Circolare INPS n. 144 del 02.08.2002

Inquadramento gestori stabilimenti balneari
Circolare INPS n. 144 del 02.08.2002

SOMMARIO: Conferma della classificazione nel settore terziario dell’attività svolta da gestori degli stabilimenti balneari e della loro iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali

Nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 259 del 20 dicembre 1996 e con messaggio del 10/8/1999, n. 5647, si conferma che l’attività svolta dai gestori degli stabilimenti balneari deve essere classificata nel settore terziario, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.29 della legge n.160/1975 e dall’art.1, comma 202, della legge n. 662/1996 e, quindi, ricondotta alla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali
A tal riguardo si evidenzia, al di la dell’esplicita previsione normativa, che l’attività degli stabilimenti balneari può essere svolta soltanto previa l’autorizzazione amministrativa prevista per i pubblici esercizi e si concretizza, di norma, nell’offerta al cliente di servizi articolati e tra loro interconnessi quali, ad esempio, il noleggio di cabine e di attrezzature varie, servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, animazione, intrattenimento, custodia valori, sorveglianza bambini, assistenza ai clienti, offerta di eventuali, ulteriori servizi commerciali (boutique, edicola, tabaccheria, ecc.)
Si è in presenza, in definitiva, di attività commerciali, turistiche e di servizi, riconducibili, comunque, al settore terziario.
Il predetto orientamento non appare suscettibile di modifiche ancorché siano intervenute pronunce di giudici di merito che, in talune fattispecie, hanno ritenuto valido l’inquadramento nel settore dell’artigianato operato da talune Commissioni provinciali per l’ artigianato.
Tutto ciò premesso ed al fine di scongiurare che l’Istituto possa soccombere in giudizio per mancanza di oggettivi elementi di valutazione, si rende indispensabile che le Sedi, nelle situazioni che abbiano dato luogo all’instaurarsi del contenzioso, rappresentino argomentatamente l’orientamento su esposto dinanzi alle Commissioni per l’Artigianato e, in ogni caso, esperiscano puntuali accertamenti ispettivi sulle strutture interessate, per verificarne le caratteristiche organizzative, la configurazione, nonché, ove necessario, l’attività esercitata con carattere di prevalenza.
L’esito di tali accertamenti ispettivi dovrà essere portato immediatamente a conoscenza degli Uffici legali interessati e della scrivente Direzione.

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