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Circolare INPS n. 147 del 03.09.2003

Art. 42 legge n. 289/2002. Confluenza dell’INPDAI nell’INPS. Istruzioni per le regolarizzazioni contributive. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 147 del 03.09.2003

SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni alle Sedi per la trattazione dei crediti accertati dall’ex INPDAI, dei crediti oggetto di regolarizzazione per periodi fino al 31.12.2002 e dei crediti oggetto di regolarizzazione per periodi dal 1.01.2003, nonché le modalità di compilazione dei modelli DM10/V

Con circolare n. 83 del 24 aprile 2003 sono state emanate le disposizioni in materia di versamento dei contributi relativi ai dirigenti di aziende industriali.
Si forniscono, ora, le istruzioni per la gestione sia delle regolarizzazioni contributive già accertate dall’ex INPDAI che saranno inserite nell’archivio predisposto dall'Istituto per il recupero dei crediti, sia di quelle derivanti dall’attività delle strutture dell’INPS stesso.
Tale archivio sarà alimentato da 3 tipologie di crediti e più precisamente da:
1) Crediti accertati dall’INPDAI con le modalità finora in uso.
Tali crediti comprendono sia quelli derivanti da attività ispettiva e da iniziative dell’Azienda o del lavoratore, sia quelli derivanti dal confronto tra i dati provenienti dalle denunce individuali ed i pagamenti effettuati dalle Aziende. Per questi ultimi, l’ex INPDAI ha ultimato, nel corso dell’ anno 2002, i controlli riferiti a tutto l’anno 1997.
Sono attualmente in corso, presso la struttura denominata P.D.A.I., i controlli relativi agli anni 1998 e 1999. I crediti derivanti da tali controlli saranno richiesti alle Aziende, a cura di tale struttura, con la diffida il cui testo viene allegato (all. n.1).
La diffida di pagamento comprende le sanzioni civili, calcolate con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello del periodo di riferimento e con l’aliquota relativa alla morosità, ai sensi della L. 388/2000, trattandosi di crediti sorti dopo l’entrata in vigore dell’attuale regime sanzionatorio;
2) Crediti relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, derivanti dai controlli che l’Istituto effettuerà tra i versamenti riferiti a tali anni e confluiti nelle casse dell’INPDAI con i dati provenienti dai modelli SA 770.
Crediti derivanti da regolarizzazioni attivate dall’INPS a far tempo dal 1.1.2003 e originati da attività ispettiva, da iniziative dell’Azienda o da denunce del lavoratore e riferiti a periodi non prescritti e comunque non successivi al 31.12.2002;
3) Crediti riferiti a periodi dal 1.1.2003.
Tali crediti saranno gestiti come specificato nell’apposito capitolo.

Crediti oggetto di regolarizzazione riferita a periodi fino al 31.12.2002
Per i crediti indicati al punto “1” sono in corso le operazioni di creazione di appositi files, a cura della struttura P.D.A.I, da trasferire nell’archivio Recupero Crediti DM. Essi affluiranno in inadempienze con il codice Tipo Segnalazione “54” avente il significato di “Contribuzione ex INPDAI”, in ossequio alle norme che prevedono l’evidenza di tali crediti in contabilità separata; per la gestione di queste inadempienze saranno emanate le relative disposizioni non appena si renderanno disponibili i dati per il caricamento nell’archivio.
Qualora l’Azienda intenda avvalersi del pagamento dilazionato e/o della riduzione delle sanzioni civili, dovrà presentare apposita domanda presso gli sportelli della citata struttura, siti in Roma, Viale delle Provincie n.196 cap 00162.
Tale struttura, dopo aver compilato la scheda istruttoria, ne curerà l’inoltro alla sede competente affinché la sottoponga alla decisione del Direttore regionale, unitamente ad eventuale altra domanda pervenuta presso la Sede per altre contribuzioni o altri periodi.
Eventuali domande ricevute dalle Sedi periferiche riguardanti i periodi oggetto della diffida di cui trattasi, dovranno essere trasmesse, fino a quando non saranno state completate tutte le operazioni di integrazione dei sistemi operativi, alla Struttura indicata, per omogeneità di trattazione.
Per la definizione delle domande di dilazione accolte o respinte dalla Sede Regionale si fa riserva di successive disposizioni.
Nel caso in cui l’Azienda, nel termine fissato con la diffida, non provveda al pagamento dell’importo dovuto e non richieda la rateazione, il credito sarà assoggettato a tutte le fasi di lavorazione necessarie previste per il recupero, ivi compresa l'iscrizione a ruolo, e saranno rideterminate, al tasso ordinario, le somme aggiuntive per ritardato pagamento secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 110 del 23.05.2001.
Nella stessa tipologia di inadempienza devono confluire i crediti riguardanti le aziende fallite, in concordato preventivo, in amministrazione controllata od in liquidazione coatta amministrativa, da insinuare con precedenza nel passivo fallimentare, che le Sedi interessate hanno ricevuto da questa Direzione Centrale in forma cartacea; le istruzioni per la trattazione di tali crediti sono state emanate con messaggio n. 71 del 17.6.2003.

