Circolare INPS n. 136 del 10.07.2001

D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 “Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. Nuove disposizioni in materia di assunzioni in sostituzione e di sgravio contributivo. Sgravio contributivo in favore di aziende che assumono lavoratori in sostituzione con contratto di lavoro temporaneo
Circolare INPS n. 136 del 10.07.2001

SOMMARIO: Estensione alle assunzioni in sostituzione della disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 4 del T.U. in favore delle aziende che assumono lavoratori in sostituzione con contratto di lavoro temporaneo

Premessa.

Sulla G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 è stato pubblicato il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Il T.U. è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Esso riproduce organicamente una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune (una serie di norme tra cui la legge n. 1204/1971 e successive modifiche ed una parte della legge n. 903/1977 sulla parità), venendo così a costituire un fondamentale punto di riferimento normativo.
La disposizione legislativa ha apportato, tra l’altro, rilevanti integrazioni alla disciplina delle assunzioni in sostituzione ed allo sgravio contributivo, già contenuto nell'art. 10 della citata legge n. 53/2000 (vedi circolare n. 117 del 20 giugno 2000), in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.
Con la presente circolare s’illustrano le novità introdotte dall’articolo 4 del Testo Unico, entrato in vigore il 27 aprile 2001.

1. Contenuto della norma.

L’articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001 (allegato 1) regola le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e di lavoratori in congedo prevedendo che, in sostituzione dei lavoratori assenti, il datore di lavoro può, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assumere personale sia con contratto a tempo determinato (articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 18 aprile 1962, n. 230), sia con contratto di fornitura di lavoro temporaneo (articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196).
Con la suddetta disposizione il legislatore ha esteso alle assunzioni in sostituzione la disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il secondo comma dell’articolo 4 prevede poi che l'assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui al T.U., sia con personale a tempo determinato, sia con lavoratori interinali, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, ovvero anche con un anticipo superiore, se contemplato dalla contrattazione collettiva.

2. Sgravio contributivo.

Il comma 3 dell’articolo 4 ripropone lo sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo.
Nell’ipotesi in cui l’assunzione in sostituzione avvenga con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la disposizione contiene una specifica previsione, in forza della quale l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Nessun’ulteriore modifica è stata introdotta per quanto attiene alle altre condizioni di accesso al beneficio che, per comodità, di seguito si riportano.
Relativamente a tutti gli altri aspetti, si rinvia alle disposizioni già illustrate nella circolare n. 117/2000.

3. Soggetti beneficiari.

Per quanto concerne il campo di applicazione dello sgravio contributivo, il T.U. stabilisce che il predetto beneficio continua a trovare applicazione:
a) nelle aziende con meno di venti dipendenti (art. 4, c. 3);
b) nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546 (art. 4, c. 5).
Al riguardo, si ribadisce che, tenuto conto dello spirito della legge che tende a favorire il ricorso all'istituto del "congedo", il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori.
Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l’accesso al beneficio, occorrerà far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, non assumendo rilievo la consistenza organica dell’azienda “fornitrice”.

4. Modalità di accesso al beneficio.

Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende “fornitrici” attesteranno, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, con autocertificazione da presentare alla competente Sede dell'Istituto, che:
- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratori che, nell’azienda “utilizzatrice”, siano in astensione ai sensi delle disposizioni di cui al T.U.;
- la forza occupazionale dell’azienda “utilizzatrice”, all'atto dell'assunzione del dipendente, è inferiore alle 20 unità.
- l'assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio è effettuata in sostituzione di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, in maternità (vedi successivo punto 4.2).

4.1. Computo dei dipendenti.

Come già precisato al punto 3.1.1 della circolare n. 117/2000, nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica, (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Restano, invece, esclusi dal computo numerico dei dipendenti occupati:
i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art.3, comma 10 della legge 19 dicembre 1984, n. 863);
gli apprendisti (art. 21, comma 7 della legge 28 febbraio 1987 n. 56);
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223);
i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all'organico dell'impresa utilizzatrice (art. 6, comma 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196).

4.2 Art.4 c. 5. Sgravio ad aziende in cui operano lavoratrici autonome.

Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, di lavoratori in caso di maternità di lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546.

4.3 Periodo temporale di spettanza del beneficio.

I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (art. 4, c. 4).

5. Codifica aziende.

Le posizioni contributive riferite ad aziende di fornitura di lavoro temporaneo aventi titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, c. 3 del T.U. dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "9R" che assume il più ampio significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, c. 3 del D.lgs 151/2001".

6. Modalità operative.

Per l’assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende “utilizzatrici”, per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dello sgravio ex art. 4, c. 3 del T.U., le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta.
I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex D.lgs 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".
Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

- calcoleranno l'importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore di lavoro) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L610", preceduto dalla dicitura "Rid. ex. D.lgs 151/2001".

Le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo che, invece, avessero titolo allo sgravio contributivo ex art. 4, c. 3 del T.U. per assunzioni di lavoratori in sostituzione di personale impegnato in attività istituzionali ed in congedo ai sensi delle disposizioni di cui al T.U, ai fini della fruizione del beneficio spettante, si atterranno alle istruzioni rese note al punto 6 della già menzionata circolare n. 117/2000 (codici “82” e “L222”).

7. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Per il conguaglio del beneficio relativo a periodi a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (27 aprile 2001), le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio d’amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993).
A tal fine, l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. D.lgs. 151/2001" e dal codice di nuova istituzione "L611".

Allegato 1

Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001)

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