Sommario:
Premessa
Premessa
Con determinazione commissariale n. 188 del 17 settembre 2014 ? stata approvata la convenzione tra l?INPS e la Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche PAT) per l?erogazione di un sussidio provinciale denominato Reddito di Attivazione (di seguito anche RA).
Il RA ? un sussidio che la Provincia Autonoma ha realizzato nell?ambito delle funzioni delegate in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilit?, sulla base dell?intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali siglata in data 14 ottobre 2013 (ai sensi dell?art. 2, comma 124, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28).
Esso ha lo scopo di migliorare il sistema degli ammortizzatori sociali nell?ambito della provincia di Trento integrando, al momento, le indennit? statali di disoccupazione, a beneficio di lavoratori che sono stati percettori dell?indennit? di disoccupazione ASpI o mini ASpI e che risultano in possesso di certi requisiti individuati dalla Provincia stessa.
In data 30 settembre 2014, il Direttore della sede regionale INPS per il Trentino Alto Adige ha sottoscritto la Convenzione in argomento in forza della delega conferitagli nella citata determinazione commissariale n. 188/2014.
Con la suddetta Convenzione, che ha validit? fino al 31 dicembre 2016, sono stati concordati tra la PAT e I'INPS le modalit? e i termini di concessione del Reddito di Attivazione
Tramite la Convenzione in argomento sono disciplinate anche le comunicazioni con l?utenza relative al RA, la costituzione della provvista finanziaria, gli oneri per il servizio svolto dall?INPS, il monitoraggio e la rendicontazione, il trattamento dei dati personali e le responsabilit? che le parti assumono anche ai fini di un eventuale contenzioso.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti per l?operativit?.
1. Beneficiari del Reddito di Attivazione e durata del medesimo.
L?articolo 2 della Convenzione individua, in base ai criteri stabiliti esclusivamente dalla Provincia Autonoma, i soggetti che hanno diritto al RA e la durata del sussidio.
Il RA ? erogato:
a) ai lavoratori che hanno un'et? pari o superiore ai 55 anni al momento della cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
La durata del beneficio, nel caso in questione, ? pari ad un periodo massimo di 4 mensilit? se la cessazione involontaria dal lavoro si ? verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 2 mensilit? se la cessazione involontaria si ? verificata nell?anno 2015.
Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal1'1/1/2016 il RA non ? riconosciuto.
b) ai lavoratori che hanno un?et? inferiore ai 50 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
La durata del beneficio, nel caso in questione, ? pari ad un periodo massimo di 2 mensilit?, se la cessazione involontaria dal lavoro si ? verificata entro il 31/12/2014 e ad un periodo massimo di 1 mensilit?, se la cessazione involontaria dal lavoro si ? verificata nell?anno 2015.
Per gli eventi di cessazione involontaria dal lavoro verificatisi dall'1/1/2016 il RA non ? riconosciuto.
c) ai lavoratori che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
La durata del beneficio, nel caso in questione, ? pari ad un periodo pari a quello di godimento dell?indennit? di MiniASpi e comunque fino ad un massimo di 3 mensilit?.
L?individuazione dei beneficiari ? di competenza della provincia Autonoma, anche sulla base delle informazioni rese disponibili dall?INPS (vedi par. 3).
2. Importo del reddito di attivazione ed effetti previdenziali
L?articolo 3 della Convenzione dispone che l'importo giornaliero del RA ? pari, a seconda dei casi, all'indennit? giornaliera di disoccupazione ASpI, oppure di MiniASpl, percepita nell'ultimo mese.
La definizione di tale importo giornaliero ? di competenza della Provincia autonoma (vedi par. 3).
L?importo mensile del RA ? definito automaticamente moltiplicando il predetto importo giornaliero per 30, indipendentemente dal numero di giorni effettivi compresi nel mese solare di interesse.
Il RA non ha effetti previdenziali, quindi, i periodi durante i quali esso ? erogato non sono coperti da contribuzione figurativa e non sono utili al riconoscimento del diritto a qualsivoglia prestazione previdenziale prevista dalla normativa nazionale.
3. Adempimenti delle parti in ordine all?individuazione dei destinatari. Decorrenza del RA e modalit? di erogazione.
Ai sensi dell?articolo 4 della Convenzione, l'INPS mette a disposizione della PAT, con cadenza mensile, in Banca Dati Percettori - all'interno di un'apposita sezione dedicata all'ambito territoriale di competenza - i dati, disponibili al momento della visualizzazione, necessari per il calcolo del RA di coloro che hanno terminato il periodo massimo di tutela garantita dalle indennit? ASpI e MiniASpl.
