Ordinanza del Ministro degli interni n. 3143 dell’11 luglio 2001 recante disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d’aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito i Comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate in provincia di Milano e i Comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo,Villa d’Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 154 del 31.07.2001
SOMMARIO: Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
INDENNITA’ PARI AL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
1-1. Campo di applicazione
L’ordinanza del Ministro degli Interni n.3143 dell’11 luglio 2001 prevede, all’art.2, comma 1 la corresponsione sino al 31.12.2001 di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni nonché degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, compresa altresì la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dell’evento calamitoso in oggetto, dipendenti da datori di lavoro privati, ovvero dei soci lavoratori delle cooperative di lavoro, degli apprendisti, dei lavoratori interinali con contratti di missione in corso, dei soci lavoratori delle cooperative sociali operanti nei comuni in oggetto indicati.
Destinatari della provvidenza sono i lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza dell’evento calamitoso e dipendenti da datori di lavoro operanti nei territori dei comuni colpiti dall’evento medesimo.
Per quanto attiene il campo di applicazione, sono previste due ulteriori condizioni: i datori di lavoro possono usufruire del beneficio in parola solo se hanno natura privatistica e purché non possano avvalersi degli interventi ordinari di integrazione salariale.
Sono, pertanto, esclusi i dipendenti da pubblica amministrazione o da enti pubblici nonché da imprese cui è applicabile la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e, in quanto tali, tenute al versamento della contribuzione relativa (es. imprese artigiane dell’edilizia, imprese agricole) nonché da imprese che, pur non soggette a tale disciplina, rivestono natura pubblica.
L’ordinanza in esame al comma 2 dell’art. 2 dispone che la stessa indennità prevista al comma 1 sia riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Quest’ultima indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è legata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione della erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
Al 3° comma l’ordinanza in esame stabilisce che l’efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito dell’evento calamitoso di cui alla premessa sia sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interessati siano applicabili le disposizioni di cui al 1° comma dell’art.2.
1-2. Domanda - modalità e termini di presentazione
Il 4° comma dell’art. 2 dell’ordinanza in argomento stabilisce che l’indennità prevista dal 1° e 2°-3° comma sia corrisposta dall’Istituto secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n.164, su richiesta del datore di lavoro o in caso di impossibilità di quest’ultimo, del lavoratore interessato.
Per quanto attiene l’indennità stabilita al comma 2 dell’art.2 dell’ordinanza in esame, si precisa che il lavoratore dovrà compilare il modello TR/AR/LAV. il cui tracciato viene inviato, per posta elettronica, nella casella dei direttori le SAP cui dovrà essere allegato il mod. IND.TR/AR/AUT contenente il prospetto per il pagamento.
La domanda per ottenere la concessione delle indennità di cui al 1°, 2° e 3° comma deve essere presentata entro il termine di decadenza di cui all’art.7 della legge 164/75.
Il modello deve essere presentato per il periodo di luglio entro il 25 agosto, per i mesi successivi entro il venticinquesimo giorno del mese successivo.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di concessione dell’indennità di cui al 1° e 3° comma, si fa presente che la domanda relativa deve essere redatta mediante compilazione del modello TR/AR/DAT, con l’osservanza delle disposizioni vigenti stabilite dalla legge n.164/75. Nel caso di impossibilità del datore di lavoro, il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda dell’indennità di cui al 1° e 3° comma redigendo il modello TR/AR/LAV.
Sul piano operativo si precisa che ai moduli di domanda dell’indennità “tromba d’aria” sia per quelli presentati dai lavoratori che per quelli presentati dai datori di lavoro, deve essere allegato per il pagamento il prospetto redatto sul modulo IND.TR/AR/AUT.
Le domande intese ad ottenere l’indennità in parola non devono essere sottoposte all’esame della Commissione provinciale.
Ovviamente il pagamento deve riguardare periodi già decorsi all’atto della presentazione della domanda. Per i periodi successivi i pagamenti saranno disposti con cadenza mensile e per ciascuno dovrà essere presentato apposito prospetto (mod. IND.TR/AR/AUT).
Si raccomanda alle Sedi di verificare, per le domande presentate dai lavoratori di cui al 2° comma dell’art.2 dell’ordinanza medesima, che analoga domanda intesa alla percezione dell’indennità di cui al comma 1 non sia presentata dal datore di lavoro.
1-3. Misura e durata
La indennità in parola risulta equiparata, soltanto ai fini della determinazione del relativo importo, al trattamento straordinario di interazione salariale, cui si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
Ne deriva che sono applicabili le disposizioni concernenti la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, comprese quindi quelle relative al limite massimo mensile e alla incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali ovvero con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si estendono invece alla prestazione in esame le disposizioni concernenti il contributo addizionale. Inoltre, poiché l’ordinanza in oggetto non lo prevede espressamente, deve ritenersi escluso anche il T.F.R.
L’indennità spetta per periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro successivi alla data degli eventi di cui trattasi (7.7.2001) e non può comunque essere concessa oltre il 31.12.2001.
Si precisa, inoltre, che il trattamento retributivo da indicare è quello ordinariamente spettante, a norma del contratto di lavoro, per il periodo della sospensione o di riduzione di orario, cioè lo stesso trattamento previsto per la determinazione dell’importo delle integrazioni salariali.
La liquidazione dell’indennità in argomento dovrà avvenire utilizzando la procedura automatizzata in uso per il pagamento dei trattamenti CIGS.
Della disponibilità dei relativi programmi sarà data comunicazione con specifico messaggio.
1-4. Aziende soggette alla normativa ordinaria della cassa integrazione
Per quanto riguarda gli interventi ordinari di integrazione salariale, compresi nel periodo dal 7.7.2001 al 31.12.2001, considerate le finalità della norma, l’eccezionalità dell’intervento e l’approssimarsi del periodo feriale, che non consente la riunione delle Commissioni provinciali in tempi brevi, l’ Istituto, d’intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assicurerà il pagamento diretto delle prestazioni.
A tal fine i datori di lavoro, la cui azienda si trovi nei comuni di cui all’ordinanza in oggetto, potranno avvalersi della procedura di pagamento prevista ai precedenti punti 1-2 e 1-3.
2. ART.2 - COMMI 5 e 6
Il comma 5 dell’art.2 dell’ordinanza in esame dispone che per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni colpiti dall’evento calamitoso, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 7 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
Il 6° comma del medesimo articolo stabilisce che le istanze di cassa integrazione presentate in base alla legge 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall’evento calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle vigenti leggi e potranno altresì avere specifici criteri di ammissibilità.
3. ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile dell’indennità di cui si tratta e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/36 e GAT 30/36.
Eventuali recuperi dell’indennità in argomento e dei relativi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/66.
Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio esistente 69.
Per la contabilizzazione dei trattamenti di integrazione salariale devono essere imputati i conti attualmente esistenti.
Nell’allegato 1 si riportano i conti di nuova istituzione sopra indicati.
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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