Circolare INPS n. 137 del 05.11.2014

Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Nuovo incentivo per l?assunzione di giovani lavoratori agricoli.

 

Sommario:

A decorrere dal primo luglio 2014, l?art. 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 , prevede l?erogazione di un incentivo per i datori di lavoro agricolo di cui all?art.2135 del c.c. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il primo luglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di et? compresa tra i 18 e i 35 anni.

1. Lavoratori per i quali spetta l?incentivo

Ai sensi dell?art. 5, comma 4, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, a decorrere dal primo luglio 2014 ? in vigore un nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di et? compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) essere privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015.

La locuzione legislativa "giovani di et? compresa tra i diciotto e i trentacinque anni" contenuta nell?art.5, comma 1, del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, comprende persone che, al momento dell?assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni.

In merito alla nozione di soggetto "privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi? (art. 5, comma 4, lett. a), per i lavoratori che hanno prestato attivit? lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, si precisa quanto segue.

Sono da considerare "svantaggiati? in quanto "privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi? coloro che non hanno prestato attivit? lavorativa nel semestre precedente l?assunzione e coloro che, pur avendo prestato attivit? lavorativa nel semestre precedente l?assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l?assunzione.

2. Rapporti incentivati. Misura e durata dell?incentivo.

L?incentivo in argomento spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti:

- Avere una durata almeno triennale;

- Garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue;

- Essere redatto in forma scritta.

Il beneficio pu? altres? essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del primo luglio 2014. L?incentivo potr? essere riconosciuto nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell?incremento occupazionale netto, di cui al seguente paragrafo 5.

In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell?agenzia.

L?incentivo ? pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi.

Nell?ipotesi di assunzione di OTI, l?incentivo viene corrisposto in un?unica soluzione decorsi diciotto mesi dalla data di assunzione.

Nell?ipotesi di assunzione di OTD, l?incentivo viene corrisposto con le seguenti modalit?:

-sei mensilit? dopo il primo anno di assunzione;

-sei mensilit? dopo il secondo anno di assunzione;

-sei mensilit? dopo il terzo anno di assunzione.

L?incentivo ? riconosciuto dall?Istituto in base all?ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

L?incentivo ? riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti.

L?importo annuale dell?incentivo non potr? superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede il beneficio in argomento, l?importo di:

a) Euro 3.000,00(tremila) per lavoratori OTD;

b) Euro 5.000,00 (cinquemila) per lavoratori OTI.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio ? proporzionalmente ridotto.

3. Condizioni di accesso al beneficio

Il diritto all?incentivo ? subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, dei seguenti requisiti:

- Essere in possesso della regolarit? prevista dall?art.1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006 inerente l?adempimento degli obblighi contributivi, l?osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale;

- Essere in regola con l?applicazione dei principi stabiliti dall?art.4, commi 12,13 e 15, della legge 92/2012.

4. Coordinamento con altri incentivi

Il decreto legge in oggetto prevede che, a decorrere dalla data in cui ? possibile presentare istanza di ammissione al citato incentivo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova pi? applicazione l?incentivo di cui all?art.1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99.

Come meglio indicato nel successivo paragrafo 6 ?Domanda di ammissione al beneficio? la data di presentazione dell?istanza di ammissione al beneficio in argomento ? quella del 10 novembre 2014.

Pertanto, le sole domande di ammissione all?incentivo di cui all?art.1 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, pervenute prima del 10 novembre 2014 saranno considerate valide ai fini della valutazione dell?ammissibilit? dell?incentivo in argomento.

Ricorrendone i presupposti, l?incentivo ? cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente.

5. Incremento occupazionale netto

Ai fini della fruizione dell?incentivo, altro requisito richiesto ? quello, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all?assunzione e il numero di giornate lavorate nell?anno precedente all?assunzione.

La condizione prevista dal paragrafo 3 dell?art.32 del Regolamento Comunitario 651/2014, inerente l?incremento occupazionale, deve essere verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.

Ai sensi del paragrafo 3, l?incentivo spetta se l?assunzione realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l?incentivo ? comunque applicabile, qualora l?incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidit? sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di et?;
  • riduzione volontaria dell?orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

In considerazione della circostanza che l?articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento comunitario 651/2014 fa riferimento all??impresa?, l?incremento occupazione deve essere valutato secondo la nozione del criterio di "impresa unica? definito dall?art.2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013 (cfr. circolare INPS n.102/2014).

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell?incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio; devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell?ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l?agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.

6. Domanda di ammissione al beneficio

Per accedere all?incentivo introdotto dall'art.5 del DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ? necessario inoltrare a questo Istituto specifica istanza (all.1); la domanda potr? essere presentata a partire dal giorno 10 novembre 2014.

La domanda di ammissione al beneficio potr? essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione "GIOV/AGR (D.L. 91/2014)? disponibile all?interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole? _ sezione "Comunicazioni bidirezionale ? Invio Comunicazione?.

Tramite la medesima funzionalit? sar? possibile consultare l?esito della richiesta di ammissione al beneficio che sar? riportato, a cura dell?operatore, previa verifica dei requisiti richiesti, nell?apposito campo "Note comunicazione?.

Alle aziende ammesse al beneficio sar? attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) A3 che sar? consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalit? "Codice autorizzazione? presente nella sezione "Dati Azienda? del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

Con successivo messaggio saranno rese note le modalit? di fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso e le necessarie istruzioni alle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.


Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS