Circolare INPS n. 124 del 10.10.2014

Convenzione per adesione tra l?Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l?Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (in breve EBAN) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell?Ente Bilaterale.

 

Sommario:

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di EBAN tramite il mod. F24

In data 8 agosto 2014, ? stata sottoscritta una convenzione tra l?Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l?Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (in breve EBAN) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell?Ente Bilaterale.

Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.

EBAN affida all?INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento dell?Ente Bilaterale di cui al verbale di accordo di rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti sottoscritto in data 25 maggio 2010 dalle Organizzazioni datoriali: Confederazione generale dell?agricoltura italiana, Confederazione nazionale Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori ? Cia, e dalle Organizzazioni sindacali: FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.

Il versamento di tali contributi avverr? tramite il modello F24, utilizzando il codice causale "EBAN? attribuito dall?Agenzia delle Entrate.

In sede di compilazione del modello di versamento "F24?, i datori di lavoro indicheranno nella sezione INPS - distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori - i seguenti dati:

- nel campo "codice sede?, il codice della sede INPS competente;

- nel campo "causale contributo?, la causale "EBAN?;

- nel campo "codice INPS?, la code-line generata per il trimestre;

- nel campo "periodo di riferimento?: nella colonna "DA mm/aaaa? il primo mese del trimestre di riferimento, mentre la colonna "A mm/aaaa? non deve essere valorizzata;

- nel campo "importi a debito versati? l?importo del contributo da versare.

EBAN provveder? a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalit? per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porter? a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all?operazione saranno trattati dall?INPS per il raggiungimento delle proprie finalit? istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.

Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall?Agenzia delle Entrate sul conto corrente di EBAN.

E? escluso per l?INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l?intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E? esclusa, altres?, per l?Istituto ogni responsabilit? dall?applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all?articolo 1 dell?atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia.

I rapporti conseguenti all?attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all?eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra EBAN e i datori di lavoro interessati.

EBAN dovr? corrispondere le spese affrontate per l?espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Il costo individuato dall?Istituto per il servizio di tariffazione e riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell?Ente Bilaterale EBAN e per il servizio di fornitura dei dati elementari, ? stato determinato sulla base delle risultanze della contabilit? analitica per l?esercizio 2013 (determinazione presidenziale n. 31 del 26 marzo 2014) ed ? cos? quantificato:

? Gestione delega singole righe modello F24 € 0,17

? Servizio Tariffazione € 0,06

pari ad un totale di euro 0,23, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l?attivit? svolta da SISPI ed euro 0,18 IVA esente, ai sensi dell?art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l?attivit? effettuata dall?Istituto.

La variazione annuale dei costi sar? oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facolt? di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

All?Istituto ? dovuto altres? il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell?art. 10, c. 1, n.1- DPR 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, cos? come comunicato all?INPS dall?Agenzia delle Entrate ai sensi dell?art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.

I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall?Istituto per la parte esente IVA e dalla societ? SISPI per la quota soggetta ad IVA. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali. Pertanto, non ? a carico delle sedi alcun adempimento.

Il pagamento delle somme dovute da EBAN avverr? tramite bonifico bancario sul conto corrente dell?Istituto indicato in convenzione.

La convenzione allegata ha validit? triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di EBAN dovr? pervenire all?INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

La sede legale dell?ENTE BILATERALE ? in Roma, via Flavia n. 3.

Specifiche del contributo

Come da convenzione stipulata dall?Istituto con l?Ente Bilaterale agricolo EBAN, a partire dal 1? trimestre 2014 il contributo FISLAF sar? sostituito dal contributo EBAN che avr? le seguenti modalit? di calcolo:

OTI = 0,30% della RETRIBUZIONE IMPONIBILE, calcolato per ogni trimestre

OTD = 0,60% della RETRIBUZIONE IMPONIBILE, calcolato per ogni trimestre

Il contributo verr? applicato alle stesse tipologie aziendali previste per il contributo FISLAF.

Resta inteso che per i DMAG principali e/o variazioni con competenza anteriore al 1? trimestre 2014, si continuer? ad applicare il contributo FISLAF.

I dati relativi ai versamenti EBAN verranno messi a disposizione dell?ente bilaterale entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all?INPS, tramite apposita applicazione resa disponibile per il tramite di SISPI.

Contestualmente e comunque al completamento dell?elaborazione delle denunce trimestrali DMAG, saranno forniti anche i dati relativi alle retribuzioni denunciate per ciascun lavoratore.


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