Circolare INPS n. 131 del 14.09.2004

Ente Tabacchi Italiani S.p.A.. Privatizzazione del capitale sociale
Circolare INPS n. 131 del 14.09.2004

SOMMARIO: Classificazione previdenziale ed obblighi contributivi

Premessa
Il Decreto Legislativo n. 238, del 09/07/1998 (allegato1), ha disposto l’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani (ETI) al quale è stata riconosciuta la natura giuridica di Ente pubblico economico per lo svolgimento delle attività già attribuite all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Il predetto Ente, in esecuzione dell’art. 66, co. 2, della legge n. 488/99, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2000, è stato trasformato in Società per Azioni con effetto dal 19 luglio 2000.
Con circolare n. 202 del 06/12/2000, sono state impartite le istruzioni in ordine alla classificazione previdenziale ed ai relativi obblighi contributivi. In particolare, si rammenta che l’Ente in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della legge n. 88/89 è stato classificato, con decorrenza marzo 1999, nel settore “attività varie” categoria “enti pubblici economici esercenti attività classificabili nel settore industria” con c.s.c. 2.01.02 - codice ISTAT 16.00.0 -.
Nella medesima circolare è stato previsto l’obbligo del versamento all’Istituto di tutte le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, assunti successivamente alla sua istituzione (marzo 1999), con l’esonero del contributo per l’ANF (ex CUAF), ai sensi dell’art. 79 del DPR 30/5/1955, n. 797, e delle contribuzioni per Cig, Cigs e Mobilità in applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 869/47.
Con riferimento alla contribuzione per l’indennità economica di malattia e maternità, infine, è stato precisato che, l’ETI avrebbe potuto essere esonerato dal versamento della stessa, qualora al proprio personale fosse assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto per la generalità dei lavoratori in caso di richiesta delle predette prestazioni (circ. n.165 del 25/07/1988).

Privatizzazione del capitale. Classificazione previdenziale ed obblighi contributivi.
L’Ente Tabacchi Italiani S.p.A. in data 23/12/2003, secondo quanto indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2001 (allegato 2), ha subito una modifica del proprio assetto societario a seguito della cessione delle azioni di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unico azionista dell’Ente stesso.
L’acquisizione delle azioni di cui sopra è stata effettuata dalla Britannica Italiana Tabacchi S.p.A. che ha assunto, pertanto, la qualità di unico socio dell’ETI S.p.A..
Il nuovo assetto del capitale sociale, come descritto, determina, con effetto dal 01/01/2004, la perdita, in capo all’ETI S.p.A, della natura pubblica.
Pertanto, con decorrenza 01 gennaio 2004, a seguito della predetta privatizzazione, la società ETI S.p.A. dovrà essere classificata nel settore “industria” con c.s.c. 1.17.01 - codice ISTAT 16.00.0.
A partire dalla medesima data, cesseranno tutti gli esoneri di contribuzione previsti con la predetta circolare, e la società sarà tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi secondo quanto previsto per la generalità delle imprese del medesimo settore.

Personale già dipendente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L’art.4, co. 1, del Decreto Legislativo n. 238/1998, ha disposto, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso (1 settembre 1998), il distacco temporaneo, per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’ETI, ed il successivo trasferimento nell’Ente stesso del personale già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito, con pari decorrenza, in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze.
In attuazione della previsione contenuta nel successivo comma 9, del medesimo articolo 4, il predetto personale ha continuato ad essere assicurato presso l’Inpdap.
La privatizzazione dell’Ente, operante nei suoi effetti, come descritto al precedente punto, a partire dal 01/01/2004 comporta che, con pari decorrenza, il personale in trattazione continuerà ad essere assicurato presso l’Inpdap ai soli fini pensionistici mentre le altre contribuzioni, c.d. minori, dovranno essere versate all’Inps secondo le regole generali previste per le imprese industriali.
A tal fine, la società ETI S.p.A. dovrà richiedere, con decorrenza 01/01/2004, l’apertura di una posizione contributiva presso la Direzione Sub-provinciale Inps di Roma Eur contraddistinta con c.s.c 1.17.01- codice ISTAT 16.00.0 e c.a. 1A e 8F.

