Circolare INPS n. 144 del 11.11.2010

Decreto Interministeriale 17 maggio 2010. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili
Circolare INPS n. 144 del 11.11.2010

SOMMARIO: L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti

Generalità.
Come noto, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 - che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - è stato abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1, c. 148 della legge n. 311/2004.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma citata [1] dispone – peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati [2] ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Per l’anno 2007, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 17 maggio 2010 (allegato 1) che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri indicati nel decreto medesimo.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto ministeriale, potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2007.

Modalità operative. Adempimenti a carico delle Sedi.
Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “L215”,da valorizzare nell’Elemento , , , del flusso UNIEMENS.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[3].
Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.
A tal fine, le aziende richiedenti dovranno produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso secondo le modalità ordinarie.[4] .

Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile delle somme di che trattasi si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 17 maggio 2010 (GU n. 216 del 15-9-2010 )
Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale. (10A10996)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(Visto...)
Decreta:

Art. 1
1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.
Art. 2
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati acquisiti mediante il comunicato dell' 8 febbraio 2008 del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo le somme residue ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza 2007, secondo il prospetto allegato, parte integrante del presente decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono completa capienza - la percentuale di riparto del 57,6765083251847 % data dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;
Art. 3
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse complessive di cui al prospetto allegato, a valere su apposita evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
2. L'INPS provvede ad erogare le somme alle aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle modalità previste per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
3. L'erogazione di cui al comma 2 é subordinata alla verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle aziende interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
________________________________________
[1] Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della legge n. 58/2005.
[2] Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.
[3] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993
[4] La ditta dovrà effettuare la richiesta di DURC attraverso l’apposita procedura telematica – www.sportellounicoprevidenziale.it – selezionando l’opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

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