Le modalit? e le regole relative agli scambi dei predetti dati sono analiticamente definite nell?Allegato Tecnico alla Convenzione al quale integralmente si rinvia.
La Provincia Autonoma dovr? inviare all?Istituto le informazioni necessarie per il pagamento del reddito di attivazione tramite un apposito file xml, il cui "tracciato? ? stato allegato alla Convenzione e comunque reperibile sul sito internet dell?Istituto, accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori, link Invio richieste di pagamento sussidi.
Accedendo al suddetto link la Provincia Autonoma avr? a disposizione anche un servizio per l?estrazione dei Potenziali Beneficiari del Reddito di Attivazione individuati sulla base delle informazioni disponibili nei sistemi informativi dell?Istituto. E? possibile richiedere tutti i potenziali beneficiari per i quali il termine di godimento della prestazione di ASpI o MiniASpI ? compreso in un dato intervallo temporale. L?elenco ? comprensivo dei dati utili per il calcolo del Reddito di Attivazione ed ? scaricabile dalla Provincia Autonoma in formato excel o in formato XML.
Nei confronti dei beneficiari del RA la Provincia ? unica responsabile della completezza e correttezza dell?elenco dei beneficiari e dei relativi dati.
Il RA ? erogato dall'INPS ai beneficiari secondo le modalit? utilizzate per il pagamento delle prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpi, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo massimo indennizzabile a titolo di ASpI o MiniASpl.
L'INPS, accertato l'accreditamento e la capienza della provvista finanziaria di cui all?articolo 8 della Convenzione, eroga l'importo del RA, con cadenza mensile, in favore dei singoli beneficiari, all'inizio del mese successivo a quello di spettanza.
Eventuali ritardi dovuti all?incapienza della provvista finanziaria non sono imputabili all?INPS.
L?Istituto non risponde per i casi di erogazione del RA a beneficiari individuati dalla PAT non aventi diritto. Eventuali somme erogate a soggetti non aventi diritto saranno recuperate dalla PAT.
4. Casi di esclusione e decadenza dal reddito di attivazione
Il reddito di attivazione non ? concesso nei casi in cui il beneficiario di indennit? di disoccupazione in ambito ASpI abbia percepito queste indennit? in forma anticipata ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Non ? concesso altres? ai beneficiari di prestazioni riconducibili ad ammortizzatori sociali in deroga.
L?articolo 5 della Convenzione prevede che il beneficiario decada dal RA in caso di rioccupazione, di rifiuto a partecipare ad iniziative di politica attiva senza giustificato motivo, o di non regolare partecipazione alle stesse, oppure in caso di mancata accettazione di offerte di lavoro congruo.
Il beneficiario decade altres? dal RA qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dal regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.
La Provincia Autonoma, anche attraverso i Centri per l'impiego e sulla base delle informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, accerta le cause di decadenza dal RA e comunica alla Direzione Provinciale INPS di Trento, esclusivamente mediante la seguente casella di PEC direzione.provinciale.trento@postacert.INPS.gov.it, indicando come oggetto "decadenza RA", l'elenco dei nominativi interessati.
La decadenza ha efficacia dal mese successivo alla ricezione della comunicazione.
L?erogazione del RA non viene effettuata qualora il soggetto risulti titolare di trattamenti pensionistici all'atto del primo pagamento del RA.
5. Provvista finanziaria, Monitoraggio e Rendicontazione.
Per consentire all?INPS l?erogazione del reddito di attivazione, la Provincia Autonoma di Trento si impegna ad accreditare preventivamente presso l?INPS, sulla contabilit? speciale accesa presso la tesoreria della direzione provinciale INPS di Trento (BANCA D?ITALIA ? TRENTO: IBAN IT94E0100003245211200001248) la necessaria provvista finanziaria, a copertura del beneficio da erogare.
La Provincia Autonoma di Trento riconosce all?INPS, a titolo di rimborso dei costi derivanti dall?attivit? di erogazione del reddito di attivazione l?importo di € 0,53, da corrispondere per ciascuna erogazione mensile effettuata a favore di ogni singolo beneficiario.
Il pagamento del reddito di attivazione verr? effettuato dall?INPS nei limiti della capienza della provvista finanziaria, detratti i costi gestionali, essendo esclusa ogni anticipazione a carico dell?INPS.
