Premessa
Con la circolare n. 124 del 18 ottobre 2012 sono state richiamate sinteticamente le disposizioni normative e procedurali utili a disciplinare l?erogazione di specifiche prestazioni proprie delle gestioni ex INPDAP, quali l?erogazione dei trattamenti di fine servizio (indennit? di buonuscita e indennit? premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto (TFR), il trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare e l?erogazione dell?indennit? di morte dell?Assicurazione sociale vita.
Come indicato in oggetto, con la presente circolare si forniscono istruzioni sul pagamento del contributo dovuto per la prosecuzione dell?iscrizione alla citata Assicurazione sociale vita da parte dei dipendenti cessati dal servizio.
L?art. 29 della legge n. 155 del 23 aprile 1981 disciplina l?erogazione di un?indennit? di morte erogata in caso di decesso degli iscritti all?Assicurazione sociale vita e/o dei loro familiari a carico. Alla suddetta Assicurazione sono iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico nonché i lavoratori dipendenti di altri enti ed istituzioni pubbliche che ne hanno ottenuto l?iscrizione in via facoltativa o tramite convenzione.
Il lavoratore iscritto all?Assicurazione sociale vita ha facolt?di proseguire volontariamente l?assicurazione anche in caso di cessazione dell?attivit? lavorativa, purché ne faccia domanda entro un mese dalla data di pensionamento e a condizione che possa far valere almeno 5 anni di iscrizione in attivit? di servizio.
Gli iscritti che hanno chiesto di proseguire volontariamente l?iscrizione anche dopo la cessazione dell?attivit? lavorativa finora effettuavano il pagamento del contributo mediante il modello F24.
Al fine di razionalizzare la procedura di riscossione del suddetto contributo e con l?obiettivo di agevolare i pensionati, a partire dal 1? gennaio 2013, tutti i pensionati iscritti all?Assicurazione sociale vita (con esclusione delle categorie indicate al paragrafo 3) non dovranno pi? effettuare il pagamento del contributo con la suddetta modalit?.
L?INPS, infatti, sulla base delle informazioni presenti nel Casellario dei trattamenti pensionistici, provveder? a:
Questa nuova modalit? di pagamento del contributo riguarder?, pertanto, sia i soggetti che hanno gi? richiesto la prosecuzione dell?iscrizione all?Assicurazione sociale vitache coloro che dovessero effettuare la richiesta in futuro. Si precisa che, fino al momento della completa integrazione logistica, per la presentazione di una nuova domanda o per chiarimenti, sono competenti le sedi territoriali della gestione ex-INPDAP.
Dal 1?gennaio 2013, l?attuale codice causale di versamento del modello F24 specifico per i pensionati sar? disabilitato.
Dovranno invece proseguire il pagamento tramite modello F24 le categorie di lavoratori attivi e di pensionati indicate nel successivo paragrafo 3.
Queste categorie effettueranno il versamento tramite modello F24 utilizzando il codice causale P810, previsto per i lavoratori attivi.
Un?apposita lettera che informa delle novit? oggetto della presente circolare sta raggiungendo in questi giorni tutti i pensionati che hanno proseguito l?iscrizione all?Assicurazione sociale vita. In allegato si riporta il testo della comunicazione.
1. Modalit? di calcolo del contributo e di effettuazione della trattenuta
L?importo del contributo ? determinato calcolando lo 0,12% dell?ammontare lordo complessivo di tutte le pensioni dirette di cui l?iscritto ? titolare che risultino nel Casellario dei trattamenti pensionistici.
Nel suddetto calcolo non si tiene conto delle pensioni ai superstiti.
L?importo cos? calcolato verr? trattenuto annualmente sulla pensione diretta in pagamento nel mese di settembre. In caso di titolarit? di pi? pensioni dirette la trattenuta sar? operata sulla pensione di importo pi? elevato, a carico dell?INPS o della gestione ex INPDAP.
Nell?ipotesi in cui la rata della pensione su cui dovr? essere effettuata la trattenuta risulti incapiente per la contemporanea presenza di ritenute e/o di recuperi operati ad altro titolo, l?intero importo del contributo sar? prelevato successivamente sulla prima rata utile.
Si comunica che il calcolo del contributo mediante applicazione dell?aliquota dello 0,12% sull?ammontare delle pensioni dirette sar? effettuato anche per quelle particolari categorie, come i dipendenti civili di basi Nato, il cui contributo finora era stabilito in cifra fissa.
