Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 147 del 14.11.2011
SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione del 3 novembre 2011 ha ridotto di 25 punti base il tasso di riferimento che, a decorrere dal 9 novembre 2011, è pari all’1,25 per cento
Premessa
La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 3 novembre 2011 ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) che, a decorrere dal 9 novembre 2011, è fissato nella misura dell’1,25 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1) Interesse di Dilazione e di Differimento
L'interesse di dilazione per il pagamento rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 7,25 per cento (1).
Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 9 novembre 2011.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 7,25 per cento, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di novembre 2011.
2) Sanzioni Civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 9 novembre 2011, la maggiorazione del TUR nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 6,75 per cento in ragione d’anno (2).
La medesima misura del 6,75 per cento annuo, trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (3).
Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,75 per cento annuo (4).
3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali (5) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR.
Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti.
Con la predetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (6), che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.
Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dal 9 novembre 2011, il tasso del TUR è inferiore alla misura dell’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011 (7) , nell’ipotesi prevista dal comma 8, lett. a) del citato art. 116, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari alla misura degli interessi legali (1,50 per cento). Diversamente nel caso di cui al comma 8, lett. b) del medesimo articolo, la misura delle sanzioni ridotte sarà pari al TUR maggiorato di due punti (3,50 per cento).
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(1) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono: Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 art. 13, comma 1, “ L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”. D. L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996, dell’art. 3, comma 4, A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
b) omissis. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
(4) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
(5) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.
(6) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
(7) Circolare n. 6 del 14 gennaio 2011.
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