Circolare INPS n. 125 del 02.07.2002

Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. 335/95. Invio generalizzato dell’invito al pagamento delle sanzioni per ritardato versamento dei contributi relativi agli anni 1996 e 1997
Circolare INPS n. 125 del 02.07.2002

SOMMARIO: Le lettere in oggetto sono state predisposte sulla base delle informazioni in possesso dell’Istituto e sono state inviate ai committenti ed ai professionisti iscritti alla gestione separata i cui versamenti sono stati effettuati in ritardo

Nell’ambito delle iniziative rivolte ad omogeneizzare le modalità di controllo sulla regolarità dei pagamenti riguardanti le varie gestioni amministrate dall’Istituto, si colloca la determinazione di richiedere le sanzioni per ritardato versamento della contribuzione, dovuta alla gestione separata, dai committenti e dai professionisti non iscritti ad alcuna Cassa previdenziale, ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. 335/1995.
L'Istituto, a tal fine, sta predisponendo l'invio, tramite Postel, dell'avviso di pagamento di cui si allega un esemplare. All'avviso è allegato un prospetto illustrativo con la specifica delle scadenze, della data in cui il versamento è stato effettuato, nonché delle sanzioni calcolate dal programma. Tali elementi consentono agli interessati di confrontare con la documentazione in proprio possesso la regolarità dei calcoli e la segnalazione alla Sede competente di eventuali discordanze.
Allo scopo di agevolare tale controllo, nel prospetto che segue sono riportate le scadenze per gli anni 1996 e 1997:

collaborazioni coor. e con.

Liberi Professionisti

Anno 1996

20 del mese successivo al pagamento del compenso ( DM 281/96 art.1 c.4). Particolarità solo all'inizio dell'assicurazione il termine di pagamento è stato fissato al 20/06/96 per gli iscritti dal 1.04.1996 ed al 20. 08.1996 per i soggetti titolari di altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati (DL.295/1996 art.4 e D.L. 166/1996 art.4).

Acconto 31.01.1997 saldo: 2.6.1997

Anno 1997

20 del mese successivo

I° acc.: 2.6.1997 II° acc.: 30.11.1997 Saldo:15.7.1998

Si avverte che, nel caso di committenti che abbiano versato cumulativamente per più collaboratori, il prospetto di calcolo non riporta i codici fiscali dei collaboratori stessi, ma solo quello del committente.
L’avviso contiene anche i codici contributo da indicare nella casella "codice contributo" della delega unificata (mod. F24) e precisamente:
- COS nel caso di sanzioni che si riferiscono a pagamenti in ritardo effettuati dai committenti;
- POS nel caso di pagamenti in ritardo da parte dei liberi professionisti.
Considerato che con l'art. 116 c.11 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è cessato, con effetto dal 1 gennaio 2001, il particolare regime che esonerava la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici Territoriali dal pagamento di oneri accessori, l'avviso non è stato inviato ai soggetti rientranti nel comparto della P.A.
La lettera è inviata con avviso di ricevimento e fissa il termine di pagamento a 30 giorni dalla ricezione. Gli avvisi di ricevimento sono restituiti alle sedi competenti per la successiva acquisizione e per la gestione dei crediti.
Con successivo messaggio sarà messa in linea la procedura che, in fase iniziale, permetterà di individuare e marcare le inadempienze in attesa di ricalcolo o annullamento a seguito di ulteriori informazioni fornite dagli interessati o di valide contestazioni.

Allegato 1

AGENZIA DI PRODUZIONE DI

UDP Lavoratori Autonomi

Gestione Separata

Raccomandata A.R.

_________________

C.F.

Inadempienza n.

All. prospetto

Oggetto: avviso di pagamento

Gentile contribuente,

a seguito dei controlli effettuati nei nostri archivi contributivi è risultato che Ella è debitore nei confronti di questo Istituto dell’importo di € ____________, a titolo di sanzioni per ritardato pagamento dei contributi di pertinenza della Gestione Separata istituita con l’art. 2 c. 26 legge 335/95 dettagliatamente esposte nel prospetto allegato.

Tali sanzioni sono state calcolate ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 art. 116.

La invito a confrontare attentamente il contenuto della presente comunicazione con la documentazione in Suo possesso ed a segnalare eventuali discordanze all’Agenzia di produzione in indirizzo.

In caso contrario, Ella dovrà provvedere al versamento entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

Il pagamento può essere effettuato presso banche o uffici postali con il modello F24, secondo l’esempio sotto riportato.

Il presente avviso di pagamento costituisce atto interruttivo di ogni e qualsiasi termine prescrizionale relativo ai periodi ed agli importi della presente, ai sensi dell’art. 2943 del Codice Civile.

Data IL DIRETTORE GENERALE

Esempio:

SEDE

Codice Contributo

Matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

Importi a credito compensati

COS /POS

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