Sommario:
INDICE
1. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio
2. Istruzioni per il rilascio della garanzia
3. Istruzioni per il pagamento della commissione di accesso
4. Rilascio della garanzia all'INPS nella qualità di Ente amministratore delle gestioni previdenziali e di Ente erogatore
5. Richiesta di intervento del Fondo di garanzia ed estinzione anticipata del finanziamento
1. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio
L'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l'istituto dell'anticipo finanziario delle indennità di fine servizio, comunque denominate, nel limite massimo di 45.000,00 euro, mediante cessione pro solvendo dei corrispondenti crediti dei lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche, indicate al comma 1 dello stesso articolo, nei confronti degli Enti responsabili per l'erogazione della prestazione.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020, n. 51 (di seguito, "Regolamento"), è stata adottata la disciplina in materia di anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) o del trattamento di fine rapporto (TFR), in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, e con il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 agosto 2020 è stato altresì approvato l'Accordo quadro tra i Ministeri competenti e l'Associazione Bancaria Italiana che definisce, tra l'altro, i termini e le modalità di adesione delle banche e degli intermediari finanziari (di seguito, "Banca" o "Banche") alla disciplina agevolata del finanziamento di anticipo delle indennità di fine servizio.
L'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto l'istituzione del Fondo di garanzia a copertura del rischio di credito connesso ai finanziamenti di anticipo del TFS/TFR (di seguito, "Fondo di garanzia" o "Fondo") e il successivo comma 8 ha disposto che la gestione del Fondo sia affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione, stipulata il 28 ottobre 2020 fra l'Istituto stesso, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore ed opera nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione iniziale del Fondo, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, è pari a 75 milioni di euro e si incrementa per effetto dei versamenti della commissione di accesso al Fondo stesso a copertura del rischio di credito del finanziamento erogato dalla Banca, fissata nella misura dello 0,01% dell'importo dell'anticipo TFS/TFR.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Regolamento, l'80% dell'importo dell'anticipo di TFS/TFR.
La predetta garanzia è inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, laddove rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del Fondo di garanzia e a condizione che la non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni fosse nota alla Banca al momento della conclusione del contratto.
L'articolo 17 del Regolamento stabilisce che il gestore predispone le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso agli interventi del Fondo, ivi incluse le modalità di comunicazione ai fini dell'ammissione alla garanzia.
2. Istruzioni per il rilascio della garanzia
L'articolo 6, comma 5, del Regolamento prevede che l'Ente erogatore, prima dell'invio alla Banca della presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, acquisisca dall'INPS il rilascio della garanzia a tutela del finanziamento che la Banca si appresta ad effettuare.
A tal fine, l'Ente erogatore è tenuto preliminarmente a perfezionare la registrazione all'apposita sezione del portale lavoropubblico.gov. Detta registrazione certifica, a tutti gli effetti di legge, che l'Ente erogatore registrato rientra nell'ambito dei datori di lavoro di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 e costituisce titolo per accedere al nuovo servizio realizzato sul portale dell'Istituto (www.inps.it) denominato "Servizio Online Enti Erogatori". In particolare, il servizio è specificamente dedicato ai soli datori di lavoro indicati all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 che gestiscono direttamente il TFS/TFR dei propri dipendenti, fatta eccezione dell'INPS, per il quale è stata prevista un'apposita procedura di trasferimento delle informazioni e dei dati contabili.
L'applicativo verifica la registrazione dell'Ente erogatore nella sezione del citato portale lavoropubblico.gov.it dedicata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019. Nel caso di Enti non configurati in tale portale, la procedura non permette la prosecuzione delle attività e propone all'utente le indicazioni necessarie per indirizzare l'Ente ad effettuare detta registrazione.
Al fine di consentire al "Servizio Online Enti Erogatori" di effettuare i controlli, i Gestori del predetto servizio e del portale lavoropubblico.gov.it porranno in essere i necessari scambi di flussi informativi. In particolare, a seguito dell'avvenuta registrazione nell'apposita sezione del citato portale lavoropubblico.gov.it, i servizi del portale medesimo inviano all'INPS una comunicazione contenente il codice fiscale e l'indirizzo PEC dell'Ente registrato. Analogamente, a seguito della registrazione della Banca nell'apposita sezione del portale lavoropubblico.gov, i servizi del portale inviano all'INPS una comunicazione contenente il codice fiscale e l'indirizzo PEC dell'Istituto bancario registrato.
Il personale dell'Ente erogatore già abilitato accede all'applicativo "Servizio Online Enti Erogatori" utilizzando le usuali credenziali di accesso ai servizi dell'Istituto.
Tale servizio mette a disposizione degli Enti le funzionalità di "Richiesta di rilascio della garanzia", per effettuare l'acquisizione online della garanzia, e di "Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia", per monitorare lo stato delle richieste inviate all'Istituto. Accedendo alla prima funzionalità la procedura richiede l'inserimento delle seguenti informazioni:
- dati identificativi dell'Ente erogatore;
- dati identificativi del dipendente che richiede il finanziamento;
- numero della proposta di contratto di finanziamento e dati relativi alla proposta del contratto di finanziamento.
