Circolare INPS n. 118 del 02.11.2006

Regione Sardegna. L.R. n. 3/2003. Attivazione di Piani di inserimento professionale (PIP). Modalità operative per l’erogazione delle indennità. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 118 del 02.11.2006

SOMMARIO: Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità a favore dei soggetti utilizzatori che hanno instaurato PIP con giovani residenti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 3/2003

La materia dei Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione é stata più volte trattata dall’Istituto, sia con riferimento alla normativa nazionale che a quella a carattere regionale.
Sulla disciplina dei P.I.P. è di recente intervenuta la Regione Sardegna la quale, in applicazione dell’articolo 12 della L.R. n. 3/2003, ha disposto l’attuazione di Piani di Inserimento Professionale.
I PIP, da realizzarsi in ambito regionale e sulla base di proprie risorse, fanno riferimento all’art. 15 della legge 19 luglio 1994 n. 451 ed all’art. 9octies della legge del 28 novembre 1996 n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni.

Contenuto della legge regionale.
La norma - che si colloca nell’ambito delle politiche occupazionali della regione Sardegna - si propone di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro nonché di favorire un primo inserimento di giovani disoccupati qualificati, interrompendone così lo stato di disoccupazione.
A tal fine, l’Amministrazione Regionale - per il tramite dell’Agenzia Regionale del Lavoro - ha stipulato convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e/o con gli Ordini e Collegi professionali, per la realizzazione di Piani di Inserimento Professionale.

Beneficiari.
I PIP si rivolgono ai giovani residenti in Sardegna, qualificati, definiti ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.lgs 19 dicembre 2002, n. 297 che:
- abbiano assolto almeno all’obbligo scolastico e siano in possesso di una qualifica;
- si trovino in stato di disoccupazione ai sensi del predetto decreto legislativo n. 297/2002, ovvero siano in possesso di qualifica professionale, e abbiano manifestato la propria volontà a voler effettuare un PIP attraverso l’iscrizione del proprio curriculum vitae nella banca dati dell’Agenzia Regionale del Lavoro;
- abbiano un età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti se in possesso del diploma di scuola media superiore o della qualifica. Secondo gli indirizzi dell’Unione Europea, l’età massima, è elevata a 29 anni compiuti nel caso di giovani in possesso della laurea anche di primo livello.
Una quota del 10% dei PIP da attivare in ciascun ambito provinciale, è riservata ai soggetti diversamente abili di cui alla legge n. 68/1999.

Soggetti utilizzatori.
I giovani possono essere utilizzati presso aziende iscritte alle associazioni di categoria appartenenti ai settori dell’Industria, dell’Artigianato, del Commercio, dell’Agricoltura e della Cooperazione, nonché presso le associazioni medesime.
Ogni soggetto utilizzatore, inoltre:
- può attivare massimo tre PIP e deve avere la sede di svolgimento del Piano attiva alla data di avvio del progetto;
- non deve aver licenziato personale in possesso della stessa qualifica o profilo professionale oggetto dei PIP nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai Piani;
- non può inserire in PIP giovani che abbiano già svolto attività lavorativa nella stessa azienda, tramite contratto di lavoro o altro strumento di inserimento lavorativo tra cui il Tirocinio Formativo e di Orientamento.

Modalità attuative.
I Piani sono attuati attraverso progetti predisposti dalle associazioni e ordini o collegi professionali e devono prevedere una attività di formazione non inferiore al 20% delle ore di attività complessive e non superiore al 40%, nonché una congrua esperienza lavorativa, valutata in un minimo del 60% della durata del progetto, per un monte ore minimo di 576 ore e massimo di 768.

Durata e orario di svolgimento.
La durata massima del progetto è pari a 960 ore di attività complessiva e può essere articolata in sei mesi per 40 ore settimanali, o secondo gli orari di lavoro previsti dal CCNL di riferimento, ovvero in dodici mesi per almeno 20 ore settimanali.
L’orario è di 40 ore settimanali. Nel caso in cui il CCNL di riferimento preveda un orario inferiore alle 40 ore settimanali, il giovane può essere ugualmente impegnato nell’orario stabilito dal progetto e le ore eccedenti quelle previste dal contratto collettivo saranno imputate all’attività formativa.
Per un quadro complessivo delle condizioni generali (es: assenze, malattie, riposi, ferie e maternità), che regolano i PIP di cui alla legge regionale in oggetto, si rimanda, comunque, all’apposita disciplina prevista dalla regione Sardegna e dell’Agenzia Regionale del Lavoro.

Misura dell’indennità.
L’indennità mensile prevista dall’articolo 12, c. 8 della L.R. n. 3/2003 è pari a € 619,20 calcolata convenzionalmente considerando 160 ore, per una quota oraria di € 3,87.
In merito alla ripartizione del relativo onere, si precisa che la parte formativa è a totale carico della Regione, mentre l’attività lavorativa graverà sulle disponibilità finanziare della Regione per il 50%; il restante 50% sarà, invece, a carico dell’azienda ospitante.

