AREA AZIENDE DM; Decreto - Legge 19 aprile 2002, n. 68 “Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi. “ G.U. Serie Generale n. 92 del 19 aprile 2002. Recupero contributi sospesi ex lege 9 marzo 2001 n. 49 Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 119 del 26.06.2002
SOMMARIO: 1-Aziende interessate.; 2-Periodi contributivi oggetto del recupero.; 3-Modalità di recupero;.4-Datori di lavoro tenute alla denuncia a mezzo DM10/2; 5-Istruzioni contabili
Come è noto, l'art. 7-ter, comma 2, del D.L. 11.1.2001, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 9.3.2001, n. 49 (G.U. Serie Generale n. 59 del 16 marzo 2001) ha stabilito che nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione, dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio di carni che siano stati colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, sarebbe stato sospeso per sei mesi, a decorrere dal 15.2.2001, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il recupero del credito in questione, da parte dell'Istituto, sarebbe avvenuto senza addebito di sanzioni, interessi o altri oneri.
L'art. 1-ter del D.L. 25.5.2001, n. 199, convertito in legge 25.7.2001, n. 305 (G.U. n. 173 del 27.7.2001) ha ribadito la sospensione in discorso dal 15.2.2001 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del D.L. n. 8/2001) al 15.12.2001
L'art. 1 comma 10 del successivo D.L. 19.04.2002, n. 68 (G.U. Serie Generale n. 92 del 19.04.2002) ha stabilito che le somme dovute e non pagate per effetto della predetta sospensione sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità illustrate al punto 3. Poiché il giorno indicato è festivo, la scadenza del termine è prorogata al 2 gennaio 2003.
1. Aziende Interessate.
Con circolari n. 66 del 15 marzo 2001 e n. 166 del 24 agosto 2001 è stata illustrata la normativa in esame e con circolare n. 35 del 7 febbraio 2002 sono state impartite disposizioni per il recupero dei crediti relativamente ai debitori del comparto agricolo.
Con la presente si impartiscono le opportune disposizioni esclusivamente per l'area DM.
2. Periodi contributivi oggetto del Recupero.
Per espressa disposizione delle norme in esame sono oggetto di sospensione, e quindi, di successivo recupero, i periodi contributivi compresi tra il 15 febbraio 2001 e il 15 dicembre 2001.
3. Modalità di recupero
Il recupero dei contributi in questione, sospesi per effetto delle sopra citate disposizioni di legge, avverrà mediante pagamento dilazionato in cinquanta rate mensili, uguali e consecutive, a decorrere dal 2 gennaio 2003 (art.1 c.10 D.L. n. 68/2002) e durerà, quindi, fino al 1° febbraio 2007. Poiché la norma in esame non detta alcuna specifica disposizione in materia di somme aggiuntive e considerato che l'art. 7-ter del D.L. n. 1/2001, cui viene fatto riferimento, stabilisce espressamente che "il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri", è da ritenere che il recupero stesso avverrà senza l'addebito di alcun onere accessorio (interessi di dilazione, sanzioni ecc.) Il mancato pagamento delle rate alle scadenze stabilite comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi; in tali ipotesi le somme aggiuntive vanno comunque pretese a decorrere dalla scadenza della singola rata sino alla data del pagamento. Va comunque sottolineato che l'eventuale pagamento di somme al titolo in questione prima dell'inizio della rateazione va considerato come versamento in conto del dovuto e sarà detratto dall'importo delle prime rate.
4. Datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10/2.
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del mod. DM10/2, la sospensione ha interessato i periodi di paga da “gennaio 2001” a “ottobre 2001”
4.1 Modalità per la compilazione e presentazione delle denunce contributive DM10/2da parte dei datori di lavoro interessati alla sospensiva.
Le Aziende che non hanno ancora provveduto alla presentazione delle denunce contributive dovranno presentare i modelli DM10/2 per il periodo oggetto della sospensiva (01/2001 - 10/2001) entro il termine previsto per il pagamento della prima rata (vedi punto 4.2).
Ai fini della compilazione dei modelli DM10/2 le aziende dovranno osservare le disposizioni di cui alla circolare n. 66/2001 che, per comodità di consultazione, si riportano:
I datori di lavoro
- compileranno i quadri “B-C” del mod.DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice "N938" e dalla dicitura “contr. sosp. (BSE) ex D.L. n. 8/2001";
- effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);
- effettueranno la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM 10/2 e riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";
- presenteranno alla Sede competente la denuncia DM10/2 con saldo a proprio credito per le operazioni di rimborso o compensazione secondo le vigenti modalità, ovvero con saldo zero.
Le denunce riferite al periodo sospeso potranno essere presentate anche in Lire, considerato che trattasi di DM10 di competenza anno 2001 il cui termine di presentazione è stato differito per effetto di una disposizione normativa.
4.2 Modalità versamento e compilazione modello F24
Il versamento delle rate dovrà avvenire attraverso il modello “F24”del quale deve essere compilata la sezione INPS utilizzando la nuova causale contributo DSOS istituita con circ. n. 98 del 28.05.2002.
Dovranno inoltre essere compilate le caselle:
- codice Sede
- matricola aziendale seguita dal codice N938
- periodo di riferimento 02/2001 - 12/2001
- importi a debito versati: l'importo della rata
Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 2.01.2003
Si raccomanda una particolare attenzione nell'indicazione della matricola aziendale e del codice N938 che assicura la tempestiva e corretta canalizzazione del pagamento sul relativo credito.
5. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione dei contributi sospesi evidenziati, nell’ambito del mod. DM 10/2, con il suddetto codice “N938”, si fa rinvio alle istruzioni contabili contenute nel punto 9) della più volte citata circolare n. 66 del 15 marzo 2001, mentre, in ordine alle modalità operative per la contabilizzazione delle rate versate, tenuto conto delle nuove modalità previste per il versamento stesso al precedente punto 4.2, si fa riserva di istruzioni in attesa che venga aggiornata la procedura dei flussi derivanti da mod. F24.
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