Variazione del tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2008. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 140 del 21.12.2007
SOMMARIO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2007. Variazione del tasso interessi legali al 3% con decorrenza dal 1° gennaio 2008
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto del 12 dicembre 2007 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d’anno il saggio degli interessi legali, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il nuovo tasso sarà, quindi, applicato nei casi previsti dalla vigente normativa, ai crediti contributivi il cui pagamento avverrà dal 1° gennaio in poi.
Si rammenta che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali, può essere concessa, nei casi previsti dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, a condizione che siano stati integralmente versati i contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali e sulla base delle delibere adottate dai Consigli di Amministrazione in applicazione di direttive ministeriali.
Le direttive cui si deve fare riferimento sono state emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica e in base ad esse il Consiglio di Amministrazione ha approvato una delibera che disciplina dettagliatamente la materia (vedi circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
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