Protocollo d’intesa tra INPS e Regione Sardegna.
Giacché l’INPS è stato interessato dal 1 gennaio 1999 per le operazioni legate al conguaglio delle indennità relative ai Piani di inserimento professionale[1], la Regione Sardegna, concordemente con il Ministero del Lavoro, ha stipulato con l’Istituto un’apposita intesa, nella quale l’INPS è interessato unicamente in qualità di soggetto erogatore delle indennità.
L’approvazione dei piani rimane, invece, di esclusiva competenza dell’Agenzia Regionale del Lavoro.
Ne consegue che qualsiasi richiesta di chiarimenti vertenti sulla normativa o altri aspetti, compresi controversie o ricorsi, dovrà essere inoltrata alla sopra menzionata Agenzia.
Per le modalità di erogazione delle indennità ex L.R. n. 3/2003, l’intesa prevede che le quote a carico delle risorse finanziarie dell’Agenzia Regionale del Lavoro debitamente autorizzate, siano recuperate mensilmente dai soggetti utilizzatori in sede di conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali dagli stessi dovuti per i lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo contenuto nelle Linee guida dell’Agenzia regionale del lavoro, la corresponsione della indennità spettante ai giovani neoinseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente.
Di conseguenza, anche ai fini di una semplificazione ed uniformità di adempimenti, l’INPS, d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex L.R. n. 3/2003 anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente. Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod.F24.
A tal fine l’Agenzia Regionale del Lavoro comunicherà alle competenti Sedi dell’Istituto ed alla Direzione regionale della Sardegna l’elenco dei soggetti autorizzati ai PIP, con l’indicazione delle risorse finanziarie con cui si farà fronte.
L’Istituto si impegna a trasmettere alla Regione, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo, l’elenco delle aziende beneficiarie con l’indicazione delle relative somme conguagliate da ciascuna di esse, come risultanti dalle denunce elaborate nell’anno precedente.
Nevralgico appare, quindi, il ruolo che dovrà essere svolto dalla Direzione regionale per la Sardegna alla quale sono demandate:
- la regia delle attività legate ai Piani regionali;
- le funzioni di coordinamento, supporto e monitoraggio delle attività delle Sedi della Regione.
La Direzione regionale avrà cura, inoltre, di attivare le più efficaci sinergie con l’Agenzia Regionale del Lavoro, al fine di ottimizzare il complessivo flusso di informazioni - compresa quella relativa all’avvenuta precostituzione delle risorse occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dalle indennità.
È stabilita, infine, nell’intesa l’incomputabilità delle indennità in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra l’INPS ed i datori di lavoro presso i quali sono utilizzati i giovani.
Da ciò discende che le somme conguagliate a titolo di indennità PIP ex L.R n. 3/2003, non potranno dall’Istituto essere portate a scomputo di partite debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali è operato il conguaglio.
La non computabilità delle indennità nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell’azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente spettanti, non si terrà conto dell’ammontare delle indennità stesse.

Codifica aziende.
All’atto della ricezione delle comunicazioni di cui sopra, le Sedi provvederanno a contrassegnare le posizioni contributive relative ai datori di lavoro autorizzati all’attivazione dei Piani di inserimento professionale ex L.R. n. 3/2003, con il codice di autorizzazione “9L”, che assume anche il nuovo significato di “azienda autorizzata ai PIP Regione Sardegna ex L. R. n. 3/2003”.

Soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente.
Per il rimborso o conguaglio con il mod.F24 delle indennità in argomento ed ai fini dell’imputazione contabile di dette somme a carico della Regione Sardegna, ai soggetti in questione dovrà essere accesa un’apposita posizione contributiva, avente finalità esclusivamente statistica, cui saranno attribuiti il CSC ed il codice ISTAT relativi all’attività esercitata (consulente, professionista, autonomo ecc…).
La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione “9M” che assume anche il nuovo significato di “posizione per il rimborso o conguaglio dell’indennità di cui alla L.R. Sardegna n. 3/2003 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente”.
I soggetti interessati provvederanno mensilmente alla compilazione di una denuncia contributiva DM10/2 secondo le modalità riportate al punto successivo, per le operazioni di rimborso o compensazione.
Nell’ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al D.lgs. n. 241/1997 e successive modificazione e integrazioni, le somme in argomento potranno essere portate in compensazione sul modello F24 secondo le consuete modalità.

Modalità di compilazione del DM10/2.
Ai fini della compilazione del DM10/2, le aziende autorizzate si atterranno alle istruzioni che seguono:
- determineranno l’importo della indennità a carico della Regione Sardegna ex art.12 L. R. 3/2003, e lo esporranno nel quadro “D” del DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura “indennità P.I.P. ex L.R. 3/2003” e dal codice di nuova istituzione “R777”.
I datori di lavoro provvederanno, inoltre, a riportare nei quadri "B-C" del DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei giovani neoinseriti facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "P777".
Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".
Il numero dei soggetti impegnati nei piani non dovrà essere riportato, ovviamente, né nel quadro “A” del DM10/2, né nel novero della forza aziendale.