Modalità di compilazione dei modelli DM10/V e di versamento
E' da sottolineare fin d'ora che, per il pagamento dei crediti di cui al punto 1, saranno provvisoriamente seguite le modalità in uso presso l'INPDAI e, di conseguenza, i modd. F 24 dovranno essere compilati nella Sezione “Altri Enti” indicando:
il codice Ente " 0002" –la causale contributo "63 MO" per la quota capitale – la causale contributo "SNZ" per le sanzioni civili e "INT" per gli interessi di ritardato pagamento.
Per i crediti indicati al punto “2”, le regolarizzazioni contributive devono essere presentate all'Istituto con le consuete modalità e corredate dalla modulistica in uso (modd. DM10/V, modd. SA VIG.).
I modelli dovranno confluire nell’inadempienza con codice Tipo Segnalazione “55” avente significato di “Contribuzione ex INPDAI accertata dall’INPS”
Trattandosi di regolarizzazioni riferite a periodi fino al 31.12.2002, i modd. DM10/V utilizzabili saranno solo quelli di tipo C, D e E e del mod. di tipo “F” per l’annullamento in corso d’anno; non possono essere compilati modelli DM10/V di tipo “G ” per l’insussistenza di una precedente denuncia di mod DM10/2.
In ogni caso la contribuzione relativa alla gestione ex INPDAI riguardante l'IVS, il TFR ed il contributo di solidarietà, deve essere esposta come segue:
- il contributo a debito Azienda relativo all’IVS deve essere indicato in uno dei righi in bianco del modello, sezione BC, con il previsto codice " BQ 25";
- il contributo relativo al TFR va indicato in uno dei righi in bianco del modello, sezione BC, con il previsto codice "BQ 26";
- i contributi di solidarietà vanno indicati in uno dei righi in bianco del modello, sezione BC, con i seguenti codici:
- “CC 24" contributo ex art. 9 bis L. 166/1991 e art 12 D.Lgs.124/1993 (contributo di solidarietà 10% a carico d.d.l.- accantonamento fondi e casse – già istituito)
- “CC 19” contributo ex D.Lgs. 579/1995 (contributo di solidarietà 10% a carico d.d.l. su somme destinante alla previdenza complementare –di nuova istituzione)
- “CC 21” contributo ex D.Lgs. 579/1995 (contributo di solidarietà 2% a carico lavoratore su somme destinate alla previdenza complementare- di nuova istituzione)
- “CC 23” contributo ex L. 135/1997 (contributo di solidarietà 10% carico d.d.l. – decontribuzione -di nuova istituzione)
- i contributi relativi alle assicurazioni minori vanno denunciati indicando, in uno dei righi in bianco, la qualifica “300”, già utilizzata per i dirigenti anche prima dell'incorporazione dell'INPDAI.
In presenza dei codici “BQ25” e “BQ26” devono essere compilate le caselle “n. dipendenti”, “n. giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”.
Per i codici CC 24, CC 19, CC 21 e CC 23 devono essere compilate le caselle “n. dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro” - nessun dato deve essere indicato nella casella “n. giornate”.
Qualora si realizzi una delle ipotesi in cui occorra annullare la contribuzione precedentemente denunciata (diminuzione retribuzione imponibile, assoggettabilità della retribuzione ad altra gestione ecc.), i contributi a credito Azienda vanno indicati nella sezione “D” del modello DM10/V con i seguenti codici di nuova istituzione:
- "DQ 71" per il recupero del contributo IVS;)
- "DQ 72" per il recupero del contributo TFR;
- "DQ.." già esistenti per le contribuzioni minori.
Per il recupero dei contributi di solidarietà devono essere usati i seguenti codici:
- “DQ 73” per il contributo di solidarietà ex art. 9 bis L. 166/91 e art. 12 D.Lgs. 124/1993 (contributo 10% a carico d.d.l. - accantonamento fondi e casse)
- “DQ 74” per i contributo di solidarietà ex D.Lgs. 579/1995 ( 10% a carico d.d.l. su somme destinante alla previdenza complementare)
- “DQ 75” per il contributo di solidarietà ex D.Lgs 579/1995 (2% a carico lavoratore - somme destinate alla previdenza complementare)
- “L933” per il contributo di solidarietà ex L. 135/1997 (10% a carico d.d.l. - decontribuzione) codice già istituito con la circolare n.83 del 24.04.2003.
Si fa riserva di fornire le disposizioni in merito all’aggiornamento del conto individuale dei lavoratori interessati alle regolarizzazioni, non appena saranno completate le operazioni di transito degli archivi dall’INPDAI all’INPS.

