Circolare INPS n. 123 del 13.06.2001

Dichiarazione annuale ai fini fiscali e previdenziali ex art. 4 D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998. Quadro SA del Modello 770/2001 di cui al Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001. Precisazioni sulle modalità di compilazione
Circolare INPS n. 123 del 13.06.2001

SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2001quadro SA: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 31.01.2001. Modulistica: SA/INT

1. Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 47 del 26 febbraio 2001 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell’anno 2001 da parte dei sostituti d’imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale.
Nel suddetto provvedimento, al punto S1 delle istruzioni per la compilazione, riportate, per comodità di consultazione, nell’allegato 2, sono indicati dettagliatamente i soggetti obbligati alla presentazione del modello di cui sopra.

2. Quadro SA: redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Il quadro SA del mod. 770/2001, riportato integralmente nell’allegato 3, è suddiviso in cinque riquadri nei quali, per ciascun percipiente e/o assicurato, sono indicati:
- i dati identificativi e la qualifica;
- i dati fiscali
- i dati previdenziali ed assistenziali INPS e INPDAI
- i dati previdenziali ed assistenziali INPDAP
- i dati assicurativi INAIL
Le informazioni d’interesse per l’Istituto, inerenti ai redditi di lavoro dipendente, soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale nell’anno 2000 (art.46, comma 1, del TUIR DPR 22 dicembre ’86 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni), sono contenute nel primo e nel terzo riquadro, il quale presenta, rispetto a quello dell’anno precedente, nella Sezione 3, una modifica nel tracciato relativamente alla maternità, in considerazione delle disposizioni normative intervenute con la legge n. 53/2000.

3. Quadro SS: dati riassuntivi
Nel quadro SS, (Allegato 4) devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.
Per quanto riguarda i dati di pertinenza dell’INPS, gli stessi devono essere riportati nei punti 34 e 35.
Nel punto 34 deve essere indicato il totale dei numeri d’ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali INPS.
Nel punto 35 deve essere indicato il totale di tutte le retribuzioni, esposte ai fini previdenziali e assistenziali, ai punti 91 (competenze correnti), 92 (altre competenze), 111 - 120 - 129 - 138 - (retribuzione), 116 - 125 - 134 - 143 (retribuzione pensionabile), 145 (retribuzioni ridotte), 146 (differenza retribuzioni da accreditare per CIG).

4. Termini di presentazione della dichiarazione ( punto S.4 del Provvedimento - Allegato 5)
Da quest’anno, la dichiarazione Mod.770/2001, unica per tutti i percettori, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Pertanto, non è più possibile presentare la dichiarazione Mod.770 alle banche convenzionate o agli uffici postali, anche da parte di soggetti momentaneamente all’estero che quindi non possono più utilizzare il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente.
Coloro che presentano la dichiarazione Mod.770/2001, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, da quest’anno hanno la facoltà e non più l’obbligo di inserirla all’interno della dichiarazione unificata annuale.
La dichiarazione unificata annuale contenente il mod.770 deve essere, comunque, presentata solo in via telematica.
Coloro che, invece, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti hanno l’obbligo di presentare in via telematica tale dichiarazione ma solo in forma autonoma.
La presentazione del modello 770/2001, deve essere effettuata, in forma autonoma, entro il 30 giugno 2001 (differito al 2 luglio 2001 in quanto,il 30 giugno 2001 coincide con un sabato) mentre in forma unificata entro il 31 ottobre 2001.

5. Modalità di compilazione del quadro SA
Per le modalità generali di compilazione del quadro SA si rinvia alle istruzioni di cui al punto S.3 del citato Provvedimento - Allegato 6.
Le istruzioni, riguardanti la compilazione dei riquadri di pertinenza dell’INPS, sono quelle contrassegnate dai numeri 8.1, 8.2 e 8.5 del punto S8, riportate, nell’allegato n. 7.
Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.

5.1 Riquadro “Dati identificativi”

Nei punti da 9 a 13 vanno indicati i dati del percipiente e/o assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della tabella SD - Qualifica - posta nell’appendice delle istruzioni al predetto provvedimento e riprodotte nell’allegato 8.

