INDICE
1. Premessa
2. Finalità dei programmi formativi
3. Criteri di accesso
4. Misura della prestazione
5. Presentazione della domanda
6. Istruttoria della domanda
6.1 Fase di approvazione del progetto formativo
6.2 Fase di erogabilità
7. Istruzioni operative per il conguaglio del finanziamento. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
8. Regime transitorio
8.1 Presentazione della domanda
8.2 Istruttoria e pagamento nel regime transitorio
9. Regime fiscale
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, prevede che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi “un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
L’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tali programmi formativi possono essere cofinanziati dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ciascun intervento viene concesso previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite dal Fondo.
L’intervento viene concesso nel rispetto dei criteri di priorità fissati dall’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto interministeriale n. 95269/2016, per i casi in cui le risorse del Fondo non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste delle aziende.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’accesso ai predetti finanziamenti e per la gestione amministrativa delle relative domande, nonché le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, ai fini del conguaglio della prestazione da parte delle aziende, e per la gestione del periodo transitorio.
2. Finalità dei programmi formativi
La deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022 (Allegato n. 1), adottata dal Comitato amministratore del citato Fondo, ha definito, in conformità al quadro normativo vigente, la regolamentazione applicativa per l’accesso alla prestazione in commento, individuando altresì le differenti tipologie di interventi formativi finanziabili.
Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:
a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.
3. Criteri di accesso
L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto.
Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 405/2022 del Comitato amministratore del citato Fondo, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale n. 95269/2016, ciascuna azienda in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, potrà accedere all’intervento formativo di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2, entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima.
L’accesso agli interventi formativi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 2 potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con il versamento del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende.
4. Misura della prestazione
La misura dell’intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla retribuzione oraria lorda di riferimento di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016, moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
In riferimento alle modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento, si rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 61 del 24 maggio 2022 e al relativo allegato.
Si precisa altresì che per i progetti formativi riguardanti i lavoratori in NASpI, il dies a quo per il calcolo della retribuzione oraria lorda non farà riferimento alla data di presentazione della domanda, ma a quella del licenziamento.
L’importo finanziabile per gli interventi formativi viene determinato entro i limiti finanziari sopra descritti, nonché tenuto conto delle risorse disponibili nel Fondo.
5. Presentazione della domanda
In base alla tipologia di intervento da richiedere, la domanda di accesso deve essere presentata:
1) per i progetti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti;
2) per i progetti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo;
3) per i progetti di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante:
- la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti;
- la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e all’articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.
La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall'autorità competente e dei verbali d'istruzione e/o esame rilasciati dall'ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell'intervento).
Con successivo messaggio sarà data notizia del rilascio del nuovo modello di domanda.
6. Istruttoria della domanda
L’intero procedimento istruttorio, svolto dalla Filiale metropolitana di Roma Eur, si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.
6.1 Fase di approvazione del progetto formativo
All’atto della ricezione della domanda, la Filiale metropolitana di Roma Eur provvederà a verificare:
All’esito degli adempimenti istruttori svolti, la Filiale metropolitana di Roma Eur predisporrà la proposta di deliberazione, che sarà inoltrata, per il tramite della Direzione generale, al Comitato amministratore del Fondo, per la sua adozione.
La deliberazione di approvazione del progetto formativo non determina per il Fondo alcun impegno finanziario di spesa, in quanto con la sua assunzione il Comitato amministratore si limita esclusivamente a esprimere il proprio parere sui contenuti del progetto formativo e dell’accordo sindacale.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016, la deliberazione non può riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.
La Filiale metropolitana di Roma Eur, tramite PEC comunicherà all’azienda interessata l’esito della deliberazione di approvazione del progetto formativo adottata.
6.2 Fase di erogabilità
Una volta adottata la deliberazione di approvazione del progetto formativo, l’iter istruttorio si completa con la predisposizione, a cura della Filiale metropolitana di Roma Eur, della deliberazione di erogabilità del finanziamento richiesto, la cui adozione, da parte del Comitato amministratore del Fondo in oggetto, è subordinata a una serie di adempimenti, sia aziendali sia a cura della Struttura competente dell’INPS.
L’azienda, rientrando all’interno della domanda precedentemente inoltrata per il tramite dei servizi online del portale INPS, dovrà provvedere alla rendicontazione della formazione erogata, inserendo l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, della retribuzione oraria lorda di riferimento, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
La rendicontazione aziendale del progetto formativo dovrà riguardare l’intero periodo formativo svolto e autorizzato dal Comitato amministratore con la deliberazione di ammissibilità.
