Trattamento di Integrazione Salariale Straordinaria. Termine per la richiesta di rimborso ex art.12 DPR n. 218 del 18.06.2000
Circolare INPS n. 116 del 25.05.2001
SOMMARIO: La richiesta di rimborso delle somme anticipate a titolo di CIGS deve essere presentata entro la scadenza di 6 mesi dal termine del periodo di paga
In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R. n. 218 del 18.06.2000, recante norme per la semplificazione delle istruttorie delle istanze di concessione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10.04.2001, ha deliberato quanto segue.
La richiesta delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale straordinaria va presentata entro il termine ordinatorio di sei mesi:
- a decorrere dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso, ove la pubblicazione del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sulla Gazzetta Ufficiale avvenga prima della predetta scadenza;
- dal termine del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del provvedimento stesso, se il periodo concesso è già esaurito alla data della pubblicazione del relativo provvedimento.
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