Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Determinazione da parte del Casellario dei pensionati degli aumenti per perequazione automatica e delle ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Circolare INPS n. 129 del 21.06.2001
SOMMARIO: In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni
Con effetto dal 1° gennaio 1998 è entrato in vigore l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che stabilisce i criteri per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.
Con effetto dal 1° gennaio 1999 è entrato in vigore l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che disciplina i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Con circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di applicazione per l’anno 1999 delle disposizioni contenute nel predetto articolo 34.
Con circolari n. 150 del 16 luglio 1999 e n. 142 del 1° agosto 2000 sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di calcolo effettuate per gli anni 1999 e 2000 relativamente all’assoggettamento ad IRPEF ed agli aumenti di perequazione automatica per i titolari di più trattamenti pensionistici.
Anche per l’anno 2001, il Casellario, sulla base dei dati forniti dagli Enti erogatori di trattamenti pensionistici, ha provveduto a determinare gli importi da comunicare agli Enti sia per quanto riguarda la rivalutazione da applicare sia per quanto riguarda le ritenute IRPEF.
1 - Comunicazioni pervenute dagli Enti.
Gli Enti erogatori di pensioni hanno inviato al Casellario Centrale dei pensionati la comunicazione contenente i dati dei trattamenti pensionistici erogati nel corso dell’anno 2000 e, a livello previsionale quelli che saranno erogati nel corso dell’anno 2001, ai fini dell’assoggettamento all’IRPEF, nonché l’informazione relativa al diritto o meno alla rivalutazione automatica, ai fini della determinazione dell’importo complessivo rivalutabile.
L’INPS ha provveduto a memorizzare sul Casellario Centrale dei pensionati le informazioni ricevute.
2 - Individuazione dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto
Sulla base dei dati forniti dagli Enti, il Casellario Centrale dei pensionati ha provveduto ad individuare i trattamenti pensionistici erogati ad uno stesso soggetto, con le modalità riportate nella circolare n. 150 del 16 luglio 1999.
3 - Conguagli di perequazione automatica a norma dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998
Anche quest’anno per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati dall’INPS e da Enti diversi gli aumenti di perequazione sono stati attribuiti sulle pensioni INPS tenendo conto degli importi presenti nel Casellario centrale delle pensioni per l’anno 2000. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati.
4 - Determinazione della ritenuta IRPEF a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo n.314 del 1997
Le ritenute IRPEF nei confronti dei titolari di più pensioni sono state determinate con le modalità riportate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998.
5 - Decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (contributo di solidarietà)
In applicazione del decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, viene comunicato anche l’importo del contributo di solidarietà, per l’anno 2001.
Si ricorda che la trattenuta è determinata nella misura del 2%, sulla quota eccedente il massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale trattenuta è “deducibile” dall’imponibile fiscale (in quanto contributo obbligatorio) ed è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
6 - Comunicazione agli Enti
Il Casellario Centrale dei pensionati ha inviato ad ogni Ente erogatore di trattamenti pensionistici, oltre al flusso dei dati determinati dal Casellario, la comunicazione (allegato 1) che riporta le modalità che gli Enti devono utilizzare per l’applicazione della rivalutazione e della tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli, a debito o a credito del pensionato, relativi al periodo dal 1° gennaio alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinata dal Casellario considerando il cumulo dei trattamenti.
7 - Ricostituzione delle pensioni erogate dall’INPS
Le pensioni INPS (comprese le pensioni di ruolo S) per le quali è previsto un conguaglio a credito o a debito a seguito del ricalcolo effettuato dal Casellario in applicazione dell’articolo 34 della legge n. 448 del 1998 e dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997 vengono ricalcolate con la procedura centrale automatizzata di cui alla circolare n.57 del 9 marzo 2001 che provvede a determinare i soli conguagli fiscali.
Si precisa che vengono ricostituite le pensioni per le quali è previsto un conguaglio positivo o negativo complessivo di almeno lire 10.000 annue di IRPEF (circa 107.000 pensioni).
Le chiavi delle pensioni ricalcolate sono visualizzabili con la procedura DIARIO con codice ‘0260’ (ricostituzione art. 8 decreto legislativo n. 314/1997).
I conguagli calcolati sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come validati. Si tratta di 76048 ricostituzioni di cui 47.533 a debito del pensionato e 28.945 a credito del pensionato, ricalcolate nei giorni dal 4 giugno al 12 giugno 2001.
Il pagamento dei conguagli a credito sarà effettuato con la prima rata utile successiva alla memorizzazione dei conguagli stessi (luglio o agosto 2001). Il recupero dei conguagli a debito derivanti dalle ricostituzioni in questione sarà effettuato ratealmente a partire dalla prima rata utile ed entro l’anno in corso.
Ai pensionati interessati viene inviata tramite POSTEL apposita comunicazione (allegati 2 e 3).
Per le ricostituzione delle pensioni dei Fondi speciali si fa riserva di ulteriori comunicazioni.