Crediti oggetto di regolarizzazioni riferite a periodi dall’1.1.2003
Per quanto riguarda i crediti indicati al punto “3” e cioè riferiti a periodi dall’ 1.1.2003, si precisa che gli stessi saranno gestiti con le ordinarie procedure previste per l’area DM.

Modalità di compilazione dei modelli DM10/V
Per l’esposizione di tali crediti i deve essere utilizzata l’intera gamma dei modelli DM10/V, senza esclusione del modello di tipo “G”.
I criteri di compilazione di tali modelli, con esclusione dei tipi E ed F, sono quelli esposti nella circolare n. 83 del 24.4.2003 per la denuncia dei contributi previdenziali correnti.
Si rammenta che il mod. DM10/V di tipo “E” va diversamente compilato a seconda che riguardi la denuncia di integrazione di retribuzione (es. differenze di retribuzione non denunciate) o una differenza di aliquota applicabile.
Nel primo caso, denuncia di integrazione di retribuzione, il modello DM10/V dovrà essere compilato indicandola qualifica “ 3” per i dirigenti già iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 e la qualifica “9” per dirigenti nuovi assunti o nominati dal 1.1.2003; nei campi “n. dipendenti” e “n. giornate” non va indicato alcun dato, mentre nella casella “ retribuzione” va indicato l’imponibile su cui si versano i contributi. Nel caso in cui le giornate già denunciate sul DM10/2 siano inferiori a quelle effettivamente lavorate, nel campo “n. giornate” va indicata la differenza da integrare.

Nel secondo caso, regolarizzazione per differenza di aliquota, il DM10/V dovrà essere così compilato:

SEZIONE B/C

DIRIGENTI INDUSTRIALI ISCRITTI AL FPDL DAL 1.1.2003

DIRIGENTI GIA’ ISCRITTI ALL’INPDAI AL 31.12.2002

CQ00

differenze IVS (codice già in uso)

CC49

differenze IVS (codice di nuova istituzione)

CC50

differenze TFR ( codice di nuova istituzione)

CC50

differenze TFR

Nessun dato dovrà essere indicato nelle caselle “n. dipendenti”, “n. giornate” e “retribuzioni”.
Per la regolarizzazioni delle altre eventuali contribuzioni minori omesse, dovranno essere utilizzati i codici della serie “CQ” già in uso.
I contributi di solidarietà saranno invece esposti con gli stessi codici già previsti con la circ. n. 83 del 24.4.2003 punto 4.2.2 che, comunque, di seguito si riportano

DIRIGENTI INDUSTRIALI ISCRITTI AL FPDL DAL 1.1.2003

DIRIGENTI GIA’ ISCRITTI ALL’INPDAI AL 31.12.2002

M900

contributo di solidarietà 10% art, 9bis legge 166/1991 e art. 12 del D.lgs 124/1993

M940

contributo di solidarietà 10% art, 9bis legge 166/1991 e art. 12 del D.lgs 124/1993

M920

contributo di solidarietà 10% ex Dlgs 579/95 (carico datore di lavoro)

M941

contributo di solidarietà 10% ex Dlgs 579/95 (carico datore di lavoro)

M921

contributo di solidarietà 2% ex Dlgs 579/95 (carico lavoratore)

M942

contributo di solidarietà 2% ex Dlgs 579/95 (carico lavoratore)

M930

contributo di solidarietà 10% sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla Legge 23.5.1997, n. 135.