Al fine di verificare la tenuta finanziaria della Convenzione e consentire da parte della Provincia Autonoma di Trento la reintegrazione della provvista, l?INPS rende disponibili - attraverso la Banca Dati Percettori nella sezione dedicata alla Provincia Autonoma - i prospetti del monitoraggio con i dati riepilogativi e di dettaglio dell?erogazione del RA e dei relativi costi di gestione. La verifica della capienza finanziaria dovr? essere eseguita dagli operatori autorizzati della Sede Regionale che procederanno a ?validare? i file contenenti le richieste di pagamento come verr? illustrato nel paragrafo Specifiche tecniche.
A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme trasferite all?INPS dalla PAT e non utilizzate, saranno restituite alla Provincia mediante riaccredito.
Lo stesso avverr? ? come concordato nella Convenzione - nel caso di recesso anticipato.
Con la citata determinazione n. 188/2014, il Direttore della sede regionale INPS Trentino Alto Adige ? delegato per la rendicontazione dell?attivit? svolta.
6. Trattamento dei dati personali.
L?INPS e la PAT si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilit? nei confronti degli interessati, dei terzi e dell?Autorit? del Garante per la protezione dei dati personali.
7.Responsabilit? delle parti e contenzioso.
L?INPS non assume alcuna responsabilit? nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Provincia Autonoma nell?accreditamento all?INPS della somma occorrente per il pagamento del RA.
Nessuna responsabilit? graver? sull?INPS inoltre in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un?errata comunicazione della PAT e l?eventuale recupero degli importi corrisposti dovr? essere effettuato direttamente dalla medesima, la quale provveder? anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza dal beneficio.
Pertanto, eventuali ricorsi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna altres? a rifondere all?INPS eventuali spese riconducibili alla presente convenzione, anche se accaduti successivamente alla sua scadenza.
Per eventuali controversie giudiziarie la PAT ? l?unico titolare della legittimazione passiva.
8. Durata della Convenzione
La Convenzione ha validit? fino al 31 dicembre 2016.
L?Istituto potr? procedere, anche oltre tale data, al fine di completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro il predetto termine di validit?.
L?Inps e la PAT possono recedere in qualunque momento durante la vigenza della convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avr? effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
9. Specifiche tecniche
Per il pagamento del reddito di attivazione, non ? necessaria alcuna domanda da parte dell?interessato e verr? utilizzata, per la fase di pagamento, la procedura informatica DS WEB.
Le richieste di pagamento del reddito di attivazione pervenute dalla Provincia Autonoma, mediante trasmissione dei suddetti file XML, saranno consultabili accedendo in intranet ? Prestazioni a sostegno del reddito, al link:
Richieste di pagamento sussidi pervenute via web da Regioni e Province Autonome.
L?applicazione prevede una prima fase per la Validazione dei file di richieste pagamenti pervenuti, per gli operatori di Sede Regionale autorizzati.
In questa fase ? possibile consultare gli elenchi di richieste di pagamento pervenute dalla PAT e non ancora validati. Per ciascun file viene evidenziato il totale dei pagamenti richiesti con detto elenco, al fine di consentire la verifica della capienza finanziaria; una volta completata la verifica sar? possibile validare l?elenco esaminato per renderlo disponibile alle successive fasi di lavorazione.
Le richieste di pagamento presenti nei file validati saranno rese disponibili agli operatori di sede autorizzati che, a questo fine, dovranno selezionare il link Richieste di pagamento sussidi pervenute. In questa fase ? possibile consultare i dati di dettaglio di ogni singola richiesta di pagamento e provvedere alla validazione delle richieste da inviare in pagamento.
Infine attivando il link Acquisizione richieste sussidi in DsWeb, sar? possibile acquisire le richieste selezionate in DsWeb per procedere al pagamento delle stesse.
Maggiori informazioni sui servizi di gestione delle richieste di pagamento pervenute sono disponibili accedendo al manuale online disponibile al link su indicato.
Le richieste di pagamento in questione verranno acquisite in DsWeb come ?domande di tipo E ? sussidi? .
Il codice con cui verranno acquisiti in DsWeb le indennit? di Reddito di Attivazione, sar? il seguente:
Cod. Indenn.: RATA (pag. mensile Reddito di Attivazione ASpI Provincia Autonoma di Trento)
Cod. Indenn.: RATM (pag. mensile Reddito di Attivazione miniASpI Provincia Autonoma di Trento)
Regione : 05 (codice regionale che individua la Regione Trentino Alto Adige)
Anno pagamento: 14 (per l?anno 2014, anno di avvio del pagamento)
Per il pagamento delle stesse occorrer? utilizzare i servizi di Pagamento Interventi per l?occupazione.