2. Scadenza della trattenuta ed autorizzazioni in corso d?anno
Come gi? detto, la trattenuta ? effettuata sulla rata in pagamento nel mese di settembre ed ? calcolata con riferimento agli importi delle pensioni dirette pagate nell?anno in corso.
Nel caso di nuove iscrizioni e di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria in corso d?anno che non consentano di applicare la trattenuta nel mese di settembre, si provveder? sulla rata di pensione in pagamento nel mese di settembre dell?anno successivo, effettuando il conguaglio con quanto dovuto anche per l?anno di autorizzazione.
Con la trattenuta sulla rata di settembre possono inoltre essere operati conguagli dovuti alla liquidazione di nuove pensioni o di tardive comunicazioni da parte degli Enti al Casellario dei trattamenti pensionistici, non risultanti quindi al momento del calcolo del contributo.
In caso di decesso dell?iscritto nel periodo intercorrente tra l?autorizzazione e l?effettuazione della prima trattenuta, il contributo sar? prelevato sull?importo della prestazione dovuta ai beneficiari.
3. Deroghe
Dovranno continuare ad effettuare il versamento del contributo con le modalit? in uso fino al 31 dicembre 2012, e cio? mediante modello F24, i titolari di sola pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall?INPS (e dall?ex INPDAP) e i lavoratori cessati dal servizio, non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito che dovranno effettuare il calcolo del contributo in misura pari allo 0,12% della retribuzione annua, riferita all?anno di cessazione del rapporto di lavoro
In particolare:
a. Per gli ex dipendenti e gli ex componenti dell?Assemblea Regionale Siciliana il versamento proseguir? secondo le modalit? previste da apposita convenzione e consistenti nel pagamento del contributo, a cura dell?amministrazione dell?Assemblea, utilizzando il modello F24 e valorizzando esclusivamente il codice causale P810 previsto per i lavoratori attivi.
In attesa del passaggio alla trasmissione delle comunicazioni analitiche di pagamento mediante la sezione ListaPosPA (DMA2) dell?Uniemens, il versamento del contributo continuer? ad essere accompagnato dall?invio della distinta mediante il mod. 1 Prev.
Permangono inoltre, in via transitoria, anche le attuali procedure di comunicazione della prosecuzione dell?iscrizione che, per effetto della citata convenzione, vengono gestite dall?amministrazione dell?Assemblea, non essendo necessaria la preventiva informativa di autorizzazione.
Le iscrizioni dei pensionati, pertanto, continueranno ad essere confermate, in fase transitoria, dall?amministrazione dell?Assemblea al verificarsi dell?evento che d? diritto alla prestazione.
Si fa riserva di successive istruzioni non appena saranno definite le procedure di utilizzo della trasmissione delle comunicazioni analitiche di pagamento (ListaPosPA dell?Uniemens) anche per il personale dell?Assemblea in attivit? di servizio o pensionato.
b. Gli iscritti all?Assicurazione gi? dipendenti da banche ed istituti di credito percettori di prestazioni di sostegno al reddito e di accompagnamento al pensionamento, erogate dai fondi di solidariet? di settore, dovranno continuare ad effettuare il pagamento con F24. Nella compilazione del suddetto modello dovranno per? utilizzare il codice causale P810 previsto per i lavoratori attivi, e non pi? quello previsto per i pensionati che sar? disabilitato.
Alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e al momento della domanda di pensione, dovranno effettuare la richiesta di prosecuzione dell?iscrizione all?Assicurazione sociale vita per consentire la riscossione del contributo mediante trattenuta sulla pensione.
4. Recesso
A decorrere dal 2013 gli iscritti che hanno proseguito volontariamente l?iscrizione all?Assicurazione sociale vita e che intendono recedere, rinunciando al beneficio, dovranno inviare apposita comunicazione alla sede INPS, gestione ex INPDAP, territorialmente competente.
La dichiarazione dovr? pervenire entro il 31 dicembre ed avr? effetto a partire dall?anno successivo.
Gli operatori della sede provvederanno a registrare nel Sistema informativo normalizzato (SIN) della gestione ex INPDAP la manifestazione della volont? di recesso.
5. Inserimento in SIN del pagamento con il modello F24
Dal 2013, i versamenti acquisiti sia mediante trattenuta sulla pensione sia tramite modello F24 (riferiti ai soggetti di cui al paragrafo 3), dopo l?accertamento da parte della competente Direzione Entrate, saranno registrati direttamente e automaticamente nel SIN.
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