In particolare per quanto riguarda il punto 10 riferito al - Tempo pieno /tempo parziale - sono stati inseriti nella tabella SD i nuovi codici “L, N, R” (circolare n. 145 del 4 agosto 2000), con il significato di “L” Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali, “N” Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali, “R” Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali. Si precisa che, i citati codici devono essere indicati esclusivamente dai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 e beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 del Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (riduzione dell’aliquota contributiva per un triennio).

5.2 Riquadro “Dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI”.
Il riquadro è suddiviso in tre Sezioni”.

Sezione 1
Nel punto 84 “ENTE”: deve essere riportato il codice Ente “01”. Si ricorda che l’indicazione di tale codice è necessaria per l’attribuzione dei dati all’INPS.
Nel campo “Assicurazioni coperte” è stata eliminata la casella TBC in quanto l’art.3 della legge 23 dicembre 1998 - n.448 ha disposto la definitiva soppressione, dall’1.01.2000, del contributo TBC.
Per quanto riguarda il punto 97 “Codice contratto”, si fa presente che nelle tabelle allegate alle circolari n.100 del 3 maggio 1999 e n. 94 del 16 maggio 2000 sono riportati i codici dei contratti nazionali applicati da indicare nel suddetto punto. Ad integrazione delle predette tabelle, si precisa che per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, deve essere indicato il codice 268 di nuova istituzione.
Nel punto 98 “Tipo Contratto”: è stato inserito il nuovo codice “G” anticipato dalla circ. n 94 del 16 maggio 2000.
Nel punto 101 “Tipo Rapporto”: va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari ( vedi elenco riportato nelle istruzioni di cui al paragrafo S.8 punto 8.5).
Ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all’anno 2000, sono stati istituiti i nuovi codici “Tipo rapporto”:
- codice “20” per la categoria di lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell’articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 che ha previsto la soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici (circolare n. 149 del 24 agosto 2000);
- codici “95” e “96 (già anticipati dalla circolare n. 94 del 16 maggio 2000);
- codice ”82”: “ Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circolare n. 117 del 20 giugno 2000).
E stato, inoltre, soppresso il codice tipo rapporto “55”.

Sezione 2 - Retribuzioni particolari
Si forniscono i seguenti chiarimenti:

A) Personale iscritto al Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato

Com’è noto, l’art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge finanziaria 2000), ha disposto, a decorrere dal 1 aprile 2000 la soppressione del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ed ha costituito presso l’INPS il “Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato “ al quale affluisce, con effetto dalla medesima data, il personale già iscritto alla data del 31 marzo 2000 al soppresso Fondo, nonché il personale assunto dal 1 aprile 2000 e l’ex personale già iscritto al Fondo trasferito presso altri Enti o Società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.
Pertanto, sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione del quadro SA del mod. 770 nei confronti del predetto personale.
Ai fini della compilazione dei punti 108 - 117 - 126 - 135, sono stati istituiti i seguenti codici tipo retribuzioni particolari:
- “FS” : “Fondo Ferrovieri retribuzione ex lege n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento”;
- “FT” : “Fondo Ferrovieri retribuzione ex lege n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10”;
- “FV” : “Fondo Ferrovieri retribuzione ex lege n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12”;
- “F1” : Fondo Ferrovieri “tredicesima mensilità”,
- “F2” : Fondo Ferrovieri “competenze accessorie”;
- “F3” : Fondo Ferrovieri “indennità integrativa speciale”.
Si precisa che i codici FT ed FV devono essere utilizzati esclusivamente per i lavoratori che hanno esercitato, nel corso dell’anno, le mansioni dei profili professionali ferroviari per i quali compete l’aumento di valutazione del periodo di servizio di 1/10 e di 1/12.
Pertanto, per il personale transitato ad altri Enti, deve essere utilizzato soltanto il codice FS.

