Circolare INPS n. 162 del 21.08.2001

Legge 3 luglio 2001, n.251. Disposizioni integrative alla Cir. n.158 del 2.8.2001. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti
Circolare INPS n. 162 del 21.08.2001

SOMMARIO: Trattamento di integrazione salariale. Art. 1-bis, 3° comma della Legge 3 luglio 2001, n. 251

Art. 1-bis, 3° comma della Legge 3 luglio 2001, n. 251

Ad integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. 158 del 2.8.2001, si comunica che, alle aziende rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione guadagni, di cui all’art. 1-bis, comma 3 della legge n.251/2001, è consentito portare a conguaglio con il mod. DM10/2 il trattamento CIG in epigrafe.

1. Adempimenti procedurali per il conguaglio da parte delle aziende

1.1 Codifica delle aziende.

Ai fini dell’individuazione delle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1-bis, comma 3 della legge n.251/2001, è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente sede INPS, unitamente al modello I.G.I.15, anche una dichiarazione di responsabilità attestante l’applicazione degli interventi di cassa integrazione guadagni in parola.
Le posizioni contributive delle aziende interessate dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “1W” che, dal 1 luglio 2001, assume il nuovo significato di “azienda ammessa al conguaglio dl trattamento previsto dall’art.1, comma 3 legge 3 luglio 2001 n. 251 - CIG ordinaria G8”.

1.2 Modalità di compilazione del modello DM10/2.

Ai fini del conguaglio del trattamento salariale in argomento, le aziende provvederanno a riportare il relativo ammontare in uno dei righi in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura “CIGO-G8 art 1-bis L.251/2001” e dal codice di nuova istituzione “G820”.
L’importo degli assegni per il nucleo familiare connessi con il predetto trattamento dovrà essere esposto con il codice di nuova istituzione “G821” preceduto dalla dicitura “ANF L. 251/2001”.
Le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate con la denuncia di mod. DM10/2 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

2. Istruzioni Contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei trattamenti di integrazione salariale di che trattasi e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti i conti:
- GAU 30/50 - per l'imputazione dell'indennità conguagliata dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969;
- GAT 30/90 - per l'imputazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con l'indennità suddetta.
In allegato vengono riportati i conti sopra esposti.

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)

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