In data 8 agosto 2014 ? stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL), approvata con determinazione n. 50 del 17 aprile 2014, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni erogate ai sensi dell?articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
La convenzione ha validit? triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
OGGETTO E MODALIT? DI RISCOSSIONE
I titolari delle prestazioni di cui ai commi da 1 a 7 ter, art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno la facolt? di versare i contributi sindacali alla FLAEI-CISL, mediante trattenuta effettuata dall?INPS sulle prestazioni che l?Istituto stesso eroga per conto del datore di lavoro.
La riscossione dei contributi sindacali di cui al precedente art.1 sar? effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali, in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all?atto di pagamento delle singole rate di prestazione.
A tal fine l?INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell?importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell?Organizzazione destinataria della suddetta quota.
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Come indicato dalla FLAEI-CISL, la misura del contributo associativo da trattenere, uguale per tutti gli iscritti, ? pari allo 0,80% della quota della prestazione erogata ai sensi dell?art. 4, comma 1, legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Sar? cura della FLAEI-CISL comunicare all?INPS - Direzione centrale Organizzazione - ogni eventuale, successiva variazione.
Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.
GESTIONE DELLA DELEGA
In caso di delega alla riscossione delle quote sindacali, contestuale alla domanda di prestazione, l'autorizzazione all?INPS ad effettuare la trattenuta, di cui all'art.1 della convenzione stipulata, sar? rilasciata dal lavoratore associato mediante sottoscrizione dell?apposita "delega per la riscossione dei contributi associativi sindacali?, contenuta nel modulo di domanda di prestazione trasmessa all?Istituto dal datore di lavoro.
Nelle more della realizzazione di un apposito flusso telematico la trasmissione all?INPS di tale modulo dovr? avvenire presso le competenti strutture territoriali dell?Istituto (in base alla residenza del lavoratore ovvero alle sedi "polo?, laddove previste).
La delega cos? trasmessa produrr? i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovr? custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l?originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell?INPS.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione gi? in essere, l?invio dei dati della delega all?INPS da parte della FLAEI-CISL dovr? avvenire con modalit? telematica, secondo le specifiche tecniche concordate con l?Istituto.
L?Organizzazione dovr?, altres?, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalit? sopra citate, l?originale firmato.
Tale delega produrr? i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
E? ammessa un?unica delega su singola prestazione.
DECORRENZA E VALIDITA? DELLA REVOCA
L?associato pu? comunicare direttamente all?INPS la sua volont? di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l?Istituto provveder? nel pi? breve tempo possibile all?elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale ? gi? attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrr? effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l?indicazione dell?Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Si precisa che le sopraindicate modalit? telematiche previste nella convenzione, saranno operative dal 1 gennaio 2015. Pertanto nelle more di rilascio delle nuove modalit?, la gestione delle deleghe e revoche alla riscossione avverr? con le modalit? attualmente vigenti.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 6, 7, e 8 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e la FLAEI-CISL.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente convenzione su prestazioni, assimilabili a quelle pensionistiche, sono applicabili le medesime tariffe calcolate sui costi per i trattamenti di quiescenza, come individuati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilit? analitica per l'esercizio 2013, che di seguito si elencano:
Attivit? Tariffa
- Nuova delega su domanda di pensione € 0,04
- Nuova delega su pensione esistente € 0,74
- Revoca delega telematizzata € 0,74
- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48
- Gestione delega € 0,04
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Con l'articolo 9 della convenzione, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL) esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilit? derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validit? e regolarit? nel rilascio della delega, la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL) si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato ? L8
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fine della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25428 - per l?imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate nell?anno in corso;
GPA27428 - per l?imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come gi? precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Nell?allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.
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