I conguagli a debito o a credito dei pensionati di importo complessivo inferiore a lire 10.000 annue saranno operati in sede di rinnovo 2002.
8 - Pensioni disabbinate
A seguito dell’elaborazione generalizzata si è anche proceduto al disabbinamento di n. 1.551 pensioni INPS. Tali pensioni saranno inserite nella procedura DIARIO.
Il disabbinamento è relativo a:
- pensionati residenti all’estero
- mancanza dei dati segnalati dall’Ente erogatore delle pensioni abbinate relativi all’anno 2001
- discordanze anagrafiche
Le Sedi dovranno, prima di procedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento, verificare i casi di disabbinamento per motivi anagrafici e, se del caso, sistemare la relativa posizione in ARCA.
Allegato 1
INPS
Prot. n.12-F/Varie/7750 Roma, 5 giugno 2001
Spett. Allegati vari
Oggetto: Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici).
Si trasmette in allegato il supporto magnetico contenente la comunicazione relativa all’elaborazione dei dati in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 per l'anno 2001 e dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per gli anni 1999, 2000 e 2001.
1 - Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
Le istruzioni applicative relative alla disciplina dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) sono state fornite al punto 8.4 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.
Le istruzioni per l’effettuazione dei conguagli da parte di ciascun Ente erogatore, a seguito dell’elaborazione effettuata dal Casellario per l’applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono state fornite dall’INPS con la lettera Prot. n.12-F/Varie/ 6677 del 30 maggio 1998, alla quale si rimanda.
L’abbinamento è stato operato sulla base del codice fiscale.
Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici erogati a soggetti residenti all'estero, poiché devono essere tassati in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, ogni Ente provvederà ad effettuare la tassazione sulle singole prestazioni, applicando le specifiche convenzioni vigenti con i vari Stati.
2 - Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Le istruzioni applicative relative alla disciplina dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici) sono state fornite con lettera Prot. n.12-F/Varie/ 6800 del 18 gennaio 1999.
Le istruzioni per l’effettuazione dei conguagli da parte di ciascun Ente erogatore, a seguito dell’elaborazione effettuata dal Casellario per l’applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono state fornite dall’INPS con la lettera Prot. n.12-F/Varie/6949 del 10 giugno 1999, alla quale si rimanda.
L’abbinamento è stato operato sulla base del codice fiscale.
Nell’allegato 1 sono riportate le disposizioni vigenti in materia di aumenti per costo vita.
L’aliquota di rivalutazione comunicata dal Casellario, è determinata:
per l’anno 1999, utilizzando l’aliquota definitiva dell’1,8%;
per l’anno 2000, utilizzando l’aliquota definitiva dell’1,6%;
per l’anno 2001, utilizzando l’aliquota provvisoria del 2,4%.
L’aliquota comunicata deve essere utilizzata per tutti i trattamenti.
3 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) e addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e articolo 6, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Viene comunicata agli Enti anche l’assoggettabilità o meno alle addizionali IRPEF (regionale e comunale).
L’assoggettabilità alle addizionali viene stabilita se l’IRPEF dovuta dal pensionato sul cumulo dei trattamenti pensionistici è superiore a lire 20.000 annue; in tal caso ogni Ente, sull’imponibile IRPEF relativo al trattamento erogato, deve:
- effettuare in ogni caso la ritenuta per l’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 50 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Si ricorda che, il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla G.U. del 15 marzo 2000, n. 62, ha elevato, all’articolo 3, a decorrere dall’anno 2000, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF dallo 0,5 allo 0,9 per cento.
- effettuare o meno la ritenuta per l’addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione al Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno.
Le relative trattenute devono essere effettuate con le modalità stabilite dall’articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell’Irap (decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 506).
4 - Decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (contributo di solidarietà)
Viene comunicato anche l’importo del contributo di solidarietà, per l’anno 2001, in applicazione del Decreto 7 agosto 2000 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Si ricorda che la trattenuta è determinata nella misura del 2%, sulla quota eccedente il massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale trattenuta è “deducibile” dall’imponibile fiscale (in quanto contributo obbligatorio) ed è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
Nell’allegato 2 sono riportati i massimale annui di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 06/59054499, 06/59054511. Eventuali comunicazioni possono essere inviate a mezzo fax ai numeri 06/59054475, 06/59054485.
Allegato 1.1
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- A norma dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41.