M970

contributo di solidarietà 10% sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla Legge 23.5.1997, n. 135.

Nessun dato dovrà essere indicato nella casella “n. giornate”.
Le differenze a credito Azienda saranno esposte nel quadro “D” del modello DM10/V utilizzando i seguenti codici:

DIRIGENTI INDUSTRIALI ISCRITTI AL FPDL DAL 1.1.2003

DIRIGENTI GIA’ ISCRITTI ALL’INPDAI AL 31.12.2002

DQ00

Differenze IVS

DQ71

Differenza IVS

DQ72

Differenze TFR

DQ72

Differenza TFR

DQ69

Contributo di solidarietà 10% art, 9bis legge 166/1991 e art. 12 del D.lgs 124/1993 ( codice di nuova istituzione)

DQ73

Contributo di solidarietà 10% art, 9bis legge 166/1991 e art. 12 del D.lgs 124/1993

DQ76

Contributo di solidarietà 10% ex Dlgs 579/95 (carico datore di lavoro) (codice di nuova istituzione)

DQ74

Contributo di solidarietà 10% ex Dlgs 579/95 (carico datore di lavoro)

DQ77

Contributo di solidarietà 2% ex Dlgs 579/95 (carico lavoratore) (codice di nuova istituzione)

DQ75

Contributo di solidarietà 2% ex Dlgs 579/95 (carico lavoratore)

L931

Contributo di solidarietà 10% sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla Legge 23.5.1997, n. 135.

L933

Contributo di solidarietà 10% sulle erogazioni oggetto di decontribuzione di cui alla Legge 23.5.1997, n. 135.

Modalità di versamento
Il pagamento per la regolarizzazione del credito deve essere effettuato con il mod. F 24.
Per le regolarizzazioni dei crediti descritti al punto "1", si continuano ad utilizzare, fino a nuove disposizioni, i codici già in uso presso l’ ex INPDAI, come sopra indicato.
Per le regolarizzazioni dei crediti descritti ai punti “2” e "3", il versamento dovrà essere effettuato indicando, nella sezione INPS, la causale contributo “RC 01” e come periodo di riferimento il mese o il periodo indicato sul mod. DM10/V.

Istruzioni contabili.
Le somme a debito delle aziende derivanti dalle regolarizzazioni contributive (differenze per contributo IVS, per contributo TFR e per contributi di solidarietà), di cui ai precedenti punti 2) e 3), relative ai dirigenti già assicurati presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002, devono essere contabilizzate ai conti istituiti, per ciascuna tipologia di contributi, nella già citata circolare n. 83 del 24 aprile 2003.
Riguardo alle differenze per il contributo per il TFR, le stesse vanno imputate al conto PTO 21/110 (competenza anni precedenti) ovvero al conto PTO 21/170 (competenza anno in corso), istituiti con la predetta circolare, anche se afferenti i dirigenti industriali assunti a partire dal 1° gennaio 2003, fermo restando che le differenze dovute per i rimanenti contributi (IVS e solidarietà), riferite a tali ultimi dirigenti, vanno imputate ai conti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
I conti esistenti PTO 21/010 e PTO 21/070 continuano invece a rilevare i contributi del TFR relativi ai lavoratori che non rivestono la qualifica di dirigente di azienda industriale.
Per quanto attiene la rilevazione di eventuali rimborsi di contributi sono stati istituiti i seguenti conti:
FPY 34/100 per l’imputazione del rimborso di contributi relativi ai dirigenti già iscritti al soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, di pertinenza della contabilità separata appositamente istituita nell’ambito del FPLD;
PTO 34/100 per l’imputazione del rimborso di contributi relativi al trattamento di fine rapporto afferente la generalità dei dirigenti di azienda industriale (iscritti all’INPDAI al 31 dicembre 2002 e nuovi assunti dal 1° gennaio 2003).
Il conto esistente PTO 34/000 continua a rilevare il rimborso dei contributi per il TFR afferente i lavoratori che non rivestono la qualifica di dirigente di azienda industriale.
Nell'allegato n. 2 vengono riportati i suddetti conti di nuova istituzione, nonché i conti esistenti PTO 21/010, PTO 21/070 e PTO 34/000, ai quali è stata opportunamente variata la denominazione.

Allegati in formato pdf dal sito INPS:
Allegato N.1
Allegato N.2

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