Circolare INPS n. 147 del 29.08.2002

Provvedimento 21 dicembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002. Approvazione del modello 770/2002 Semplificato, relativo all’anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati
Circolare INPS n. 147 del 29.08.2002

SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2002 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 21.12.2001

Premessa
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 18 del 22 gennaio 2002 – Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2002 Semplificato, relativo all’anno 2001, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto nell’anno 2001 somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata.
Per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 dal regolamento sulle semplificazioni approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ed, in particolare, secondo quanto previsto dal nuovo art. 4, comma 3-bis del predetto D.P.R., la dichiarazione dei sostituti d’imposta è stata sostanzialmente suddivisa in due parti omogenee che costituiscono due distinte dichiarazioni, in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: Mod. 770 – SEMPLIFICATO e Mod 770 – ORDINARIO.
Il Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO (Allegati 2 – 3 ), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2001 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Detto modello in sostanza contiene, in luogo del quadro SA presente nel Mod. 770 dello scorso anno, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2001 per il periodo d’imposta precedente.
Al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del provvedimento indicato in premessa ( riportate nell’allegato 4) sono indicati dettagliatamente i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770 – SEMPLIFICATO.

Caratteristiche grafiche e modalità di indicazione degli importi
Il modello di dichiarazione 770/2002 SEMPLIFICATO può essere compilato indifferentemente in euro o in lire, a tal fine il modello è predisposto in due versioni grafiche rispettivamente di colore azzurro e di colore verde, ciascuna corrispondente alla valuta, euro o lire, utilizzata per la compilazione.
Il modello in questione contiene nel frontespizio la scritta in “Euro” con il logo grafico di tale valuta ovvero la scritta “Lire”.
Gli importi relativi ai dati contributivi devono essere espressi, se in euro, con arrotondamento all’unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal D.Lgs. n. 213/1998), se in lire, con arrotondamento alle migliaia di lire.
Nelle versioni in euro e in lire non sono comunque presenti i caratteri “,00” e “000”.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione modello 770/SEMPLIFICATO
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod.770/2002 SEMPLIFICATO coloro che nel 2001 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, come previsto dagli articoli 23, 24, 25, 25bis e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’ INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
La dichiarazione si considera in ogni caso presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Come già stabilito per la dichiarazione dello scorso anno, non è quindi possibile presentare la dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO tramite banche convenzionate od uffici postali, né i soggetti momentaneamente all’estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).
L’art. 2 del D.P.C.M. del 9.05.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 29.05.2002, ha disposto il differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, mod.770/2202 – SEMPLIFICATO entro la data del 30 settembre 2002.

Composizione del modello 770/SEMPLIFICATO
La dichiarazione Mod. 770/2002 SEMPLIFICATO contiene i dati identificativi del dichiarante,i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, i dati delle comunicazioni relativi alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quelli relativi ai versamenti ed all’utilizzo dei crediti.
Il modello 770/2002 SEMPLIFICATO e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet del Ministero delle Finanze.
Il modello si compone di:
- Frontespizio contenente:
– nella prima facciata, i dati identificativi del dichiarante e l’informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
– nella seconda facciata, i riquadri relativi al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d’imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario e all’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
- Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
Le comunicazioni contengono i dati fiscali contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto ed equipollenti, le altre indennità e l’assistenza fiscale e sono così suddivise:
PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
PARTE B – Dati fiscali;
PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
PARTE D – Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2001.
Le informazioni d’interesse dell’’Istituto sono contenute nella parte A e nella parte C del modello.

PARTE A
Nella parte A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme - nei punti da 1 a 11 vanno indicati i dati identificativi del percipiente e/o assicurato.
Si precisa che ogni comunicazione relativa al singolo percettore deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della comunicazione e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra.
Il codice fiscale del sostituto d’imposta va, invece, compilato esclusivamente nel caso di operazioni societarie straordinarie e successioni.
Il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 31 dicembre 2001 o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Rispetto al modello dello scorso anno, i dati relativi alla qualifica assicurativa sono riportati nella parte C del modello.

PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi
La dichiarazione presenta rilevanti novità nel tracciato rispetto a quello dello scorso anno.
In particolare, è stata inserita nella Sezione 3 una nuova casella, relativamente ai Congedi parentali, denominata “Congedi art. 42 c.5 D.lgs. 151/01” suddivisa in Sett. 1 e Sett. 2.
Sempre nella Sezione 3, sono state ridenominate distintamente le caselle relative agli eventi “maternità”, che danno luogo all’accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva, secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge 155/1981 (da indicare nei punti 42 e 43 della casella contrassegnata da “Mat. e Cong. D.lgs. 151/01 accredito retrib. eff.), da quelli che danno luogo all’accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 della legge 53/2000 (da indicare nei punti 44 e 45 della casella Cong. D.lgs. 151/01 accredito retrib. convenzionale).
E’ stata, infine, creata una apposita sezione, denominata Sezione 4, relativamente alla dichiarazione dei compensi corrisposti in relazione a collaborazioni coordinate continuative di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n.335.
Per le modalità generali di compilazione della parte C del Mod 770/2002 SEMPLIFICATO si rinvia alle istruzioni riportate in Appendice al Provvedimento in oggetto (Allegato n. 5 ).
Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.
RIQUADRO “Dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAI”.
Il riquadro è suddiviso in tre Sezioni”.
Sezione 1
Qualifica Assicurativa
I punti 1,2,3 del campo Qualifica Assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS. Tuttavia, i suddetti campi non devono essere indicati quando è compilata la sola Sezione 4 (Collaborazioni coordinate e continuative).
Nel punto 1 “Qualifica Assicurativa”:
- È stato inserito il nuovo codice “B” con il significato di “Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (art. 117, legge 23 dicembre 2000, n.388).
- con il previsto codice “P” vengono individuati dall’01.01.2001 oltre i giornalisti professionisti o praticanti anche i giornalisti pubblicisti, per effetto dell’art. 76 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2000, che ha esteso l’obbligo dell’iscrizione all’INPGI anche ai giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Per quanto riguarda il punto 2 – Tempo pieno /tempo parziale – si precisa che la soppressione dei codici “L, N, R”, come riportato nelle istruzioni, è stata determinata dal venir meno della possibilità di usufruire della norma agevolatrice per le assunzioni successive al 31.12. 2000. Peraltro, per le assunzioni intercorse nell’anno 2000 tali codici continueranno ad essere utilizzati atteso che i benefici sono stati concessi per un triennio dalla data di assunzione.
Assicurazioni coperte : copertura assicurativa IVS
La casella “IVS” deve essere sempre barrata quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS (ad esempio Fondo Elettrici, Telefonici, Volo, Ferrovieri ecc, mentre non deve essere indicata nel riquadro INPS per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (ad esempio INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).
Competenze correnti
Nel caso di aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, si fa presente che la retribuzione, da indicare nel punto 11 della casella “ Competenze correnti” deve essere riferita a quella soggetta al versamento IVS.
In relazione al quesito posto dalle aziende che iscrivono i lavoratori alla gestione contabile separata dell’ex Fondo di previdenza elettrici, in relazione ai periodi di infortunio indennizzati dall’INAIL, si precisa, con riserva di ulteriori approfondimenti, che nel punto 11 deve essere indicato l’imponibile sul quale sono stati versati i contributi ai fini pensionistici anche se non coincidente con quello sul quale sono state versate le contribuzioni minori. Si conferma che nel punto 31 delle retribuzioni particolari va riportata la sommatoria dei punti 11 e 12 della sezione 1.
Altre competenze
Per quanto concerne la compilazione del punto 12” Altre competenze”, come già precisato nella circolare n. 53 del 08.03.2002, l’importo del compenso ferie relativo all’anno nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva dovrà essere inserito nella suddetta casella. Pertanto, le ferie maturate nell’anno 1999, ove non godute, il cui obbligo contributivo sia stato assolto con la retribuzione di luglio 2001, va indicato nel punto 12 “Altre competenze” del modello Mod 770/2002 riferito ai redditi 2001( vedi circolare n.15 del 15 gennaio 2002).
Tipo rapporto
Il punto 21 “TIPO RAPPORTO” va utilizzato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.
Ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all’anno 2001, sono stati istituiti i nuovi codici “Tipo rapporto”:
- codice “65” per la categoria di lavoratori assunti con Contratto di Formazione per i quali compete al datore di lavoro il beneficio generalizzato del 25% (circolare INPS n. 85 del 9 aprile 2001);
- codice “66”: Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale di cui all’art. 13, comma1, lett.a), legge n. 68 del 1999 ( circ. INPS n. 203 del 19 novembre 2001);
- codice ”67”: Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50% di cui all’art. 13, comma1, lett.b), legge n. 68 del 1999 ( circ. INPS n. 203 del 19 novembre 2001) ;
- codice “68” : Lavoratori interinali per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% ex D.lgs n.151/2001( circ. INPS n. 136 del 10 luglio 2001);
- codice “69” : Lavoratori assunti con Contratto di Formazione secondo le regole del “de minimis” ( circ. INPS n. 85 del 9 aprile 2001);
- codice “70” : Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. 75, legge n. 388/2000 ( circ. INPS n. 118 del 30 maggio 2001)

