Variazione del tasso di interessi legali dal 1° gennaio 2002 . Riflessi sul calcolo della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 16 del 15.01.2002
SOMMARIO: Decreto del Ministro Economia e Finanza dell’11 dicembre 2001. Variazione del tasso interessi legali al 3% con decorrenza dal 1°gennaio 2002
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001 è stato pubblicato il Decreto dell’11 dicembre 2001 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha fissato nella misura del 3%, in ragione dell’anno, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il saggio degli interessi legali
Si rammenta che la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali, può essere concessa nei casi previsti dall’art. 116 , comma 15 della L. 388/2000 a condizione che siano stati integralmente versati i contributi e i premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali e sulla base delle delibere adottate dai Consigli di Amministrazione in applicazione di direttive ministeriali.
Le direttive sono state emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ed in base ad esse il Consiglio di Amministrazione ha approvato una delibera che disciplina dettagliatamente la materia, che sarà illustrata in una circolare di prossima emanazione.
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