Allineamento aliquote contributive per l'anno 1999 a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'art. 145, comma 30 della legge 23.12.2000, n. 388. Legge 20.8. 2001, n. 334 di conversione del decreto 3.7.2001, n. 256. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 14 del 15.01.2002
SOMMARIO: Modalità per il recupero dei contributi relativi all'anno 1999 previsto dalla legge 20 agosto 2001, n. 334 di conversione del decreto 3 luglio 2001, n .256 in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Riepilogo delle aliquote contributive dovute per l'anno 1999 (allegato 1)
Il D.lgs. 29 giugno 1996, n.414 all'art.1, comma 1, ha previsto la soppressione, con effetto dal 1 gennaio 1996, del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e al successivo comma 2, lettera a) ha previsto, per i lavoratori di cui all'art.4, comma 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995, l'iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l' IVS dei lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata nell'ambito del FPLD, ai sensi dell'art.1, comma 4 del predetto decreto legislativo n.414.
Lo stesso decreto legislativo, all 'articolo 2, comma 1, ha stabilito il contributo al FPLD dovuto per il predetto personale nella misura del 36,46% delle retribuzioni imponibili, di cui l'11,219% a carico dei lavoratori.
L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ha previsto, per l'anno 1999, la riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.414 mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale (vedi circ.n. 109 del 23.5.2001).
La legge 20 agosto 2001, n. 334 (all.n.2) di conversione del decreto 3 luglio 2001, n. 256 (all.n.3), in attuazione di quanto previsto dall'art. 145, comma 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto, a favore delle predette aziende un finanziamento di 300 miliardi per la copertura degli oneri sopportati in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive a quelle medie del settore industriale. Con Decreto Ministeriale del 6.11.2001, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (all.n.4), è stata data attuazione alla norma di cui sopra; pertanto le aliquote contributive a carico dalle aziende del settore per l'anno 1999 debbono essere ridotte nelle seguenti misure percentuali:
Lavoratori iscritti al 31.12.1995 :
FPLD | 1,431 | (da 25,241 a 23,810) |
CUAF | 3,720 | (da 6,200 a 2,480) |
MATERNITA' | 0,570 | (da 1,230 a 0,660) |
Totale | 5,721 |
Lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto:
FPLD (Maggiorazione ex art.2, D.l.vo. 414/96) | 2,507 | (da 2,507 a 0) |
CUAF | 3,720 | (da 6,200 a 2,480) |
MATERNITA' | 0,570 | (da 1,230 a 0,660) |
Totale | 6,797 |
Lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale:
FPLD (Maggiorazione ex art.2, D.L.vo. 414/96) | 2,740 | (da 2,740 a 0) |
CUAF | 3,720 | (da 6,200 a 2,480) |
MATERNITA' | 0,570 | (da 1,230 a 0,660) |
Totale | 7,030 |
Per il recupero delle differenze contributive in parola, le aziende sono autorizzate a portare in detrazione gli importi risultanti dalla riduzione contributiva inserendoli nel mod. DM10, utilizzando il codice di nuova istituzione "R270" da riportare nel quadro "D" del modello stesso che assume il significato di "riduzione contributi legge 334/2001".
Il recupero di dette somme, attraverso il mod. DM10, potrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
Per completezza di informazione si richiamano le circolari n.181 del 28 settembre 1999 e n.13 del 24 gennaio 2000 riguardanti rispettivamente l'allineamento delle aliquote relative all'anno 1998 e l'allineamento delle aliquote relative agli anni 2000 e 2001.
Le aliquote in questione restano confermate a decorrere dall'1.1. 2002, così come specificatamente previsto dall' art. 43 - comma 1, lett.b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Anche il contributo per la maternità resta confermato nella misura dello 0,46% (art.43-comma 1, lett.a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell'onere derivante dalla riduzione delle aliquote contributive di che trattasi, il cui importo viene evidenziato nel mod. DM 10 dai datori di lavoro interessati secondo le modalità sopra indicate, è stato istituito il conto GAW 37/61 (v. allegato n.5), essendo l'onere stesso posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Per la movimentabilità del suddetto conto, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del codice documento "95").
Allegato 1
ANNO 1999
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto
- Personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri
- Personale assunto post 31.12.1995 iscrivibile al FPLD.- Gestione separata.
