Circolare INPS n. 146 del 23.08.2002

Decreto 21 giugno 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Differimento, per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo Internet o mediante supporto magnetico, del termine per la presentazione della denuncia mensile. Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive
Circolare INPS n. 146 del 23.08.2002

SOMMARIO: Adempimenti per l datori di lavoro che si avvalgono della presentazione telematica delle denunce mensile DM10/2

Con circolare n. 191 del 31.10.2001 sono state fornite le istruzioni sulle modalità operative e sugli aspetti tecnici per la trasmissione delle denunce modello DM10/2 tramite Internet.
Come già precisato nella citata circolare, la contemporaneità delle scadenze di tutti gli adempimenti procedurali connessi all’assolvimento dei vari obblighi contributivi e fiscali comporta una notevole concentrazione delle attività da parte degli utenti automatizzati nelle giornate immediatamente precedenti o coincidenti con il giorno 16 di ogni mese.
Di conseguenza, con delibera n. 268 del 16 ottobre 2001, adottata ai sensi dell’art.10 della legge n.48/1988, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su proposta del Direttore Generale, ha concesso la possibilità di presentare mediante sistemi automatizzati le denunce DM10/2 oltre il giorno 16 del mese di scadenza del termine legale previsto per il pagamento dei relativi contributi e fino all’ultimo giorno del mese stesso.
Con decreto 21 giugno 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – pubblicato nella GU n. 152 del 1-7-2002 (allegato n. 1) - è stata approvata conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002, la summenzionata delibera che ha differito il termine per la presentazione delle denunce mensili in questione, all’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.
Resta fermo il termine di scadenza legale per il versamento dei contributi al giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.
Qualora il termine di presentazione differito (ultimo giorno del mese) cada di sabato o in giorno festivo questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Analogamente, in caso di autorizzazione al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento, ai fini della presentazione delle denunce con sistemi automatizzati, andranno sommati al termine di presentazione differito per effetto della summenzionata delibera.

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 giugno 2002 (GU n. 152 del 1-7-2002)

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