Circolare INPS n. 145 del 20.08.2002

Contributi previdenziali sui redditi accertati dalla Agenzia delle Entrate per l' anno 1998 nei confronti degli artigiani, dei commercianti e dei professionisti iscritti alla gestione separata
Circolare INPS n. 145 del 20.08.2002

SOMMARIO: Decreto Legislativo n. 218 del 19.6.1997. L' Agenzia delle Entrate ha stabilito di inviare ai soggetti interessati da accertamento fiscale per l' anno 1998, un avviso con il quale viene loro richiesto il pagamento dei contributi calcolati sul maggior reddito accertato

Il Decreto Legislativo n. 218 del 19.6.1997, all’art. 2 c. 3 stabilisce che “L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi”.
Il successivo comma 5 dispone, fra l'altro, che “Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.”
L’Agenzia delle Entrate sta inviando, per l’anno 1998, ai soggetti interessati da tale decreto un avviso con il quale viene loro richiesto il pagamento dei contributi calcolati sul maggior reddito accertato.
Per completezza d'informazione, si rammenta che il procedimento di accertamento fiscale inizia con l'invio al contribuente dell'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione, accompagnato dalla determinazione induttiva dei ricavi e dei compensi effettuata dall'amministrazione finanziaria.
Qualora al contribuente sia notificato un avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall'invito descritto all'art.5 del citato decreto, è allo stesso consentito presentare un'istanza in carta libera per ottenere la formulazione della proposta di accertamento con adesione.
Tale istanza sospende per 90 giorni il termine per impugnare l'accertamento fiscale dinanzi alla Commissione Tributaria. Se il contribuente intende impugnare, presenta il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nelle forme previste dalla normativa fiscale e l'impugnazione comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento per adesione.
Se invece il contribuente aderisce all'accertamento ed intende quindi regolarizzare anche la posizione contributiva, può avvalersi dell'art.8 del citato decreto, versando la contribuzione in unica soluzione o in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Qualora l'importo complessivamente dovuto sia superiore a € 51.645,69 (pari a L. 100.000.000), il pagamento potrà avvenire anche in un massimo di dodici rate trimestrali. Se si avvale della rateazione il contribuente è tenuto a prestare garanzia (fidejussione o cauzione) con le modalità previste dall’art. 38 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 per il periodo di rateazione aumentato di un anno. L’importo in unica soluzione o la prima delle rate richieste deve essere versato entro 20 giorni dalla firma dell'atto conclusivo dell'accertamento per adesione.
Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente deve far pervenire all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, la relativa quietanza di pagamento e la documentazione relativa alla cauzione o alla fidejussione.
Le imposte o le maggiori imposte accertate con l’atto, ove non siano versate con le modalità sopraindicate, saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti e alle sanzioni pecuniarie irrogate.
Sul maggior reddito concordato o comunque accettato dal debitore, sono dovuti i contributi previdenziali eccedenti il minimale, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e quelli a percentuale per i liberi professionisti.
Per la riscossione di tali contributi è stato concordato con l’Agenzia delle Entrate di utilizzare il modello F24 contrassegnato dai codici (vedi circolare n. 98 del 28.5.2002):
- APMF per la gestione artigiani
- CPMF per la gestione commercianti
- LPMF per la gestione separata liberi professionisti
La sezione INPS del mod.F24 deve contenere la seguenti informazioni

Codice sede causale contr matr codice inps periodo dal periodo al importo
Xxxx APMF

codice fiscale titolare

01/98 12/98
Xxxx CPMF

"

" "
Xxxx LPMF " "

L’Agenzia delle Entrate provvederà a verificare l’avvenuto pagamento e ad inviare all'Istituto attraverso un flusso telematico, i dati necessari alla gestione successiva del credito per i contribuenti che non abbiano versato con le modalità indicate.

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