Sezione 2 (Retribuzioni Particolari)
Si illustrano le modalità di compilazione della Sezione 2 per le seguenti particolari categorie di lavoratori.

Lavoratori interessati all’applicazione di contratto di riallineamento
La circolare n. 59 del 6 marzo 2000, al punto 7, ha illustrato la norma di cui al comma 4 dell’art. 5 della legge n. 608/96 che prevede la possibilità di accreditare contributi figurativi ai fini del diritto e della misura della pensione in relazione alla differenza tra la retribuzione prevista dai contratti di riferimento per il versamento dei contributi e l’intero importo del minimale di cui alla legge n. 608/96. I criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti accrediti dovranno essere determinati con Decreto del Ministero del Lavoro.
Pertanto, sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione dei punti 28 – 29 – 30 – 31 – 33.
Nel punto 28 deve essere indicato il previsto codice tipo “G "
Nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo nel quale la contribuzione denunciata è inferiore ai minimali giornalieri interi pro-tempore, tenendo conto che detta retribuzione particolare va indicata solo per l’anno di riferimento della denuncia, mentre per i periodi anteriori all’anno in corso dovranno essere presentati i modelli VIG ;
Nel punto 31 deve essere indicato l’importo della retribuzione inerente alle giornate di cui al punto successivo;
Nel punto 33 dovrà essere riportato il numero delle giornate per le quali la retribuzione denunciata sia di valore inferiore ai predetti minimali giornalieri.