Secondo quanto stabilito nella Convenzione, il reddito di attivazione non deve essere corrisposto in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Al riguardo l?applicazione non consentir? di acquisire in pagamento richieste per i cui beneficiari siano presenti altre domande ?aperte? ovvero prestazioni di disoccupazione non agricola erogate in periodi anche parzialmente sovrapposti ai periodi di pagamento richiesti. Inoltre per ciascun potenziale beneficiario dell?indennit? in questione sar? consultabile il Fascicolo del soggetto per un esame completo della posizione del lavoratore.
Gli operatori, pertanto, in presenza di prestazioni non compatibili ? come gi? sopra indicato - non dovranno procedere al pagamento del reddito di attivazione e dovranno darne tempestiva comunicazione alla Sede regionale, alla Sede provinciale e alla Provincia Autonoma.
10. Regime fiscale.
L?indennit? in questione ? considerata, ai sensi del comma 2 dell?art. 6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, pertanto ? soggetta al regime della tassazione corrente ai sensi dell?art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all?art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Il sostituto ? tenuto a rilasciare la certificazione unica dei redditi.
L?importo riconosciuto all?INPS dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base dei criteri stabiliti al punto 5 della Convenzione, ? esente da IVA ai sensi del disposto dell?articolo 10, numero 1 del DPR 633/1972.
11. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dall?erogazione del Reddito di Attivazione ai beneficiari, finalizzato all?integrazione delle indennit? di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in applicazione della Convenzione in oggetto, attuativa del d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28, si istituiscono una serie di conti (cfr. allegato n. 2), nell?ambito della Gestione per l?erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).
L?accreditamento preventivo della provvista finanziaria, da parte della Provincia Autonoma di Trento, sulla contabilit? speciale di Tesoreria della Direzione provinciale INPS di Trento, a copertura dell?onere derivante dall?erogazione del beneficio in parola, nonché del corrispettivo riconosciuto all?Istituto a fronte del servizio reso, dovr? essere imputato contabilmente in AVERE del nuovo conto GPZ10196.
La procedura informatica che consente la liquidazione di tali prestazioni, mediante la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, dovr? effettuare la seguente scrittura contabile sulla contabilit? di Sede:
GPZ35196 a GPZ11196
a GPZ27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).
Successivamente, sar? generato il mandato di pagamento accentrato sulla contabilit? di Direzione generale e chiuso poi il debito sulla contabilit? di Sede, a seguito dell?avvenuto pagamento delle prestazioni ai beneficiari.
Sulla contabilit? della Sede provinciale di Trento, nel medesimo biglietto contabile (tipo doc. "PN?), predisposto direttamente dalle procedure che dispongono il pagamento accentrato, verr? rilevato l?addebitamento alla Provincia Autonoma di Trento della prestazione erogata per suo conto, attraverso la valorizzazione in DARE del nuovo conto GPZ00196 ed in AVERE del conto GPZ25196, anch?esso di nuova istituzione, per un importo corrispondente a quello risultante dal conto gi? menzionato GPZ35196.
Conseguentemente, i saldi dei conti GPZ25196 e GPZ35196 dovranno costantemente concordare.
La Sede provveder? ad assumere manualmente il credito e ad addebitare alla Provincia Autonoma di Trento gli oneri relativi all?erogazione delle prestazioni, nonché il rimborso spese per il servizio reso, mediante la seguente scrittura contabile:
GPZ10196 a GPZ00196
a GPZ24150 (per la rilevazione del rimborso degli oneri di
gestione).
L?importo del conto GPZ00196 dovr? corrispondere all?onere per le prestazioni erogate.
Sar? cura della sede verificare, attraverso la consistenza del saldo del conto GPZ10196, la congruit? della provvista ricevuta dalla Provincia Autonoma di Trento, che dovr? essere sufficiente a coprire anche il rimborso dei costi di gestione.
Eventuali riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari a tale titolo, sulla base del flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d?Italia, andranno rilevati sulla contabilit? di Direzione generale al conto d?interferenza in uso GPA55180, movimentabile esclusivamente dalla procedura automatizzata.
La chiusura del conto d?interferenza sulla Sede provinciale avverr? in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con l?indicazione del seguente nuovo codice bilancio:
03135 ? Somme non riscosse dai beneficiari ? Reddito di Attivazione (Convenzione INPS-PAT, d.lgs.5 marzo 2013, n. 28).
Nell?allegato n. 2, si riportano le variazioni apportate al piano dei conti.
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Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi