Sommario:
INDICE
1. Premessa
2. Denunce contributive e conguaglio previdenziale annuo
2.1 Massimale articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335
2.2 Massimale contributivo previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii
2.3 Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1%
3. Operazioni di conguaglio annuo: elaborazione dei quadri V1, causale 7, codici motivo utilizzo 1 e 2
3.1 Termini per le operazioni di conguaglio
3.2 Sanzioni: criteri temporali per il calcolo e modalità di configurazione delle fattispecie sanzionatorie
4. Certificazione unica Dati previdenziali ed assistenziali
Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica, si riepilogano, con la presente circolare, le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all'anno 2018.
I sostituti di imposta che erogano redditi di lavoro dipendente ovvero che sono tenuti a versare i contributi commisurandoli a retribuzioni virtuali o convenzionali, devono trasmettere mensilmente, in via telematica, le denunce contributive contenenti le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi dovuti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (art. 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
Per quel che concerne l'aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile.
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
Nel caso in cui una parte dei redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato sia erogata da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale, ossia il soggetto con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto di lavoro subordinato.
Di seguito, si forniscono le indicazioni per effettuare le operazioni di conguaglio per l'anno 2018 per i redditi imponibili ai fini pensionistici, corrispondenti ai valori delle retribuzioni liquidate, nel periodo di riferimento, al lavoratore subordinato.
Ai fini del conguaglio contributivo dell'anno 2018 per la Gestione pubblica occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018.
Devono essere considerati gli imponibili denunciati negli elementi E0 e V1, causale 1, causale 2, causale 5 e causale 7. Gli elementi E0 e V1, causale 1, 2, 5 e 7, da considerare ai fini delle operazioni di conguaglio, sono quelli relativi a somme erogate nel 2018 che hanno un periodo di riferimento (data inizio e data fine) compreso nell'anno 2018.
Non devono essere considerati ai fini delle operazioni di conguaglio gli elementi E0 o V1 riferiti a periodi del 2018, sostituiti da elementi V1, causale 5 o causale 7, ovvero annullati da V1, causale 6.
L'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.
Con circolare n. 58/2016 l'Istituto ha fornito i chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo per i soggetti iscritti alle Gestioni pubbliche.
Il massimale, pari a € 101.427,00 per l'anno 2018, è rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.
Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n. 438/1992, nonché per la contribuzione relativa alla Gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali.
Si rammenta, inoltre, quanto segue:
Secondo il disposto contenuto nell'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, delle strutture indicate nel medesimo decreto ovvero individuate da disposizioni di legge statale, l'imponibile contributivo è sottoposto ai limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT. Per l'anno 2018 il massimale è pari a € 184.885,00.
Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi e direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale. Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.
Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter della legge n. 438/1992, nonché per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la Gestione previdenziale.
Ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, e dell'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto nel caso in cui l'aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L'aliquota dell'1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Si rammenta che per l'anno 2018 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota dell'1% è pari a € 46.630,00, corrispondente a € 3.886,00 mensili.
Per quanto attiene alle concrete modalità di applicazione e versamento, si rappresenta che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto dei seguenti redditi:
I datori di lavoro, sostituti di imposta principali, devono effettuare le operazioni di conguaglio anche ai fini previdenziali.
Il sostituto di imposta è tenuto a considerare, ai fini delle operazioni di conguaglio dell'1%, anche i redditi del dipendente riferiti a precedenti rapporti di lavoro avuti nel corso dell'anno. In tale ipotesi, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dall'ultimo datore di lavoro.
Nel caso in cui, alla data del 31/12/2018, siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una data di inizio più remota.
Le operazioni di conguaglio del 18% per i lavoratori iscritti alla CTPS devono essere effettuate in riferimento a ciascun rapporto di lavoro. Ne consegue che nel caso di redditi liquidati da diverse amministrazioni afferenti al medesimo rapporto di lavoro, le operazioni di conguaglio devono tenere conto di tutti i redditi liquidati.
