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Circolare INPS n. 137 del 10.07.2001

Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile
Circolare INPS n. 137 del 10.07.2001

SOMMARIO: I figli inabili che svolgono attività lavorativa presso i laboratori protetti hanno diritto o conservano il diritto alla pensione ai superstiti

L’articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 dispone, tra l’altro, che nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione “ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte”.
L’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle predette persone.
Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall’Istituto, è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di reversibilità con l’espletamento dell’attività lavorativa effettuata in base al menzionato articolo 4.
L’attività svolta ai sensi dell’articolo 4 citato deve essere intesa come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.
Pertanto in siffatte situazioni l’attività così svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all’erogazione della pensione ai superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.

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