Manuale di compilazione modello DM10/2
Circolare INPS n. 137 del 28.07.2003
SOMMARIO: Pubblicazione del manuale di compilazione del modello DM10/2
Premessa
Come anticipato con circolare n. 1 del 7 gennaio 2003 è stato predisposto un nuovo manuale di compilazione del modello DM10/2 che si allega alla presente circolare. Le principali innovazioni contenute nel manuale, già anticipate con la circolare citata, hanno trovato applicazione a decorrere dal periodo di paga “Gennaio 2003”.
Il manuale allegato sostituisce il precedente manuale edizione “Gennaio 1989” e recepisce tutte le disposizioni, attualmente in vigore, illustrate con le circolari emanate successivamente alla predetta data e sino a quelle del corrente mese di luglio.
Il manuale è stato realizzato in formato elettronico in luogo di quello cartaceo. Ciò in quanto, nell’attuale dinamico contesto normativo, tale scelta consente il tempestivo aggiornamento delle istruzioni, rendendo immediatamente fruibili le novità introdotte.
Con la presente circolare, inoltre, si evidenziano ulteriori integrazioni apportate al manuale rispetto a quelle già anticipate con la circolare sopra citata.
1. COOPERATIVE DPR 30.4.1970, N. 602
L’imponibile previdenziale per le cooperative rientranti nella disciplina del DPR 30 aprile 1970, n. 602, è stato oggetto di riforma da parte del D.Lgs. 6.11.2001, n. 423, che ha delineato il percorso di graduale elevazione degli imponibili fino al raggiungimento, al 1° gennaio 2007, della completa equiparazione dell’imponibile previdenziale per i soci di cooperativa a quello dei lavoratori dipendenti da impresa.
Nel periodo transitorio, dal 2002 al 2006, il decreto legislativo n. 423/2001 ha stabilito che le retribuzioni siano incrementate annualmente secondo le percentuali di aumento stabilite nell’art. 3 del decreto stesso (1). Durante il periodo di adeguamento degli imponibili, gli organismi cooperativi hanno facoltà di optare per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto in luogo di quelli previsti per ciascun anno dal meccanismo di innalzamento. L’opzione, che è irrevocabile e riferita a tutto l’organismo cooperativo, è consentita a condizione che i salari di fatto siano di importo non inferiore alla retribuzione imponibile ai fini IVS, derivante dal percorso di innalzamento degli imponibili, ovvero, ove fissata, della classe iniziale di contribuzione stabilita ai sensi dell’art. 6, DPR n. 602 del 1970 (2).
Anche in presenza di opzione per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, restano ferme le modalità di versamento della contribuzione diversa da quella pensionistica in base ai periodi medi di occupazione e sul salario convenzionale stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 423/2001.
In presenza di opzione dell’organismo cooperativo per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, qualora il socio lavoratore sia assente per malattia, maternità, infortunio ecc. e lo stesso percepisca per tali giorni una retribuzione ad integrazione della prestazione previdenziale, ai fini del versamento dei contributi pensionistici, non trova applicazione lo specifico minimale giornaliero imponibile derivante dal percorso di innalzamento degli imponibili.
Resta fermo, anche in tale circostanza, l’obbligo del versamento delle contribuzioni minori sull’intera retribuzione convenzionale mensile prevista per il territorio nel quale opera l’organismo cooperativo.
Al fine di evitare l’emissione indebita di note di rettifica, per adeguamento delle retribuzioni imponibili al minimale, gli organismi cooperativi che hanno optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, per il versamento dei contributi per i soci lavoratori che fruiscono di prestazioni previdenziali dovranno utilizzare il quarto carattere "M".
Gli organismi cooperativi che hanno optato per il versamento dei contributi pensionistici sui salari di fatto, dovranno comunicare tale scelta alla sede dell’INPS con la quale intrattengono i rapporti contributivi. A tali cooperative dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione di nuova istituzione “0R”, che a decorrere dal periodo di paga “luglio 2003” assume il nuovo significato di “Cooperativa rientrante nella disciplina di cui al DPR n. 602 del 1970 che ha optato per il versamento, per tutti i soci lavoratori, dei contributi pensionistici sui salari di fatto”.
2. MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DELLE ASSUNZIONI AGEVOLATE PER I FONDI INTEGRATIVI GAS ED ESATTORIALI
Con circolare n. 40 del 15.2.1991, sono state dettate le modalità espositive che devono essere osservate da parte delle aziende iscritte ai fondi in epigrafe per l’esposizione dei dati dei lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, legge 407/90.
Ad integrazione di tali disposizioni, nel manuale sono state illustrate le modalità di esposizione per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, effettuate ai sensi della legge n. 223 del 1991, in relazione alle singole fattispecie.
Allegato: Manuale di compilazione DM10/2
NOTE
(1) Le modalità di adeguamento degli imponibili sono state illustrate con circolare n. 33 del 4 febbraio 2002 e n. 26 del 6 febbraio 2003 .
(2) Art. 4, comma 4, Decreto legislativo 6.11.2001, n. 423.
(3) Per l’applicazione dei benefici, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 260 del 12.11.1991, applicabili alle aziende in discorso per quanto riguarda la contribuzione IVS e le assicurazioni minori.
Allegato N.1 [manuale in formato .pdf dal sito INPS]
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