Sommario:
INDICE
Premessa
Lavoratori interessati
Eventi rientranti nell'ambito di applicazione della norma
Requisiti reddituali e contributivi
1. Premessa
L'articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'inserimento dell'articolo 2-bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata) che testualmente recita:
Con la presente circolare si illustrano le citate novità normative, rinviando, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia dall'Istituto con la circolare n. 77/2013.
La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
L'espressione letterale della citata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.
L'articolo 16 del decreto-legge n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 128/2019, stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 5 settembre 2019. Pertanto, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente - anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.
4. Requisiti reddituali e contributivi
La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.
Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:
A) Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)
A seguito dell'entrata in vigore della norma in esame, la misura dell'indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Conseguentemente, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
B) Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 - art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)
La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l'indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate
Conseguentemente, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
C) Indennità di malattia (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017)
I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.
Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.
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Verranno fornite, con apposito messaggio, alle Strutture territoriali specifiche istruzioni operative per la gestione delle domande e/o dei certificati relativi agli eventi di malattia e di degenza ospedaliera insorti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019.
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