Versamenti volontari per l'anno 2002
Circolare INPS n. 124 del 01.07.2002
SOMMARIO: 1- Contributi volontari dei lavoratori dipendenti, non agricoli, da versare per l’anno 2002; 2-Contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti da versare per l’anno 2002; 3- Artigiani e commercianti; 4- Gestione separata
1. CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, NON AGRICOLI, DA VERSARE PER L'ANNO 2002.
L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, è aumentato del 2,7%, per cui le retribuzioni medie settimanali di coloro che già risultano autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 1 gennaio 2002 saranno automaticamente rivalutate della stessa percentuale.
RETRIBUZIONI MEDIE SETTIMANALI MINIME E PRIMA FASCIA DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE.
In relazione al 2° comma, dell'art. 7, del D.Lgs. 184/97, secondo il quale l'importo della retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n° 638/83 e successive modificazioni, si precisa che l'importo della retribuzione minima per l'anno 2002 è pari a € 157,08.
Per quanto riguarda la prima fascia di retribuzione pensionabile, oltre la quale è previsto, dall'art. 3 ter della legge14 dicembre 1992 , n° 438, il versamento di un'aliquota aggiuntiva del 1%, a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, si fa presente che la stessa è stata determinata nella misura annua di € 36.093,00.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE.
Rispetto all'anno 2001, per l'anno 2002 non si è verificata alcuna variazione dell'aliquota IVS dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, non sono variati i coefficienti di ripartizione dei contributi versati.
2. CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DA VERSARE PER L’ANNO 2002
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 2002 al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate, rispetto a quelle applicate per l’anno 2001.
In particolare, nei confronti degli autorizzati ai versamenti volontari con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima che dopo il 31 dicembre 1995, va applicata la variazione in aumento pari allo 0,70 %, visto l’aumento di pari entità con cadenza annuale a decorrere dal 1.1.1998, dell’aliquota di finanziamento applicata al settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi di pertinenza del FPLD, disposto dall’art.3 del D.Lgs. n. 146 del 16.4.1997.
Pertanto, per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati prima del 31.12.1995 l’aliquota di finanziamento è pari al 21,57% e per quelli autorizzati successivamente a tale data è pari al 23,07%.
3. ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il contributo volontario dei soggetti iscritti alla Gestione degli artigiani ed alla Gestione degli esercenti attività commerciali è commisurato, ai sensi della legge 2 agosto 1990 n.233, al reddito medio suddiviso in due fasce di contribuzione, cui vengono applicate le aliquote stabilite per determinare l’importo dei contributi da versare.
Tenuto conto di quanto premesso e delle disposizioni dell’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione, espresse in euro, i cui valori , con decorrenza 01/01/2002, sono stati calcolati utilizzando i seguenti parametri:
- Aliquote contributive
16,60% per gli artigiani
16,99% per gli esercenti attività commerciali
13,60% per artigiani minori di 21 anni
13,99% per esercenti attività commerciali minori di 21 anni
- minimale contributivo pari a Euro 12.312,00
- massimale contributivo pari a Euro 36.093,00
- gli importi dei redditi che delimitano le classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili sono stati arrotondati all’unità di euro
- gli importi di contribuzione mensile sono stati arrotondati ai centesimi di euro
4. GESTIONE SEPARATA
I contributi volontari degli iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono determinati in base ai criteri disposti dall’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall’art. 7 del decreto legislativo n. 184/1997, integrati dall’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (legge finanziaria per l’anno 2000), che ha elevato ad un punto percentuale l’aumento biennale dell’aliquota.
Con decorrenza 1° gennaio 2002, pertanto , l’aliquota contributiva I.V.S. della categoria in argomento, viene stabilita nella misura del 13,50% .
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari, resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta (un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio) in virtù dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30-4-1997, n.184.
allegati in formato .pdf dal sito INPS:
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
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