INDICE
1. Premessa
2. Esonero dall'obbligo di versamento del contributo addizionale
3. Oneri di spesa e monitoraggio
4. Istruzioni operative
5. Istruzioni contabili
1. Premessa
Come noto, l'articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", ha novellato l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introducendo nel nostro ordinamento, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione.
Il nuovo articolo 41 del citato decreto legislativo, rubricato "Contratto di espansione", prevede che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.
Il comma 2 dell'articolo 41 precisa il contenuto che deve avere il suddetto contratto, definito di natura gestionale.
In particolare, per quanto attiene ai lavoratori già in organico, il contratto deve indicare"la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5" (cfr. l'art. 41, comma 2, lett. d, del D.lgs n. 148/2015).
La norma prevede, quindi, che per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico di cui al comma 5 dell'articolo 41, al fine di garantire loro un'adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all'aggiornamento delle loro competenze professionali, l'impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le caratteristiche e la durata dell'integrazione salariale, alla quale possono accedere i lavoratori indicati nel contratto di espansione, sono precisate al comma 7 dell'articolo 41.
2. Esonero dall'obbligo di versamento del contributo addizionale
Con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti all'applicazione dell'integrazione salariale prevista dal comma 7 dell'articolo 41 e ha comunicato le disposizioni di prassi ed operative alle quali deve attenersi il datore di lavoro.
In particolare, con la suddetta circolare si è rilevato che all'integrazione salariale di cui al comma 7 dell'articolo 41 sono applicabili le disposizioni relative alla disciplina del contributo addizionale (cfr. l'art. 5 del D.lgs n. 148/2015) e al termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni erogate dal datore di lavoro (cfr. l'art. 7 del D.lgs n. 148/2015).
Con riferimento all'obbligo di versamento del contributo addizionale, al paragrafo 4 della citata circolare n. 98/2020 si è specificato che per l'integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione "l'azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate".
Al riguardo, è necessario fare presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha successivamente precisato che l'impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall'obbligo di versamento del contributo addizionale.
Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.
Conseguentemente, per le integrazioni salariali di cui all'articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.
Il datore di lavoro potrà quindi procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo con le modalità esposte al successivo paragrafo 4.
Restano ferme, invece, sia le disposizioni in materia di decadenza previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015, sia le indicazioni già fornite ai punti 1, 2 e 3 della citata circolare n. 98/2020 in ordine agli aspetti legati all'ambito di applicazione dell'intervento di CIGS, alla natura e caratteristiche dello stesso e alla durata del trattamento.
3. Oneri di spesa e monitoraggio
Il trattamento di integrazione salariale erogato in riferimento alle riduzioni orarie previste dal contratto di espansione è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020 (cfr. l'art. 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015).
Alla luce di quanto sopra illustrato, nell'attività di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa affidata all'Istituto si deve computare anche il mancato gettito conseguente all'esonero dal versamento del contributo addizionale (oltre l'onere della contribuzione figurativa, come già indicato dalla circolare n. 98/2020).
4. Istruzioni operative
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, vengono confermate le modalità operative indicate nella circolare n. 98/2020. I datori di lavoro esporranno il codice già in uso "L046", avente il significato di "Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)", nell'elemento / / / / / /, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento , presente allo stesso percorso.
Si ricorda infine, che per l'integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione "l'azienda non è tenuta al pagamento del contributo addizionale". Nel caso in cui sul periodo di paga settembre 2020 le aziende interessate abbiano provveduto al versamento del contributo addizionale, la procedura di calcolo provvederà alla sua restituzione con l'emissione di eventuale nota di rettifica.
5. Istruzioni contabili
I sistemi di rilevazione contabile saranno adeguati per recepire quanto precisato al precedente paragrafo 4.