- A norma dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- A norma dell’articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
L’articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni (modificato in “due anni” dall’art. 69, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) l'indice di perequazione delle pensioni:
a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
- L’articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
AUMENTI PER COSTO VITA (Valori definitivi per l'anno 1999) | ||
Dal 1° gennaio 1999: | aumento del 1,8 % | fino a lire 1.395.400 (1) |
aumento del 1,62 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100 (2) | |
aumento del 1,35 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500 (3) | |
aumento del 0,54 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600 (4) | |
nessun aumento | sulla parte di pensione eccedente lire 5.581.600 (5) | |
(1) fasce di importo compreso entro il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (lire 697.700 per il 1998) | ||
(2) fasce di importo compreso tra il doppio ed il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(3) fasce di importo compreso tra tre e cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(4) fasce di importo compreso tra cinque e otto volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(5) fasce di importo superiore a otto volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti |
AUMENTI PER COSTO VITA (Valori definitivi per l'anno 2000) | ||
Dal 1° gennaio 2000: | aumento del 1,6 % | fino a lire 1.420.500 (1) |
aumento del 1,44 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 1.420.501 e lire 2.130.750 (2) | |
aumento del 1,2 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 2.130.751 e lire 3.551.250 (3) | |
aumento del 0,48 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 3.551.251 e lire 5.682.000 (4) | |
nessun aumento | sulla parte di pensione eccedente lire 5.682.000 (5) | |
(1) fasce di importo compreso entro il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (lire 710.250 per il 1999) | ||
(2) fasce di importo compreso tra il doppio ed il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(3) fasce di importo compreso tra tre e cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(4) fasce di importo compreso tra cinque e otto volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(5) fasce di importo superiore a otto volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti |
AUMENTI PER COSTO VITA (Valori previsionali per l'anno 2001) | ||
Dal 1° gennaio 2001: | aumento del 2,4 % | fino a lire 2.164.800 (1) |
aumento del 2,16 % | sulla parte di pensione compresa tra lire 2.164.801 e lire 3.608.000 (2) | |
aumento del 1,8 % | sulla parte di pensione eccedente lire 3.608.000 (3) | |
(1) fasce di importo compreso entro il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (lire 721.600 per il 2000) | ||
(2) fasce di importo compreso tra tre e cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti | ||
(3) fasce di importo superiore a cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti |
Allegato 1.2
MASSIMALE ANNUO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 18, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335
anno | Importo | |
2000 | 144.263.000 | Importo determinato tenendo conto dell’aumento di perequazione automatica definitivo dell’1,6% |
2001 | 147.725.000 | Importo determinato tenendo conto dell’aumento di perequazione automatica previsionale del 2,4% |
Allegato 2
Mod. AR8C
(Ricostituzione in aumento)
Oggetto: Ricalcolo delle ritenute IRPEF ( articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) Pensione INPS n…………………..categoria sede Pensione INPS n…………………..categoria sede Trattamento erogato da……………………………………………….. Trattamento erogato da………………………………………………..
Gentile Signore/a
Sulla base dei dati recentemente comunicati all’archivio del Casellario Centrale dei Pensionati dagli altri Enti erogatori si è provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per l’anno 2001 tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici da Lei percepiti e riportati in oggetto per i quali gli Enti erogatori hanno comunicato gli imponibili relativi all’anno 2001.
L’importo mensile aggiornato delle ritenute fiscali pari lire ………………….sarà operato a partire dal mese di……………………..
Pertanto per il periodo dal 1° gennaio 2001 al …………………..(data fine calcolo arretrati) risulta a Suo credito l’importo di lire ……………quale differenza tra il nuovo importo mensile sopraindicato e le somme finora trattenute dall’Istituto che Le sarà corrisposto unitamente alla rata di pensione in pagamento …………………..(mese successivo alla data fine calcolo arretrati).
Gli Uffici dell’INPS sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Allegato 3
Mod. AR8D
(Ricostituzione in diminuzione)
Oggetto: Ricalcolo delle ritenute IRPEF ( articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) Pensione INPS n…………………..categoria sede Pensione INPS n…………………..categoria sede Trattamento erogato da……………………………………………….. Trattamento erogato da………………………………………………..
Gentile Signore/a
Sulla base dei dati recentemente comunicati all’archivio del Casellario Centrale dei Pensionati dagli altri Enti erogatori si è provveduto a ricalcolare le ritenute fiscali per l’anno 2001 tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici da Lei percepiti e riportati in oggetto per i quali gli Enti erogatori hanno comunicato gli imponibili relativi all’anno 2001.
L’importo mensile aggiornato delle ritenute fiscali pari lire ………………….sarà operato a partire dal mese di……………………..
(se conguaglio a debito minore o uguale a 20.000)
Pertanto per il periodo dal 1° gennaio 2001 al …………………..(data fine calcolo arretrati) risulta a Suo debito l’importo di lire ……………quale differenza tra il nuovo importo mensile sopraindicato e le somme finora trattenute dall’Istituto che Le sarà recuperato sulla rata di pensione in pagamento …………………..(mese successivo alla data fine calcolo arretrati).
(se conguaglio a debito maggiore di 20.000)
Pertanto per il periodo dal 1° gennaio 2001 al …………………..(data fine calcolo arretrati) risulta a Suo debito l’importo di lire ……………quale differenza tra il nuovo importo mensile sopraindicato e le somme finora trattenute dall’Istituto che Le sarà recuperato sulle rate di pensione in pagamento da…………….…a dicembre 2001.(mese successivo alla data fine calcolo arretrati).
Gli Uffici dell’INPS sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi