Compenso ferie non godute. Modalità procedurali per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva. Istruzioni operative per la compilazione dei modd. DM10 , CUD e 770
Circolare INPS n. 15 del 15.01.2002
[aggiornata con errata corrige della circolare n. 15 bis del 30.01.2002 - n.d.r.]
SOMMARIO: Istruzioni operative per il versamento dei contributi previdenziali sul compenso spettante per ferie non godute, ancorché non corrisposto, e per l’eventuale recupero dei contributi sul compenso stesso nell’ipotesi di successiva fruizione delle ferie
Premessa
La disciplina attinente l’imposizione contributiva dei compensi per ferie non godute è stata oggetto di numerosi interventi e precisazioni da parte di questo Istituto e del Ministero del Lavoro di seguito richiamati cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti:
- lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 6/PS/60985 del 14 maggio 1998;
- circolare INPS n. 134 del 23 giugno 1998;
- circolare INPS n. 186 del 7 ottobre 1999.
Da ultimo, con il messaggio n. 101 del 13 giugno 2001 (allegato) sono stati enunciati i criteri per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva relativamente alle ferie ante 1999, la cui scadenza è stata fissata al 30 giugno 2001, salvo il caso in cui le stesse, ove superiori a 30 giorni, siano state oggetto di accordi finalizzati alla effettiva fruizione, accordi che dovevano essere stipulati entro la stessa data.
Nello stesso messaggio è stato anche chiarito che, in attuazione della deliberazione del C.d.A n. 5 del 26.3.1993, poiché fra gli elementi variabili della retribuzione è ricompresa anche “l’indennità sostitutiva per ferie”, essendo la stessa legata all’effettivo conteggio dei giorni di presenza, gli adempimenti contributivi ad essa correlati possono essere effettuati nei 30 giorni successivi.
Con la presente circolare, a parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 186/1999, vengono illustrate le modalità procedurali per l’assolvimento “a regime” dell’imposizione contributiva in trattazione. Inoltre, vengono definite le modalità operative per il recupero dei contributi versati sull’imponibile corrispondente al compenso ferie spettante ma non corrisposto, nell’ipotesi di successiva fruizione delle ferie.
1. Obbligazione contributiva per le ferie maturate a partire dall’anno 1999.
1.1 “Momento impositivo” del compenso per ferie non godute
Come precisato nella circolare n.186/1999 richiamata in premessa, in presenza di una previsione legale o contrattuale (collettiva o aziendale) che regolamenti la fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute e la relativa collocazione temporale dei contributi coinciderà con il termine indicato nella normativa di riferimento.
Tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore entro i limiti fissati dall’art. 9 comma 1 e 2 della convezione OIL; ovviamente il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso ferie non godute coincidono con il mese in cui cade tale termine differito.
Infine, in assenza di disposizioni contrattuali ovvero di regolamenti aziendali o di pattuizioni individuali, così come precisato nella circolare n.134/1998, la scadenza dell’obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi sono fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie (es. gli adempimenti contributivi per le ferie relative all’anno 2000 trovano scadenza al 30 giugno 2002; quelli per le ferie 2001, al 30 giugno 2003 e così via).
1.2. Assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute.
Individuato il momento impositivo con i criteri su esposti i datori di lavoro sommeranno alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto.
Come precisato nel messaggio n. 101/2001, l’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993 (approvata con D.M. 7.10.1993) i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.
L’importo del compenso ferie dovrà essere inserito nella voce “ALTRE COMPETENZE” del modello CUD e del modello 770 semplificato (ex quadro SA del modello 770) relativo all’anno nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva. Così ad esempio, le ferie maturate nell’anno 1999 il cui obbligo contributivo, ove non godute, è stato assolto con la retribuzione di luglio 2001, troveranno collocazione nel CUD 2002 riferito ai redditi 2001. Successivamente, al momento della corresponsione del compenso, ad esempio, per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà assoggettata a contribuzione solo l’eventuale differenza di importo rispetto a quanto già sottoposto al prelievo previdenziale.
1.3 Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.
Come già precisato con la circolare n. 186/1999, la individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie.
Pertanto, può verificarsi il caso in cui le ferie vengano godute in un periodo successivo al momento impositivo; in tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto.
Al fine di semplificare quanto più possibile le operazioni di recupero, contemperandole con le esigenze procedurali di ciascuna azienda, a parziale modifica delle istruzioni contenute nella citata circolare n. 186/1999 (che prevedevano in ogni caso il ricorso alla procedura di vigilanza) i datori di lavoro potranno recuperare il contributo versato sui compensi in trattazione in base alle modalità che seguono.
1.3.1 Ferie fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo ovvero in quello successivo ma prima della trasmissione dei dati relativi al modello 770 semplificato (30 giugno 2002)
In questo caso le aziende potranno adottare in alternativa una delle seguenti procedure :
1.3.1.1. Procedura prevista dal messaggio n. 101 del 13 giugno 2001 (recupero contributi nel quadro “D” del mod. DM10)
- assoggetteranno a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga;
- porteranno a conguaglio nel quadro “D” del mod. DM10/2 l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostituivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura “REC. CONTR. FERIE”;
- indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi oggetto di recupero con il codice L480, contrassegnadolo con i seguenti codici di nuova istituzione:
“ H400” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”, se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare in corso;
“ H” preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”, se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare precedente.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “NUMERO DIPENDENTI”, “NUMERO GIORNATE” e “CONTRIBUTI DOVUTI”.
Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce “Altre competenze” del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le “competenze correnti” del CUD e del 770 dell’anno in cui le stesse vengono fruite.
1.3.1.2. Procedura di “decontribuzione” diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie
- assoggetteranno a contribuzione la retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
- attribuiranno, comunque, l’intera retribuzione corrisposta al periodo di paga nel quale le ferie vengono fruite;
- ove l’operazione di decontribuzione venga effettuata l’anno successivo a quello in cui è stata versata la contribuzione sul compenso ferie dovrà essere riportato, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del mod. DM10/2, l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi, contrassegnadolo con il previsto codice “D000” (importo che ha determinato la diminuzione dell’imponibile dell’anno in corso, ma di competenza dell’anno precedente).
Ovviamente, essendo divenuta indebita la contribuzione sul compenso ferie, lo stesso non dovrà essere riportato nella voce “Altre competenze” del CUD e del 770 semplificato, mentre la retribuzione riferita al periodo di fruizione delle ferie sarà collocata tra le “competenze correnti” del CUD e del 770 dell’anno in cui le stesse vengono fruite.
Si precisa che l’adozione del criterio della decontribuzione è consentita ove il regime di contribuzione sia rimasto invariato rispetto a quello del mese nel quale è stato assolto l’obbligo contributivo sul compenso ferie e purchè la riduzione dell’imponibile non incida sul rispetto del minimale giornaliero.
1.3.2 Ferie fruite successivamente alla trasmissione dei dati relativi al modello 770-semplificato (30 giugno 2002)
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà trovato collocazione nel quadro “Altre competenze” del CUD e del mod. 770.
Pertanto, per il recupero dei contributi sul compenso ferie dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V. Inoltre, essendo stato già trasmesso il mod. 770 con l’indicazione del compenso ferie, è necessaria una apposita comunicazione di rettifica attraverso il mod. SA/RETT, con la quale viene modificata la voce altre competenze riferita al compenso ferie.
2. Decorrenza delle nuove disposizioni operative
Atteso il carattere innovativo delle presenti istruzioni, si precisa che ove l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle ferie disciplinate con la citata circolare n. 186/1999 non sia stato assolto con la denuncia del mese di luglio 2001 e le ferie stesse non siano state ancora fruite, l’obbligo contributivo dovrà essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (vedi delibera del Consiglio di Amministrazione n° 5 del 26/03/93, recepita con D.M. del 04/10/93).
ALLEGATO
Sede
0023___/D.C. Entrate Contributive
Ufficio
Direzione
Messaggio N. 000101 del 13/06/2001
Oggetto:Obbligazione contributiva compenso ferie non godute con riferimento agli anni precedenti il 1999.
Testo
Con le circolari n. 134 del 23 giugno 1998 e n. 186 del 7 ottobre 1999 sono stati indicati i criteri per l’individuazione del momento impositivo per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi al compenso per ferie non godute, applicabili con riferimento alle ferie maturate dall’anno 1999 in poi.
Per quanto attinente alle ferie non godute negli anni precedenti al 1999, è stato precisato nella stessa circolare n. 186 del 1999 che la scadenza dell'obbligazione contributiva è fissata al 30 giugno 2001, puntualizzando inoltre che nel caso di ferie relative a periodi arretrati superiori a 30 giorni alla data di emanazione della stessa circolare, la contrattazione collettiva, i regolamenti aziendali ovvero le pattuizioni individuali possono procrastinare il termine di fruizione delle ferie stesse, al fine di agevolarne comunque l’effettivo godimento.
Si chiarisce in proposito che la possibilità di intervento delle fonti collettive e individuali appena richiamate, in relazione ai periodi feriali non goduti negli anni antecedenti il 1999 e superiori ai 30 giorni alla data di emanazione della circolare, è consentita fino alla data del 30 giugno 2001.
Si ricorda inoltre che l’importo corrispondente al versamento contributivo relativo all’ “indennità sostitutiva per ferie non godute” deve essere aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese del versamento.
Si rammenta inoltre che alla fattispecie in oggetto sono applicabili le previsioni della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 5 del 26.3.1993, e che pertanto l’adempimento degli obblighi contributivi concernenti il compenso per ferie non godute negli anni antecedenti il 1999 è consentito con la denuncia relativa al mese di luglio entro il termine del 16 agosto 2001.
Nel caso in cui le ferie siano comunque godute successivamente al pagamento della contribuzione dovrà essere effettuata la relativa sistemazione contributiva. A tale proposito, le aziende assoggetteranno a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite, attribuendo detta retribuzione alla posizione assicurativa del lavoratore. Con la denuncia DM/10 relativa allo stesso periodo di paga i datori di lavoro porteranno a conguaglio nel quadro "D" l'importo dei contributi versati relativamente alla predetta indennità, divenuti indebiti, utilizzando il codice di nuova istituzione L480, preceduto dalla dicitura "rec. contr. ferie" .
Ove l’indennità stessa sia stata già compresa nella denuncia individuale (quadro SA mod. 770) dovrà essere richiesta alla Sede INPS la rettifica della posizione assicurativa del lavoratore (SA/RETT).
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