Lavoratori domestici interinali (art. 117, legge 23 novembre 2000, n. 388)
Ai fini della compilazione della dichiarazione mod. 770/2002 SEMPLIFICATO (parte C) le agenzie interinali osserveranno le istruzioni riportate in allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto altresì dei chiarimenti forniti con la circolare n. 53 del 18 marzo 2002.
Si richiamano, ad ogni buon fine, le seguenti ulteriori precisazioni fornite con circolare n. 89 del 9 maggio 2002.
Nella Sezione 1 (parte C) nel campo Qualifica Assicurativa al punto 1 deve essere indicato il codice “B” mentre non è richiesta la compilazione dei punti 2 e 3.
Nel punto 4 “Ente” indicare il codice “01” per l’attribuzione dei dati all’INPS.
Nel punto 5 “Matricola” deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro.
Nel punto 6 “Prov. Lav.” deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa.
Per quanto riguarda la compilazione dei campi delle Assicurazioni coperte devono essere barrate soltanto le caselle “IVS” e “DS” corrispondenti ai punti 7 e 8.
Nei punti 11, 12, 13, 14, 15, 16 non deve essere indicato alcun dato.
Nel punto 17 “Contratto” indicare il contratto collettivo nazionale che, per i prestatori di lavoro interinale di cui alla legge n.196/1997 e successive modificazioni e integrazioni, viene individuato con il codice 267.
Nessun dato è richiesto nei punti 18 e 19.
Nel punto 20 “Data cessazione” vanno indicati il giorno e il mese di risoluzione del rapporto di lavoro.
Nei punti da 21 a 27 non deve essere riportato alcun dato.
In merito alla compilazione della Sezione 2 si precisa che l’importo da indicare nel punto 31 (retribuzione) è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni convenzionali determinate per ciascuna fascia e per ciascun mese al centesimo di euro, con arrotondamento finale all’unità di euro.
Nel caso in cui per un dipendente siano stati versati contributi in più fasce di retribuzione convenzionale, si dovranno compilare tanti righi quante sono le fasce su cui sono stati versati i contributi.
Nessun dato va indicato nella Sezione 3 relativa alla contribuzione figurativa.

Lavoratori interessati dalla dichiarazione di emersione
La legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni, in vigore dal 25 ottobre 2001, reca disposizioni per incentivare l’emersione dell’economia sommersa.
Al fine della compilazione della dichiarazione unica si distinguono due ipotesi:
- L’emersione parziale
- L’emersione totale
Nel primo caso , il punto 28 è contraddistinto dal codice “EG”.
Nei punti 29 e 30 devono essere indicati tutti i periodi cui si riferiscono le differenze retributive da emersione
Nel punto 31 devono essere indicate le differenze retributive derivanti dall’emersione del lavoro sommerso
Nel caso di emersione totale il punto 28 è evidenziato con il codice “EN”
Nei punti 29 e 30 deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le retribuzioni oggetto di emersione
Nel punto 31 la retribuzione derivante dall’emersione del lavoro sommerso
Nel punto 32 il numero delle settimane cui si riferisce la retribuzione oggetto di emersione

Sezione 3 – Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
I punti da 37 a 52 della Sezione 3 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n. 88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali, riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché periodi di integrazione salariale.
I punti da 37 a 52 non vanno compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l’intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave
L’articolo 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave), comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha sostituito il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge n. 53/2000, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’art. 4 , comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’art. 33, commi1,2.3, della legge n. 104/1992, hanno facoltà di fruire di periodi di congedo, per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap.
Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo di assenza dal lavoro è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano sino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annue per il congedo di durata annuale
Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni. Pertanto, per determinare il periodo massimo di congedo fruibile occorrerà considerare anche i periodi di permesso, nel caso non retribuiti, spettanti a ciascun lavoratore “per gravi e documentati motivi familiari”, eventualmente, già richiesti ai sensi del art. 4, comma 2, legge n. 53/2000, prescindendo dalla circostanza che per tali periodi, gli interessati abbiano o meno richiesto il riscatto o la prosecuzione volontaria.
Pertanto, i dati relativi ai predetti eventi devono essere indicati nelle casella appositamente predisposta e contrassegnata da “Congedi art. 42 c.5 D.lgs. 151/01, suddivisa in Sett. 1 (punto 50) e Sett. 2 (punto 51).
Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni.
Nel punto “50” (sett. 1) e “51” (sett. 2) devono essere riportate le settimane di congedo fruito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001, da accreditare sulla base della retribuzione effettiva (ancorché nel rispetto del limite annuo fissato dalla norma), secondo i criteri dell’art. 8 della legge 155/1981.
In particolare, al punto “50” (sett. 1) deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) caratterizzate da assenza di retribuzione e di copertura assicurativa obbligatoria (tali settimane verranno accreditate figurativamente, a richiesta dell’interessato); al punto “51” (sett. 2) della medesima casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane interessate da retribuzione e da copertura contributiva ridotta (le retribuzioni ridotte relative a tali settimane, a richiesta dell’interessato, verranno integrate con un importo retributivo figurativo).

