Circolare INPS n. 13 del 22.01.2004

Indennità antitubercolari
Circolare INPS n. 13 del 22.01.2004

SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003

Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2003 – nelle misure, rispettivamente del 2,4 % dal 1°gennaio 2003, come già previsto con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2002 e (in via provvisoria) del 2,5 %, dal 1°gennaio 2004 – gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2003 e per il 2004 sono i seguenti:

1°gennaio 2003 (già utilizzati)

1°gennaio 2004

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.

Euro 10,54

Euro 10,80

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1).

Euro 5,27

Euro 5,40

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).

Euro 17,56

Euro 18,00

Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).

Euro 8,78

Euro 9,00

Assegno di cura o di sostentamento (mensile).

Euro 70,80

Euro 72,57

Le Sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, dovranno corrispondere per l’anno 2004 le indennità antitubercolari nella misura prevista.
Inoltre, per quanto attiene all’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1°gennaio 2004, affinché provvedano all’adeguamento dei nuovi importi relativi all’anno 2004.
Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (2). Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 10,80.
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle Sedi l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati.

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(1) v. “Atti Ufficiali” 1975, pag.1692
(2) v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162

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