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale
- Personale in forza al 31/12/1995, già iscritto al Fondo autoferrotranvieri
CSC 1.15.01 e 1.15.03 CA 2B
CSC 1.15.01 e 1.15.03 CA 2B e 3G
Voci Contributive | Operai | Impiegati | Dirigenti |
% | % | % | |
FPLD (***) | 32,70 | 32,70 | |
DS (*) | 1,61 | ||
CUAF | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
TFR | 0,20 | 0,20 | |
Malattia (**) | 2,72 | 2,72 | |
Maternità | 0,66 | 0,66 | |
Totale | 38,76 | 38,76 | 4,09 |
ANNO 1999
Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a gestione governativa o regionale
- Personale assunto post 31.12.1995, iscrivibile al FPLD.- Gestione separata
CSC 1.15.01 e 1.15.03 CA 2B e 3G
Voci Contributive | Operai | Impiegati | Dirigenti |
% | % | % | |
FPLD (***) | 32,35 | 32,35 | |
DS (*) | 1,61 | ||
CUAF | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
TFR | 0,20 | 0,20 | |
Malattia (**) | 2,72 | 2,72 | |
Maternità | 0,66 | 0,66 | |
Totale | 38,41 | 38,41 | 4,09 |
Carico dip. | 8,89 | 8,89 | |
carico az. | 29,52 | 29,52 | 4,09 |
(*) Le aziende destinatarie del RD 148/31 sono esonerate dal contributo in quanto assicurano la stabilità di impiego; le aziende escluse dalla sfera di applicazione del RD 148/31 sono tenute al versamento del contributo nella misura dell'1,61%.
(**) L'aliquota è dovuta nella misura del 2,22% per le aziende che non applicano il RD 148/31 e che, pertanto, liquidano la prestazione nella misura prevista per i lavoratori dell'industria; per il personale impiegatizio il contributo non è dovuto.
(***) Sulla quota di retribuzione eccedente per il 1999 il limite annuo di L. 65.280.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in L. 5.440.000, è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a totale carico del lavoratore.
ANNO 1999
Pubblici servizi di trasporto gestiti in economia da parte degli Enti Territoriali
Voci Contributive | Operai | Impiegati | Dirigenti |
% | % | % | |
FPLD | |||
DS (*) | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
CUAF | |||
TFR | |||
Malattia | |||
Maternità | |||
Totale | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
carico dip. | |||
carico az. | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
(*) Il contributo è dovuto per il personale per il quale non ricorre la stabilità di impiego.
(**) Il contributo è dovuto per il personale senza stabilità di impiego fino all'avvenuta iscrizione all' INPDAP.
Allegato 2
LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 334 (vedi in raccolta)
Allegato 3
Decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (vedi in raccolta)
Allegato 4
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
D. D. n. 23/TPL
Il Direttore dell'Unità di Gestione
Autotrasporto di Persone e Cose
VISTA la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001), articolo 145, comma 30;
VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 334 recante "Interventi urgenti nel settore dei trasporti";
VISTO l'art. 3 bis del citato decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, nel quale è disposto che al comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40" sono sostituite dalle seguenti: "nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale";
VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale Trasporti - Tesoro n. 81/T del 30 maggio 2001 registrato all'Ufficio centrale di Bilancio il 3 giugno 2001 con il n. 267, con il quale è stato previsto di procedere con separato provvedimento all'erogazione a favore dell'INPS delle risorse occorrenti a compensare gli oneri finanziari connessi al mancato allineamento di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTA la nota del Dipartimento Trasporti Terrestri - Unità di Gestione APC - APC 1 n. 423/TPL del 24 settembre 2001, indirizzata all'INPS, con la quale è stato chiesto di quantificare l'onere complessivo sopportato dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
VISTA la nota dell'INPS n. 27.16.560 del 16 ottobre 2001 con la quale è stato certificato che le minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive ammontano a lire 299.917.000.000;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento Trasporti Terrestri prot. n. 1279 del 30 marzo 2001 con il quale è affidata al Direttore dell'Unità di Gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 1270;
DECRETA
E' autorizzato l'impegno e il contestuale pagamento della somma di lire 299.917.000.000 (duecentonovantanovemiliardinovecentodiciassettemilioni) sul cap. 1270 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'Unità Previsionale di Base 2.1.2.8 "Sgravi e agevolazioni contributive", per l'anno finanziario 2001 a favore dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale sul c/c n. 20950 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
06 novembre 2001
Allegato 5
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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