Una volta pervenuta la rendicontazione aziendale, la Filiale metropolitana di Roma Eur provvederà a verificare:
L’ammontare del finanziamento viene stimato dall’Istituto sulla base dei dati forniti dall’azienda all’atto della rendicontazione.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Filiale metropolitana di Roma Eur predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa scheda per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo in oggetto, per l’adozione della relativa deliberazione di erogabilità.
L’esito della deliberazione di erogabilità sarà comunicato all’azienda interessata dalla Filiale metropolitana di Roma Eur tramite PEC, e alla Struttura territoriale di competenza che provvederà all’attribuzione per un periodo di validità di tre mesi del codice di autorizzazione “6M”, avente il significato di “Azienda ammessa al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale”.
7. Istruzioni operative per il conguaglio del finanziamento. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti, secondo le seguenti modalità.
All’interno del flusso Uniemens, nella sezione
8. Regime transitorio
Ai sensi del punto 7 della citata deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022, in via transitoria, il contributo al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI entro il termine fissato dall’INPS, viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro.
8.1 Presentazione della domanda
Durante il regime transitorio, la domanda - il cui contenuto e modalità di presentazione sono analoghi a quelli descritti al precedente paragrafo 5 - potrà dunque riguardare un’ulteriore tipologia di intervento, rivolta esclusivamente ai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI che abbiano sostenuto, a proprie spese, attività formative per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, entro e non oltre la data di pubblicazione della presente circolare.
Qualora i programmi formativi riguardino lavoratori in CIGS, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro presso cui erano in forza i lavoratori in CIGS, mentre per i progetti formativi sostenuti dai lavoratori in mobilità o ASpI/NASpI deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.
La domanda deve essere corredata esclusivamente dall’elenco dei lavoratori beneficiari degli interventi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, della retribuzione oraria lorda di riferimento e delle coordinate bancarie (IBAN).
All’atto della domanda l’azienda dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale richiede l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall'autorità competente e dei verbali d'istruzione e/o esame rilasciati dall'ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell'intervento), rendendosi disponibile a fornirla qualora venisse richiesta dall’INPS.
Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella home page inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Portale aziende, consulenti e associazioni di categoria” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” e poi scegliere “Fondi di solidarietà”.
Il manuale rivolto ad aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.
8.2 Istruttoria e pagamento nel regime transitorio
L’istruttoria delle domande riferite al regime transitorio prevede un’unica fase finalizzata alla predisposizione, a cura della Filiale metropolitana di Roma Eur, della deliberazione di erogabilità del finanziamento.
L’azienda istante potrà accedere agli interventi formativi riguardanti lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI nei limiti del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con il versamento del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 2, già autorizzati alle medesime aziende.
L’accesso agli interventi formativi riguardanti lavoratori in CIGS potrà invece avvenire nei limiti del 40% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda dalla singola azienda istante in regola con il versamento del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del D.I n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2, già autorizzati alla medesima.
La Filiale metropolitana di Roma Eur, una volta pervenuta la domanda, provvederà a verificare:
L’ammontare del finanziamento viene stimato dall’Istituto sulla base dei dati forniti dall’azienda all’atto della domanda. A tale fine, si precisa che la stima della retribuzione da finanziare per ciascun lavoratore terrà conto di un numero di ore pari a quattro, così come espressamente previsto dalla stessa deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Filiale metropolitana di Roma Eur predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa scheda per l’invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo finanziabile, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa deliberazione di erogabilità.
L’esito della deliberazione di erogabilità sarà comunicato tramite PEC all’azienda interessata dalla Filiale metropolitana di Roma Eur.
L’intervento, una volta autorizzato, verrà erogato al singolo lavoratore direttamente dall’INPS.
9. Regime fiscale
Le prestazioni integrative in oggetto per interventi formativi relativi al mantenimento di brevetti, licenze o attestati sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI, per effetto dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono da ritenersi reddito sostitutivo e, quindi, assimilato al reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. Pertanto, le stesse sono assoggettate alle aliquote previste all’articolo 11 del TUIR, con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, qualora non siano già fruite su altra prestazione erogata dall’Istituto.
10. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi agli interventi formativi in argomento saranno rilevati nell’ambito del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 – GVR.
Per rilevare contabilmente le prestazioni che saranno valorizzate nei flussi Uniemens con il codice elemento già esistente “L112”, avente il significato di “Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo”, si utilizzerà il conto in uso GVR30110, che sarà opportunamente ridenominato.
Per le prestazioni che saranno erogate, in via transitoria, direttamente ai beneficiari per il tramite della procedura “pagamenti accentrati”, si utilizzerà il conto GVR30115, già in uso, da ridenominare.
Il debito nei confronti dei beneficiari verrà rilevato al consueto conto GVR10130.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3079”, che sarà adeguato nella denominazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si utilizzerà il conto già esistente GVR24130.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio già esistente “1098”, opportunamente ridenominato.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GVR00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1098”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
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