INDICE
1. Quadro normativo
2. Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)
1. Quadro normativo
L'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dispone il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione di un'indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai, che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengono richiamati alle armi.
Successivamente, la legge 3 maggio 1955, n. 370 ha esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed il riconoscimento del periodo trascorso come richiamato alle armi quale anzianità di servizio. Tale provvedimento è stato poi abrogato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che all'articolo 990, reca la disciplina della conservazione del posto di lavoro.
Le Forze Armate, per effetto di quanto disposto dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono organizzate su base professionale e volontaria. La predetta legge ha introdotto la sospensione del servizio di leva e ha previsto l'istituzione delle seguenti categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, detti anche Volontari di truppa: Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1); Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4). Il Capo IV dello stesso provvedimento legislativo, inoltre, ha disciplinato il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa.
Il successivo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, all'articolo 1 ha previsto la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, disponendo il trasferimento delle funzioni da questa esercitate all'Associazione della Croce Rossa italiana e stabilendo che:
L'Associazione è autorizzata a esercitare funzioni di interesse pubblico, tra cui: "svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia e all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie secondo le regole determinate dal Movimento" (cfr. l'art. 1, comma 4, lett. g);
il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario, e il Corpo delle Infermiere volontarie della CRI sono ausiliari delle Forze Armate e i loro appartenenti sono soci dell'Associazione, contribuendo all'esercizio della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate (cfr. l'art. 5, comma 1);
Va altresì rilevato che:
Anche la Corte Costituzionale ha affermato, con ordinanza n. 273 del 30 giugno 1999, che il Corpo militare della CRI, corpo volontario, ausiliario delle Forze Armate, non fa parte integrante di queste ultime e il personale della Croce Rossa Italiana non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di Polizia dello Stato, non avendo mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che il personale della Croce Rossa Italiana non è personale dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come Associazione italiana della Croce Rossa.
Di recente, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 79 del 5 marzo 2019 dove evidenzia che la Croce Rossa, quale Associazione privata, opera come movimento volontario di soccorso, alla stregua di una Onlus ed è destinataria di una peculiare disciplina per quanto riguarda il Corpo militare ausiliario delle Forze Armate, che distingue, da un lato, il Corpo militare volontario e, dall'altro, il preesistente Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa, caratterizzati entrambi dalla presenza di personale esclusivamente volontario, sottratto ai codici penali e alle disposizioni in materia militare, fatta eccezione per la categoria del congedo.
La Suprema Corte, nella medesima sentenza, ha ribadito che il personale del Corpo militare della Associazione della Croce Rossa italiana non ha alcun legame di appartenenza con le Forze Armate e afferma che il decreto legislativo n. 178 del 2012 si muove lungo le seguenti due direttrici fondamentali: volontarietà e gratuità del servizio prestato nel Corpo militare volontario, non diversamente da quanto accade per il Corpo delle Infermiere volontarie, e trasferimento del personale militare ai ruoli civili, con mantenimento delle principali voci retributive.
Infine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha ribadito che la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente di diritto pubblico a persona giuridica di diritto privato, disposta dal decreto legislativo n. 178 del 2012, porti ad una nuova configurazione giuridica da cui consegue la privatizzazione del rapporto di impiego del personale in esame.
Pertanto, ne consegue la non assimilabilità alle Forze Armate e di Polizia dello Stato, categorie in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se non limitatamente alle ipotesi in cui tale equiparazione sia espressamente prevista dall'ordinamento.
2. Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)
Alla luce del quadro normativo sopra illustrato e dei pareri espressi dal Ministero della Difesa e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Associazione della Croce Rossa italiana è esclusa dal novero delle Forze Armate e, pertanto, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l'indennità di cui alla legge n. 653 del 1940.
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Gabriella Di Michele |
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