Nell'elemento V1, casuale 7, non devono essere compresi i valori degli imponibili e dei contributi già indicati dal soggetto che effettua le operazioni di conguaglio nelle proprie denunce. Nell'elemento V1, causale 7, devono essere indicati le eventuali variazioni dei contributi discendenti dalle operazioni di conguaglio ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% tenendo conto dei redditi comunicati da altri soggetti e, per i soli iscritti alla CTPS per le operazioni di conguaglio del 18%, l'eventuale variazione sia degli imponibili sia dei contributi.
Il periodo di riferimento (data inizio e data fine) dell'elemento V1, causale 7, corrisponde all'anno di riferimento delle operazioni di conguaglio (01/01/2018 - 31/12/2018) ovvero, se inferiore all'anno, al periodo di riferimento del rapporto di lavoro.
Per i redditi erogati da altri soggetti, riconducibili al rapporto di lavoro del sostituto di imposta principale (redditi liquidati a personale in posizione di comando o distacco dall'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio o altri redditi comunque attratti nella sfera dei redditi di lavoro dipendente), il sostituto di imposta principale deve elaborare un elemento V1, causale 7, valorizzando l'elemento
Nella sezione
Se la comunicazione inviata dai soggetti obbligati all'invio non specifica il/i mese/i in cui sono state liquidate le retribuzioni, il sostituto di imposta che effettua le operazioni di conguaglio deve indicare quale mese di riferimento il primo mese utile dell'anno.
Analogamente dovrà essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell'1% per redditi riferiti ad altri rapporti di lavoro che comportano l'iscrizione alla Gestione pubblica.
L'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2, non deve essere elaborato se il sostituto di imposta principale ha inserito i redditi erogati dall'altra Amministrazione nelle proprie denunce mensili.
Se le operazioni di conguaglio afferiscono a situazioni differenti da quelle indicate in precedenza, deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1, valorizzando negli elementi relativi agli imponibili e ai contributi l'eventuale differenza in termini positivi o negativi discendenti dalle operazioni di conguaglio. In tali campi non devono essere riportati i valori complessivi dei redditi liquidati nell'anno.
Nel caso in cui il sostituto di imposta abbia effettuato le operazioni di conguaglio ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% per redditi derivanti da altri rapporti di lavoro che non comportano l'iscrizione ai fondi pensionistici della Gestione pubblica deve essere elaborato un elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
Le operazioni di conguaglio previdenziale effettuate nel corso dell'anno, entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro ovvero entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento dei contributi, non comportano la necessità di elaborare l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1.
I dati discendenti dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della CU 2019, secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione della sezione previdenziale.
Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio.
Ne consegue che per i redditi liquidati nel 2018 le operazioni di conguaglio devono essere inserite al massimo nelle denunce contributive "Febbraio 2019".
Le denunce relative alle operazioni di conguaglio annuo, elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 1 e 2, devono pervenire entro il mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio e comunque, per i rapporti di lavoro che proseguono nel 2019, non oltre il mese di marzo 2019.
Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 marzo 2019.
Nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano effettuate oltre il termine sopraindicato, i contributi dovuti, scaturiti da dette operazioni, saranno maggiorati delle somme aggiuntive di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 388/2000.
L'Amministrazione che si avvale di personale di un'altra Amministrazione, corrispondendo direttamente parte della retribuzione, è tenuta a comunicare tempestivamente le somme corrisposte al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest'ultimo di inviare la denuncia mensile nei termini previsti, includendo le somme corrisposte dalle altre amministrazioni. Nel caso la predetta Amministrazione non invii i dati al sostituto di imposta per elaborare le denunce contributive mensili, ma provveda direttamente ad effettuare le denunce contributive, la medesima è tenuta comunque a trasmettere i dati al sostituto di imposta principale al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare le operazioni di conguaglio dei dati previdenziali ed assistenziali ed elaborare, ove necessario, l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 2.
Ai fini della certificazione dei redditi, tutti i sostituti di imposta che erogano somme al personale per le quali effettuano le trattenute previdenziali ai fini della Gestione pubblica, compresi quelli che non inviano le denunce contributive, devono valorizzare la sezione della CU 2019 dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali INPS - lavoratori subordinati Gestione Pubblica.
Si precisa che la sezione previdenziale della CU deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili ad un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione Pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte del rapporto di lavoro instaurato del dipendente.
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