Circolare INPS n. 134 del 09.07.2001

Pagamento dell’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili ai lavoratori percettori di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile che hanno beneficiato della proroga dei trattamenti stessi secondo quanto previsto dall’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 134 del 09.07.2001

SOMMARIO: Dal 1° maggio 2000 in poi hanno titolo a percepire l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili a carico del Fondo per l’occupazione (assegno ASU) anche i lavoratori ai quali è stato prorogato il trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile fino al termine dei progetti di LSU (30 aprile 2000) in applicazione di quanto previsto dall’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999

Con circolare n. 153 del 5.9.2000 sono stati forniti ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina dei lavori socialmente utili illustrata con circolare n. 106 del 2.6.2000 e - nel comunicare che il Ministero del Lavoro ha ribadito, con nota di indirizzo del 4.8.2000, che sono da considerare destinatari della disciplina transitoria LSU anche i lavoratori che in costanza di fruizione di trattamenti previdenziali hanno maturato dodici mesi di permanenza in progetti LSU/LPU approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego - è stata fatta riserva di fornire successive precisazioni in ordine al trattamento da corrispondere, dal 1° maggio 2000 in poi, ai lavoratori che per la prosecuzione delle attività fino al termine del relativo progetto hanno beneficiato, ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della legge n. 144 del 17.5.1999, della proroga dei suddetti trattamenti fino al 30.4.2000 (le relative istruzioni sono state fornite con circolare n. 75 del 7.4.2000).
A scioglimento di tale riserva si comunica che il predetto Ministero, con nota del 22.5.2001, ha precisato che, a partire dal 1° maggio 2000, i lavoratori in parola hanno titolo a percepire l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili a carico del Fondo per l’occupazione (assegno ASU) con le stesse modalità già applicate per gli altri lavoratori socialmente utili, ove abbiano appunto beneficiato della proroga dei trattamenti in questione fino al 30.4.2000.
Pertanto, le Sedi dovranno effettuare il pagamento del predetto assegno nei confronti di quei lavoratori che dal 1° maggio 2000 in poi abbiano proseguito le attività socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000 e che siano stati inclusi nelle delibere di prosecuzione delle attività adottate dagli Enti utilizzatori, sempre che abbiano potuto usufruire - per almeno un giorno ed entro il 30.4.2000 - della proroga del trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della citata legge n. 144/1999.
In sostanza, l’assegno ASU potrà essere corrisposto, limitatamente ai periodi di effettivo impegno, soltanto a quei lavoratori il cui trattamento previdenziale sia venuto a scadere, al più tardi, entro il 29.4.2000.
Come per tutti gli altri lavoratori socialmente utili, l’assegno in parola sarà a totale carico del Fondo per l’occupazione per il periodo 1.5.2000/31.10.2000, mentre per l’eventuale, successivo periodo di rinnovo delle attività sarà per la metà a carico del Fondo per l’occupazione e per l’altra metà a carico degli Enti utilizzatori (salvo che gli oneri relativi non siano a carico della rispettiva Regione). Prima di procedere ai pagamenti dell’assegno ASU per il periodo di rinnovo decorrente dall’1.11.2000, le Sedi dovranno pertanto accertarsi che anche per tali lavoratori sia stata versata la quota del 50% dell’assegno a carico dei rispettivi Enti utilizzatori.
L’assegno di utilizzo ed i connessi assegni per il nucleo familiare, posti a carico del Fondo per l’occupazione, dovranno essere imputati, rispettivamente, ai conti di nuova istituzione GAU 30/27 e GAT 30/25, in quanto tali oneri saranno oggetto di separata rendicontazione allo Stato.
La quota parte dell’assegno di utilizzo a carico degli Enti utilizzatori continuerà invece ad essere imputata al conto esistente GPZ 35/12 previsto nell’ambito delle istruzioni contabili contenute nel paragrafo “Attività socialmente utili finanziate parzialmente dagli altri Enti” del messaggio con protocollo 2001/0014/000026.
Ovviamente dovranno essere effettuate anche tutte le altre operazioni contabili conseguenti alla predetta imputazione descritte nel messaggio di cui sopra è cenno.
L’assegno ASU ed il connesso assegno per il nucleo familiare di che trattasi, eventualmente erogati nel corso dell’anno 2000 (a partire dal 1° maggio) ai beneficiari della proroga dei trattamenti previdenziali fino al 30.4.2000, dovranno essere reintroitati mediante apposito biglietto contabile di mod. SC 3 con imputazione in “DARE” dei predetti conti GAU 30/27 e GAT 30/25 e in “AVERE” del conto GAU 24/46.
In allegato vengono riportati i sopra citati conti GAU 30/27 e GAT 30/25.
Alla luce dei chiarimenti ministeriali di cui sopra, si precisa che le somme eventualmente corrisposte a titolo di assegno ASU nei confronti di lavoratori i cui trattamenti previdenziali siano scaduti dopo il 29.4.2000 (che non hanno quindi potuto beneficiare neppure di un giorno di proroga ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della legge n. 144/1999) dovranno essere integralmente recuperate con imputazione al conto GAU 24/46 di cui sopra è cenno.
Per consentire a questa Sede Centrale di inviare al Ministero del Lavoro l’elenco riepilogativo dei lavoratori che avranno beneficiato delle suddette disposizioni, ciascuna Agenzia dovrà segnalare alla Sede Regionale di riferimento tutti i nominativi dei lavoratori nei cui confronti siano stati disposti i pagamenti dell’assegno ASU, con l’indicazione della data di nascita e dei relativi periodi di pagamento. Le Sedi Regionali provvederanno a loro volta a trasmetterli al Progetto interventi in favore dell’occupazione, fax n. 0659053814.

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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