Sezione 4 (Collaborazioni Coordinate e Continuative) PARTE C
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS E INPDAI
Questa nuova sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2001, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 08/08/1995, n. 335.
L'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha ridefinito i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative configurandoli, a partire dal 1° gennaio 2001, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ai fini della compilazione della sezione è necessario indicare:
nel punto 57, la data dalla quale ha avuto inizio il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso.
Come già precisato nel messaggio n. 257 del 28 marzo 2002, si ricorda che la data in argomento è quella relativa all’inizio del periodo di attività cui si riferiscono gli emolumenti erogati nell’anno 2001, a prescindere dalla data di originaria instaurazione del rapporto di collaborazione.
Qualora le prestazioni cui si riferiscono i compensi siano state tutte svolte nell'anno 2001, va indicata la data del 1° gennaio 2001 o la data successiva dalla quale è effettivamente iniziato il rapporto.
Nelle ipotesi in cui l’attività, per la quale il compenso è stato corrisposto nel 2001, si sia svolta in periodi precedenti , ad esempio nel mese di settembre 2000, dovrà essere indicata la data del 1° settembre 2000.
Similmente si dovrà operare nei casi eccezionali nei quali per collaborazioni svolte in annualità anteriori al 2000 il compenso sia stato erogato nell’anno 2001 ( es. collaborazione svolta nel mese di gennaio 1998 , data di inizio 1/1/1998 ).
In caso di attività svolte in periodi o annualità diverse, ma tutte remunerate con compensi erogati nell’anno 2001, sarà sufficiente indicare l’inizio del primo dei periodi di attività.
nel punto 58, la data in cui è cessato il rapporto di collaborazione che ha dato origine al compenso; deve essere indicata la data del 31 dicembre 2001 se la collaborazione era ancora in essere alla fine dell'anno 2001;
nel punto 59, il totale dei compensi corrisposti nell'anno, che, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art.2, comma18, Legge 335/1995, rappresenta l’imponibile; a tale riguardo si rammenta che, anche per i redditi in questione, trova applicazione il disposto del primo comma, secondo periodo, dell'art. 48 del T.U.I.R., per effetto del quale si devono considerare erogate nel 2001 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2002, ma relative al 2001 (vedi circolare n. 10 dell'8 gennaio 2002).
nel punto 60, il totale dei contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote vigenti nella Gestione Separata nell'anno 2001;
nel punto 61, il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti);
nel punto 62, il totale dei contributi effettivamente versati dal committente.
In riferimento ai committenti che non sono sostituti d’imposta si fa presente che le disposizioni a suo tempo emanate ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 281/1996 con circolari n. 201/1997 e n. 165/1998, relativamente alla predisposizione delle dichiarazioni sostitutive dei dati indicati nel modello 770, devono ritenersi superate per effetto dell’istituzione del modello di denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori porta a porta (mod. GLA/D, ora mod. GLA ).
Conseguentemente, i soggetti in argomento non devono porre in essere alcun adempimento nei confronti dell’Istituto, ferma restando la presentazione del predetto modello di denuncia.

MODELLI O1M/SOST
Ai fini dell’aggiornamento delle posizioni contributive si fa presente che potranno essere utilizzati da parte delle Sedi anche gli O1M/SOST emessi dal software di controllo INPS.

Allegato 1 (Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2001)

Allegati dal sito INPS:
Allegato 2 (mod. 770 semplificato) - documento in .pdf dal sito INPS
Allegato 3 (mod. 770 unificato) - documento in .pdf dal sito INPS
Allegato 4 (istruzioni 770 semplificato) - documento in .pdf dal sito INPS
Allegato 5 (istruzioni 770 semplificato appendice) - documento in .pdf dal sito INPS

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