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data individuazione dell’impresa o di costituzione dell’Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 17 della predetta legge 84/94 come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 e comunque non oltre il 30 dicembre 2001, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.
Per l’attuazione di tale disposizione si richiamano le istruzioni già diramate per gli interventi straordinari ai lavoratori portuali con le circolari n. 705 G.S del 18.3.87, n. 179 G.S dell’11 giugno 1987, n. 117 del 20 maggio 1990 e n. 155 del 19 maggio 1994.
Come è noto l’erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell’INPS, è subordinata all’acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si ricorda che nella circolare n. 705 G.S/60 del 18.3.87 con la quale vennero diramate le prime istruzioni per l’attuazione del D.L 17.12.86 n. 873 convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26 venne precisato che la legge stessa stabilisce che al pagamento dell’indennità citata provvedesse direttamente l’INPS con la conseguenza che non è più necessaria l’autorizzazione ministeriale per il pagamento in parola essendo la forma più solita di corresponsione della provvidenza.
Successivamente con la circolare n. 1797 G.S dell’11 giugno 1987 sono state impartite ulteriori precisazioni ed istruzioni contabili con variazione al piano dei conti, sia per quanto riguarda i pagamenti diretti da parte dell’Istituto dell’indennità in argomento che i conguagli delle somme anticipate dalle compagnie portuali.
Si ribadisce pertanto che la corresponsione dell’indennità in esame può essere effettuata sia direttamente ai lavoratori aventi diritto da parte dell’Istituto sia anticipata dalle società di cui all’art. 21, c. 1, lett. b) della legge 28.1.94, n. 84.
L’indennità concessa dall’art. 8 del D.I n. 30012 del 6.6.01 è posta a carico del Fondo per l’occupazione a seguito dell’abolizione del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali in liquidazione.
Si fa riserva di successive comunicazioni sull’interpretazione della dizione particolare usata dal legislatore per individuare la prestazione in esame “indennità pari all’importo massimo di integrazione salariale”. Nelle more, la prestazione sarà liquidata secondo la normativa prevista per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Si richiamano i messaggi della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito con i quali sono state impartite le prime istruzioni sull’indennità in oggetto:
- 2001/0005/000935 del 03.12.2001
- 2001/0005/000954 del 13.12.2001
- 2001/0005/000957 del 19/12/2001

CONGUAGLIO DA PARTE DELLE AZIENDE
Le società di cui all’art. 21, c.1, lett. b) della legge n. 84/1994, ammesse alle provvidenze in favore dei lavoratori portuali, ai fini delle operazioni di conguaglio delle indennità anticipate, si atterranno alle seguenti modalità:
- indicheranno l'importo delle indennità concesse ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 6 giugno 2001, facendolo precedere dalla dicitura “IND.PORT.D.M.6/6/01” e dal codice di nuova istituzione “T153” ;
- esporranno l'importo degli assegni per il nucleo familiare connessi con la predetta indennità facendolo precedere dalla dicitura “ANF.ARR.IND. ART.8 D.M.6/6/01” e dal codice di nuova istituzione “T154”.

ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Per l’acquisizione delle domande le Sedi utilizzeranno la procedura di Gestione delle domande di CIG straordinaria inserendo nel pannello MCGTS01 nel campo “Emesso per.” il codice 625.
Per la rilevazione contabile dell’indennità di cui si tratta e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/16 – per l’imputazione dell’indennità erogata direttamente ai lavoratori;
- GAT 30/01 – per l’imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con l’indennità di cui sopra erogata direttamente ai lavoratori;
- GAU 30/07 – per l’imputazione dell’indennità in argomento evidenziata nel mod. DM 10/2 con il codice “T153”;
- GAT 30/04 – per l'imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennità suddetta, evidenziati nel mod. DM 10/2 con il codice “T154”.
Per la movimentabilità dei conti GAU 30/07 e GAT 30/04, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente “1” e del codice documento “95”).
Eventuali recuperi dell’indennità in argomento e dei relativi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/47.
Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio esistente 69.
Nell’allegato si riportano i conti di nuova istituzione sopra indicati.

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)

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