In funzione dei predetti dati, la procedura calcola la misura della commissione di accesso al Fondo di garanzia e evidenzia il riepilogo delle informazioni relative alla proposta di contratto di finanziamento, consentendo di apportare le necessarie modifiche. Selezionando l'opzione "invio" viene perfezionata la domanda di rilascio della garanzia a fronte della predetta proposta di contratto di finanziamento.
La procedura effettua, inoltre, i controlli previsti dalla normativa vigente, in particolare:
- verifica la registrazione della Banca destinataria della proposta di finanziamento nell'apposita sezione del portale Lavoropubblico.gov.it dedicata alle banche aderenti all'Accordo quadro approvato con il citato D.M. 19 agosto 2020. Nel caso di Banche non configurate in tale portale, la procedura non permette la prosecuzione delle attività e informa l'utente della circostanza;
- accerta la sussistenza dei presupposti per l'accantonamento delle risorse finanziarie a copertura del rischio derivante dalla proposta di finanziamento, nel bilancio del Fondo di garanzia, determinandone la relativa misura.
Esperiti i predetti controlli con esito positivo, la procedura rilascia la garanzia del Fondo a copertura del rischio della proposta di contratto di finanziamento, con evidenza dei relativi dati identificativi e del numero di iscrizione al Fondo che contraddistingue univocamente la garanzia medesima. In assenza di anomalie, il rilascio della garanzia avviene in tempo reale.
L'attestato di rilascio della garanzia, il cui facsimile è accluso alla presente circolare, è inviato all'Ente erogatore via PEC ed è anche da esso consultabile, attraverso la funzionalità "Visualizzazione delle richieste di rilascio della garanzia".
Una volta acquisita la garanzia e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di contratto di finanziamento da parte della Banca, l'Ente erogatore è tenuto a comunicare alla Banca, a mezzo di posta elettronica certificata, la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR, allegando alla comunicazione l'attestazione di avvenuto rilascio della garanzia in formato pdf.
Al riguardo, si precisa che gli Enti erogatori nelle comunicazioni sono tenuti ad utilizzare il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella registrazione al portale lavoropubblico.gov.
3. Istruzioni per il pagamento della commissione di accesso
Inoltre, l'articolo 9, comma 5, del Regolamento prevede che la concessione della garanzia del Fondo sia subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso alla garanzia medesima, da parte della Banca, pari allo 0,01% dell'importo dell'anticipo del TFS/TFR.
Pertanto, per il perfezionamento del rilascio della garanzia, ciascuna Banca è tenuta a porre in essere i seguenti adempimenti:
- effettuare il versamento delle commissioni di accesso entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio rispettivamente per l'insieme dei contratti stipulati nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile, sul conto di Tesoreria n. 6167 intestato a "DIR.CEN. F.C.B. GAR. TFS. A.23 C.3 L.26-19" (IBAN: IT88V0100003245348200006167) con causale "commissioni Fondo garanzia - periodo __/___[1] - __________[2] - ______[3];
- preliminarmente al relativo versamento delle commissioni di accesso, comunicare all'indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.gov.it, utilizzando il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov, i dati identificativi dei contratti di finanziamento stipulati nel trimestre di riferimento per i quali si effettuerà il versamento delle relative commissioni di accesso, sulla base del fac-simile di cui all'Allegato n. 2 alla presente circolare. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche attraverso la trasmissione di un file composto sulla base delle specifiche tecniche che saranno fornite dall'Istituto e rese disponibili sul "Servizio Online Enti Erogatori".
4. Rilascio della garanzia all'INPS nella qualità di Ente amministratore delle gestioni previdenziali e di Ente erogatore
L'attestazione di avvenuto rilascio della garanzia nei confronti dell'INPS, nella sua veste di Ente amministratore delle gestioni previdenziali o di Ente erogatore per i propri dipendenti, è redatta sulla base delle medesime specifiche di cui all'Allegato n. 1 alla presente circolare ed è trasmessa alle Banche, da parte dello stesso Istituto unitamente alla comunicazione di presa d'atto.
Le operazioni di versamento della commissione di accesso saranno regolate sulla base di trasferimenti fra diversi conti di contabilità di nuova istituzione. A tal proposito, con apposita comunicazione verranno fornite le indicazioni operativeai competenti Uffici dell'Istituto.
5. Richiesta di intervento del Fondo di garanzia ed estinzione anticipata del finanziamento
Qualora l'Ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare l'importo dell'anticipo, per l'attivazione della garanzia la Banca, accertato il mancato rimborso e trascorsi trenta giorni dall'inadempimento, è tenuta a notificare all'INPS, entro nove mesi dalla data dell'inadempimento, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del Fondo.
L'articolo 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento in misura totale o parziale, da parte del richiedente, la Banca ne dia contezza all'Ente erogatore e all'INPS - Fondo di garanzia, contestualmente all'avvenuta estinzione.
Con successive istruzioni operative l'Istituto definirà gli adempimenti procedurali da porre in essere da parte della Banca ai fini dell'attivazione della garanzia del Fondo, nonché a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.
[1] Inserire il periodo cui si riferisce il pagamento. Ad esempio, per il 2° trimestre 2021: 02/2021.
[2] Inserire la denominazione della Banca, così come registrata al portale lavoropubblico.gov.it
[3] Inserire il codice ABI della Banca.
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