Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009 “ Modifica del saggio di interesse legale”
Circolare INPS n. 12 del 02.02.2010
SOMMARIO: Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2010. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dell’1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
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1 Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Allegato 1)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2009
Modifica del saggio di interesse legale.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto... )
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 2)
Omesso in quanto equivalente a quello pubblicato in Tax & Lex alla pagina Interessi legali e TUR
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