B) Contratti da riallineamento

Con circolare n. 59 del 6 marzo 2000, al punto 7, è stata illustrata la norma di cui al comma 4 dell’art. 5 della legge n.608/96 che prevede la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alla differenza tra la retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l’intero importo del minimale di cui alla legge n.608/96. I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con Decreto del Ministero del Lavoro.
E’ stato pertanto istituito il nuovo codice tipo “G” con il significato di “retribuzione da riallineamento”, da indicare nel punto 108 “Tipo” della Sezione 2 delle retribuzioni particolari. Si precisa che detta retribuzione particolare va indicata solo per l’anno di riferimento della denuncia. Pertanto, nei punti 109 e 110 “Data inizio “ e “Data fine” dovrà essere indicato il periodo nel quale la retribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore. Nel punto 111 “Retribuzione” dovrà essere indicato l’importo di detta retribuzione; nel punto 113 “GG retrib.” dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

C) Personale del Credito Cooperativo e del Credito

Come è noto, i Decreti Interministeriali del 28 aprile 2000 n.157 e n.158 hanno istituito presso l’I.N.P.S., rispettivamente, i Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo e del personale del Credito, allo scopo di fornire alle aziende che applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali uno strumento di supporto per favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità nonché per la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Ai fini dell’accredito della contribuzione correlata ai periodi di corresponsione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito, versata dai datori di lavoro, sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione del mod. CUD 2001 nei confronti del personale interessato, istruzioni che vengono di seguito richiamate per la compilazione del quadro SA. Al riguardo, per la compilazione del punto 108 “TIPO” sono stati istituiti i seguenti codici tipo retribuzioni particolari:
- codice “CF”: “ Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione “figurativa” correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 157, circolare n. 194 del 22 novembre 2000 - Credito Cooperativo);
- codice “CR” : Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione “figurativa” correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 158, circolare n.193 del 22 novembre 2000 - Credito).

D) Personale degli Enti disciolti

A seguito della soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, della gestione ad esaurimento degli Enti disciolti (art. 64 della legge n. 144/99) sono stati soppressi i codici relativi alla retribuzione già soggetta ai rispettivi Fondi.

Sezione 3 - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito agli eventi “Maternità”, peraltro già annunciati nella circolare n.45 del 23 febbraio 2001 riguardante la compilazione del mod. CUD/2001.
I punti da 144 a 157 della Sezione 3 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n.88 del 1987, maternità e integrazione salariale.
Come già accennato al punto 2 della presente circolare, il quadro SA del mod.770/2001, rispetto a quello dello scorso anno, presenta una variazione nel tracciato della Sezione 3 dovuta alla necessità, con l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, di indicare separatamente i dati relativi agli eventi “maternità”, che danno luogo all’accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge 155/1981 (da indicare nei punti 149 e 150 della casella contrassegnata da “Maternità L. 1204/71), da quelli che danno luogo all’accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale secondo i criteri fissati dall’art. 3, comma 4 della legge 53/2000 (da indicare nei punti 151 e 152 della casella Maternità L. 53/2000).
Nel punto 144 “Tot. annuo sett. a retr. ridotta”, deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:
- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni
- malattia specifica legge n. 88 del 1987;
- maternità:
- periodi di astensione obbligatoria;
- periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n.

Operai dell’edilizia

In relazione ai quesiti pervenuti per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati della Sez.3 del quadro SA modello 770, si rinvia a quanto stabilito in merito, al punto 2) della Circolare n. 448 del 5 gennaio 1978 - avente per oggetto "Questioni varie in materia di obbligo assicurativo o contributivo. Criteri di massima" - così come ribadito al punto 3.2.f) della successiva Circolare n.98 del 9 maggio 1988 con oggetto "Denuncia nominativa annuale (mod.O1/M) di competenza dell'anno 1987. Precisazioni e chiarimenti".
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante agli operai dell'edilizia per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che detta percentuale spetta ai lavoratori anche durante l'assenza dal lavoro per malattia od infortunio.
Nelle summenzionate disposizioni , veniva evidenziato che il trattamento economico corrisposto dalle aziende agli operai sotto forma della predetta percentuale della retribuzione ed il contributo versato dalle aziende alle Casse Edili, al titolo di cui sopra, rientrano nelle voci della retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12della Legge 30 aprile 1969, n.153.
Per quanto precedentemente esposto, si forniscono le sotto elencate istruzioni per la compilazione della Sezione 3 del quadro SA:
a) Le settimane interessate da una retribuzione ridotta a causa di malattia e/o infortunio (anche se di durata inferiore ai sette giorni), vanno esposte al punto 144 (Totale annuo settimane a retribuzione ridotta);
b) Le settimane di cui al precedente punto a), se l'evento ha durata pari o superiore a sette giorni, vanno esposte al punto 148 (Malattia e/o infortuni Sett.2);
c) La percentuale della retribuzione ed il contributo versato dalle aziende alle Casse Edili, ove corrisposti ed eventuali altre retribuzioni, rientrano nelle voci della retribuzione imponibile da esporre al punto 145 (Retribuzioni ridotte);
d) Ove non risultino corrisposti gli emolumenti di cui al precedente punto c), né altre retribuzioni, le settimane in questione andranno valorizzate al punto 147 (Malattia e/o infortuni Sett.1).