Recupero delle indennità riferite a periodi pregressi.
I soggetti utilizzatori che, successivamente alla sottoscrizione dell’Intesa, siano stati ammessi alle operazioni di conguaglio/rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex L.R. n. 3/2003, potranno recuperare le somme loro spettanti.
A tal fine, esporranno l’importo delle indennità pregresse nel quadro “D” del DM10/2, facendolo precedere dal codice di nuova istituzione “R779”, avente il significato di “recupero indennità PIP ex L.R. n. 3/2003”
Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Istruzioni procedurali e contabili.
Secondo quanto previsto nel Protocollo d’intesa in argomento, la Regione Sardegna, al momento dell’assegnazione dei PIP alle aziende utilizzatrici nell’ambito del territorio regionale, deve accreditare alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari le somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e del rimborso delle spese, maggiorato dell’IVA, per il servizio reso.
Al riguardo si chiarisce che in mancanza della provvista non è possibile dare esecuzione alle autorizzazioni concesse dalla Regione Sardegna.
Pertanto, la suddetta Sede, all’atto della precostituzione dei fondi, deve imputare in AVERE del conto GPZ 10/105 l’anticipazione da parte della Regione in contropartita del conto acceso alla contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
I versamenti eventualmente già effettuati a tale titolo da parte della Regione ed imputati provvisoriamente al conto GPA 52/099 o ad altro conto devono essere stornati al citato conto GPZ 10/105.
La procedura di ripartizione contabile dei DM10/2, in presenza dei codici “R777” e “R779”, imputa al conto GPZ 35/105 gli importi relativi.
Contestualmente a tale imputazione, la stessa procedura provvede a rilevare, per l’importo pari a quello risultante dal suddetto conto GPZ 35/105, il credito verso la Regione Sardegna con la seguente scrittura:
GPZ 00/105 a GPZ 25/105
Pertanto i saldi dei conti GPZ 25/105 e GPZ 35/105 devono costantemente concordare.
Per la movimentabilità di questi ultimi conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del Responsabile dei flussi contabili, il codice documento “95”.
Qualora la Sede che ha provveduto alla ripartizione dei DM 10/2 sia diversa dalla Sede che accentra i rapporti finanziari con la Regione Sardegna, cioè Cagliari, deve essere trasferito a quest’ultima il credito accertato nei confronti della Regione mediante mod. SC10/R, con la seguente scrittura in P.D.:
GPA 55/000 a GPZ 00/105
e l’indicazione, nel relativo spazio di detto modello, della seguente causale: “Trasferimento del credito accertato nei confronti della Regione Sardegna per oneri di cui alla L.R. n. 3/2003 (c/ GPZ 00/105).
Unitamente al suddetto trasferimento, le Sedi devono comunicare, altresì, alla Sede di Cagliari l’ammontare del costo per il servizio reso, pari ad euro 1,60, maggiorato dell’IVA, per ciascun codice di conguaglio relativo ai PIP, esposto nella singola denuncia contributiva DM10/2 elaborata.
La determinazione di detto ammontare deve essere effettuata sulla base del numero dei movimenti dei suddetti codici risultante dalla lista che viene prodotta dalla procedura DM, lista che, insieme con la copia della accennata comunicazione trasmessa alla Sede di Cagliari, deve essere conservata in apposita raccolta per eventuali riscontri che dovessero rendersi necessari ai fini della definizione dei rapporti finanziari con la Regione.
La Sede di Cagliari, ricevuti i modelli SC10/R e le comunicazioni degli importi relativi al costo del servizio, provvede a:
a) assumere in contabilità il credito trasferito dalle consorelle con la scrittura in P.D.:
GPZ00/105 a GPA 55/000
b) addebitare alla Regione gli oneri derivanti dalle indennità per i PIP ed il rimborso spese, comprensivo dell’IVA, con la seguente scrittura:
GPZ10/105 a GPZ 00/105
(debito per anticipazioni) (credito per indennità conguagliate dalle aziende)
GPA 24/050
(per rimborso spese)
GPA 24/025
(per l’IVA sul rimborso spese)

Tale scrittura deve comprendere, ovviamente, anche gli importi da addebitare alla Regione per oneri rilevati direttamente dalla Sede di Cagliari in quanto afferenti le indennità per i PIP che risultano dalla ripartizione contabile dei DM10/2 rientranti nella propria competenza territoriale.
I saldi dei conti GPZ 00/105 e GPZ 10/105, eventualmente risultanti alla fine dell’esercizio, devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio.
Sarà cura della Sede di Cagliari verificare, mediante la consistenza del saldo del conto GPZ 10/105, la congruità della provvista ricevuta provvedendo, in caso contrario, a segnalare la circostanza alla propria Direzione Regionale ai fini della richiesta alla Regione delle necessarie integrazioni.
Nell’allegato n. 1 vengono riportati i conti GPZ 00/105, GPZ 10/105, GPZ 25/105 e GPZ 35/105, di nuova istituzione.

Allegato n. 1

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