Indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 2002 dalle imprese commerciali e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza
Circolare INPS n. 131 del 18.07.2002
SOMMARIO: Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati nell’anno 2002 dalle imprese commerciali, che occupino da 51 a 200 dipendenti, e dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti
1. IMPRESE COMMERCIALI
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato, ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il decreto n. 30956 del 18 aprile 2002 con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2002 dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200.
Poiché l’articolo 3 dello stesso decreto interministeriale ha fissato un limite di spesa pari a 18.075.991,46 euro (Ł 35 miliardi) così ripartiti:
- 12.911.422,47 euro (Ł 25 miliardi) per il trattamento di mobilità;
- 5.164.568,99 euro (Ł 10 miliardi) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
si fa presente che l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati dal 1° gennaio 2002 o che saranno licenziati entro la data del 31 dicembre 2002 dalle imprese in parola, e l’erogazione della stessa indennità dovrà avvenire in ordine cronologico, facendo riferimento alla data di licenziamento degli stessi ed utilizzando il codice intervento 013.
Avendo inoltre il decreto n. 30956 stabilito, all’articolo 2, che la misura dell’indennità di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposta l’indennità stessa, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi nella misura dell’ottanta per cento degli importi massimi mensili riportati nella circolare n. 23 del 23 gennaio 2002, dal tredicesimo mese nella misura dell’ottanta per cento dell’importo determinato come sopra.
2. AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E IMPRESE DI VIGILANZA
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha inoltre emanato, ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge n. 448/2001, il decreto n. 30968 del 18 aprile 2002 con il quale ha esteso il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori sospesi o licenziati nell’anno 2002 dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.
Poiché l’articolo 3 dello stesso decreto interministeriale ha fissato un limite di spesa pari a 33.489.608,00 euro (Ł 64.844.923.383) così ripartiti:
- 8.170.608,00 euro (Ł 15.820.503.153) per il trattamento di mobilità;
- 25.319.000,00 (Ł 49.024.420.130) per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta ai lavoratori licenziati da 1° gennaio 2002 o che saranno licenziati entro la data del 31 dicembre 2002, in ordine cronologico, facendo riferimento alla data di licenziamento degli stessi ed utilizzando il codice intervento 014.
Avendo l’articolo 2 del decreto n. 30956 stabilito che la misura dell’indennità di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposta l’indennità nella stessa misura stabilita per i lavoratori del commercio (v. il precedente punto 1).
I decreti n. 30956 e n. 30968 citati hanno disposto all’articolo 5 che, per la quantificazione della spesa, è fatto obbligo alle Direzioni Provinciali del Lavoro – Settore Politiche del Lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni, competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all’INPS.
Si invitano pertanto i Direttori provinciali a prendere contatti con le Direzioni provinciali del lavoro per l’acquisizione del numero dei lavoratori in parola, distinti per settore di appartenenza, per i quali siano state concluse le procedure di mobilità.
Le Sedi Regionali dell’Istituto dovranno acquisire dalle sedi, rientranti nella propria sfera di competenza territoriale, il numero dei lavoratori che, a seguito della conclusione della procedura di mobilità, siano stati licenziati nel periodo 1° gennaio/30 giugno 2002 come di seguito indicato:
1 - lavoratori licenziati dalle imprese commerciali, che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200;
2 – lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 dipendenti, e dalle imprese di vigilanza, che occupino più di 15 dipendenti.
Tali dati dovranno essere comunicati, entro la prima decade di agosto 2002, alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito che è tenuta, a sua volta, a comunicarli, ai sensi dell’articolo 7 dei decreti interministeriali sopra citati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di consentire, se necessario, nuove ripartizione delle risorse finanziarie.
3. ISTRUZIONI OPERATIVE
Le istruzioni operative verranno emanate dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni con apposito messaggio.
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