6. Operazioni societarie straordinarie e successioni

6.1 Operazioni che comportano l'estinzione del soggetto preesistente
Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l’estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto (fusione; fusione per incorporazione; scissione totale; trasferimenti di aziende in Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art.9 del D.Lgs.4 dicembre 1997, n. 460; scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci; in caso di trasferimento di competenze tra pubbliche amministrazioni; in caso di successione “mortis causa”), il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti dei soggetti estinti, relativamente al periodo dell’anno in cui essi hanno effettivamente operato.
Le istruzioni del Ministero delle Finanze precisano che nel caso di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2000 o nel 2001 prima della presentazione della dichiarazione del Mod. 770/2001 o della dichiarazione in forma unificata, il dichiarante deve procedere alla compilazione di singoli quadri del Mod. 770 (vedi anche “modalità generali di compilazione” - punto S3 delle istruzioni allegate al Provvedimento di approvazione del 30 gennaio 2001 - cfr. Allegato 6 -) per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Nel caso in cui, per effetto degli eventi sopraindicati, nel corso del 2000 si è verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, devono essere compilati più quadri SA. Nei quadri riferiti ai soggetti estinti (nei quali sarà indicato, oltre al codice del dichiarante, da indicare nello spazio in alto a destra, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", anche il codice del soggetto estinto, da riportare nel rigo "codice fiscale del sostituto d'imposta"), relativamente ai “dati previdenziali INPS”, devono essere riportati tutti i dati previdenziali e assistenziali riguardanti il periodo fra il 1° gennaio 2000 e la data di cessazione dell’attività in cui si è verificato l’evento.
Il punto 100 “data di cessazione” non dovrà essere compilato non essendo intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Il punto 104 “Accantonamento TFR spettante” sarà indicato nel solo caso in cui lo stesso non sia stato trasferito al soggetto dichiarante. Nel riquadro riferito al soggetto dichiarante saranno indicati i dati previdenziali INPS riferiti al periodo successivo a quello di cessazione dell’attività del precedente soggetto o alla data in cui si è verificato l’evento. Nel punto 104 del quadro del soggetto dichiarante dovrà essere indicato l’accantonamento totale del TFR, salvo l'ipotesi in cui l'accantonamento del TFR riferito al soggetto estinto non sia stato trasferito.

6.2 Operazioni che non comportano l'estinzione del soggetto preesistente
Nel caso di operazioni societarie che non hanno comportato l’estinzione del precedente soggetto (ad esempio cessione di ramo d’azienda, affitto d’azienda, scissione parziale), né l’interruzione del rapporto di lavoro, ciascun datore di lavoro dovrà compilare il mod. 770 indicando nel quadro SA i dati previdenziali di propria competenza. Il soggetto che prosegue l’attività dovrà indicare nel punto 104 “Accantonamento TFR” anche la quota del TFR eventualmente trasferita dal soggetto cedente. Relativamente al punto 100 vale quanto detto in precedenza.

7. Modulistica

7.1 Modelli SA-int
I modelli 01M-int (denuncia integrativa individuale), contenenti le informazioni relative a periodi di integrazioni salariali, devono essere presentati all’Istituto entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di competenza.
E’ in corso di predisposizione il nuovo modello SA/INT conforme al quadro SA del modello 770

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