Adempimenti delle Sedi
Da notizie fornite dall’ETI S.p.A. è emerso che, a tutt’oggi, non tutte le unità locali operanti sul territorio nazionale sono state classificate secondo quanto era stato previsto nella circolare n. 202 del 06/12/2000.
Le singole posizioni aziendali verranno segnalate, con apposito elenco, via e-mail alle Direzioni Provinciali interessate.
Le U.d.P. delle suddette Direzioni dovranno preliminarmente provvedere ad effettuare, per il periodo marzo 1999 - dicembre 2003, una verifica della classificazione e delle caratteristiche contributive assegnate tenendo presente, con riferimento alla contribuzione per l’indennità economica di malattia e di maternità, che nel medesimo periodo, dovrà essere riconosciuto alla società l’esonero dal relativo obbligo contributivo. Le suddette Direzioni potranno, pertanto, procedere alla gestione di eventuali differenze contributive a credito o a debito dell’ azienda.
Nel contempo, per le posizioni che risultano ancora attive, pur in assenza di versamenti contributivi, al fine di conseguire l’aggiornamento delle informazioni dell’archivio aziende, dovranno essere richieste alla società in trattazione le notizie necessarie per dar corso alla loro eventuale cessazione.
Per effetto della nuova classificazione nel settore industria, attribuita con decorrenza 01.01.2004, l’ETI S.p.A. dovrà essere invitata alla regolarizzazione, secondo le modalità contenute nella circolare n. 133 del 30 maggio 1991, della differenze contributive maturate dalla stessa data per tutti i lavoratori dipendenti compresi quelli che conservano, come sopra detto, il regime previdenziali Inpdap.
Peraltro, si fa presente che la società ETI S.p.A., con provvedimento n. 1463, del 04/05/2004 della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, ha ottenuto, con effetto dal 01/05/2004, l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi sulla posizione aziendale in carico alla Direzione Sub-Provinciale di Roma Eur.
Pertanto, a partire dal 01/05/2004 dovranno essere cessate tutte le posizioni aziendali in carico presso le Direzioni Provinciali di Bologna, Lecce, Lucca, Napoli, Salerno, Trento, Ancona, Arezzo e rispettive province. Le predette Direzioni riceveranno via e-mail l’elenco delle matricole rientranti nel provvedimento di accentramento.
L’ETI S.p.A., a partire dalla medesima data, opererà il versamento della contribuzione dovuta per i propri dipendenti utilizzando, come sopra detto, la posizione aziendale già assegnata dalla Direzione Sub-Provinciale di Roma Eur.
Presso la medesima Direzione, inoltre, la società provvederà ad effettuare il versamento dei contributi dovuti, ai sensi dell’art. 6, del D.M. 18 febbraio 2002, n. 88, continuando ad utilizzare l’ulteriore posizione contributiva appositamente attribuita.

Variazione della denominazione sociale
Si comunica, infine, che la società ETI S.p.A., a seguito della fusione con la società British American Tobacco S.p.A., con decorrenza 01/06/2004, ha variato la propria denominazione in British American Tobacco S.p.A. mantenendo invariati il codice fiscale, la partita IVA e il numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma, già assegnati all’ETI S.p.A..

Allegato 1

Decreto Legislativo 9 luglio 1998, n. 283
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 1998
"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani"

Omissis

Art. 1. - Istituzione e compiti dell'Ente
1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.
2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
5. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.
6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle società deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.
7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attività e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Omissis

Art. 4. - Personale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività' dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle società per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianità' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle società.
5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto della trasformazione in società per azioni, nonché al personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilità previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno cinquantotto anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. L'Ente puo' adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati.
8. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilità di cui al comma 4 si applica l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le relative norme di attuazione.
11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente alle società private si applica altresì quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.

omissis

Allegato 2

G.U. 158 del 10.07.2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che ha istituito l'Ente tabacchi italiani e ha disposto, all'art. 1, comma 6, la successiva trasformazione dell'Ente in una o più società per azioni, da attuarsi con delibera del consiglio di amministrazione dello stesso Ente;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 giugno 2000, che individua i contenuti della delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani S.p.a., ai fini della trasformazione in società per azioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente tabacchi italiani del 23 giugno 2000, con la quale l'Ente tabacchi italiani e' stato trasformato in società per azioni;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), il quale prevede che all'alienazione della partecipazione nella società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni può avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalità di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' titolare del 100% del capitale sociale di Ente tabacchi italiani S.p.a.;
Ritenuto opportuno procedere alla alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'Ente tabacchi italiani S.p.a. nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo;
Sentito il parere dell'advisor del Tesoro che, tenuto conto degli obiettivi di massimizzazione dei proventi della privatizzazione, di rapida conclusione del processo, di cessione integrale della partecipazione del Tesoro e di minimizzazione dell'impatto sociale della privatizzazione, ha raccomandato di procedere mediante trattativa diretta;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'alienazione della partecipazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'Ente tabacchi italiani S.p.a. e' effettuata mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti.

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